Perdita cose trasportate
SEZ. 3 SENT. 02155 DEL 14/02/2001
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - PERDITE E AVARIE DELLE COSE: CONSTATAZIONE - Vettore - Responsabilita' - Constatazione con riserva scritta del destinatario o in contraddittorio - Omissione - Conseguente onere probatorio del destinatario medesimo - Oggetto.
COD.NAV. ART. 422
COD.NAV. ART. 435
In tema di trasporto marittimo di cose, e con riguardo alla responsabilita' del vettore per perdite od avarie verificatesi dal momento in cui abbia ricevuto in consegna le merci fino a quello in cui le abbia riconsegnate al destinatario, quest'ultimo, qualora non abbia provveduto a far tempestivamente constatare le dedotte perdite od avarie (all'atto della riconsegna, ovvero nei tre giorni successivi in caso di danni non apparenti), mediante riserva scritta, od in contraddittorio del comandante della nave o del raccomandatario del vettore, assume l'onere di fornire la relativa prova, contro la presunzione "iuris tantum", operante in favore del vettore, di conformita' delle cose riconsegnate alle indicazioni contenute nel documento di trasporto.