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Perdita cose trasportate

    

 

 

Perdita cose trasportate

 
SEZ. 3  SENT.  02155  DEL 14/02/2001 
 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE  - PERDITE E AVARIE DELLE COSE: CONSTATAZIONE - Vettore - Responsabilita'  -  Constatazione  con riserva scritta del destinatario o in contraddittorio  - Omissione - Conseguente onere probatorio del destinatario medesimo - Oggetto.

 COD.NAV. ART. 422
 COD.NAV. ART. 435

     In tema di trasporto marittimo di cose, e con riguardo alla responsabilita'  del  vettore  per  perdite  od avarie verificatesi dal momento in cui abbia  ricevuto  in  consegna  le  merci  fino  a quello in cui le abbia riconsegnate  al  destinatario,  quest'ultimo,  qualora non abbia provveduto a far tempestivamente  constatare le dedotte perdite  od  avarie (all'atto della riconsegna,  ovvero  nei  tre giorni successivi in caso di danni non apparenti), mediante riserva  scritta, od in contraddittorio del comandante della nave  o  del  raccomandatario del vettore, assume l'onere di fornire la relativa  prova, contro la  presunzione  "iuris  tantum", operante in favore del vettore,  di conformita'  delle cose  riconsegnate  alle indicazioni contenute nel documento di  trasporto.

 
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