Organizzazione viaggi
SEZ. 1 SENT. 09691 DEL 17/07/2001
TURISMO - IN GENERE - Regione Liguria - Attivita' di organizzazione ed intermediazione di soggiorno, viaggi e crociere, svolta in forma continuativa od occasionale, con scopo di lucro - Autorizzazione regionale - Necessita' ex legge regionale n. 15 del 1986 - Natura accessoria e complementare di detta attivita' rispetto ad altra, principale attivita' dell'imprenditore - Irrilevanza - Art. 8 D.M. n. 731 del 1994 - Deroga alla predetta disciplina - Configurabilita' - Esclusione.
L. DEL 17/5/1983 NUM. 217 ART. 9
L. R. LIGURIA DEL 21/7/1986 NUM. 15 ART. 2 *COST.
L. R. LIGURIA DEL 21/7/1986 NUM. 15 ART. 4 *COST.
L. R. LIGURIA DEL 21/7/1986 NUM. 15 ART. 21 *COST.
La legge regionale della Liguria 21 Luglio 1986, n. 15, nel disciplinare le attivita' delle agenzie di viaggio e turismo, ricomprendendovi quella di organizzazione ed intermediazione di soggiorno, viaggi e crociere (art. 2, primo comma, lett. A), ha disposto che l'esercizio delle stesse e' soggetto ad autorizzazione (art. 4, primo comma), prevedendo una sanzione amministrativa a carico di chi intraprenda o svolga, in forma continuativa od occasionale con scopo di lucro, le predette attivita' (art. 21 quale risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 1988, che ne ha dichiarato la illegittimita' costituzionale nella parte in cui assoggettava a sanzione amministrativa anche l'attivita' di organizzazione ed intermediazione svolta occasionalmente senza fini di lucro),a prescindere dalla circostanza che esse rivestano carattere principale ed autonomo per l'impresa che le svolge ovvero accessorio e complementare rispetto ad altre attivita' principali dell'imprenditore. Ne' siffatta disciplina ha subito deroghe - che, del resto, non si sarebbero potute apportare con una fonte di rango inferiore - per effetto dell'art. 8 del D.M. n. 731 del 1994, che non si riferisce all'attivita' di intermediazione commerciale relativa a futuri viaggi marittimi, ma al momento, logicamente e cronologicamente successivo, della stipulazione del singolo contratto di noleggio. (Nella specie, la S.C., nell'affermare il principio di cui alla massima, ha cassato la sentenza pretorile che aveva annullato la ordinanza - ingiunzione relativa al pagamento della sanzione prevista dall'art. 21 della legge regionale ligure n. 15 del 1986 a carico di un esercente attivita' di noleggio di imbarcazioni da diporto, che aveva diffuso, senza essere in possesso di autorizzazione per l'esercizio di attivita' di intermediazione di viaggio, pieghevoli illustrativi con i quali venivano fornite proposte di itinerari, attivita' ritenuta dal pretore quale servizio ausiliario rispetto a quella principale di noleggio, e, percio', non soggetta ad autorizzazione).