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Navigazione da diporto e violazione


 

 

 

 

Navigazione da diporto e violazione   

 
SEZ. 1, SENT. 10213 DEL 16/05/2005 
 

NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - NAVIGAZIONE DA DIPORTO - Violazione di norme di comportamento - Disciplina applicabile - Legge n. 50 del 1971 - Esclusione - Art. 1174 cod. nav. - Configurabilità - Fondamento - Intervenuta depenalizzazione delle violazioni di cui all'art. 1174 cod. nav. - Rilevanza - Esclusione. 

  Cod. Navig. art. 1174  
  Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 5071 art. 11  
  Legge 11/02/1971 num. 50  

In tema di disciplina della navigazione, nel mentre la legge 10 febbraio 1971, n. 50, regola le caratteristiche dei natanti da diporto e la relativa abilitazione alla guida, le norme di comportamento rimangono quelle dettate, per tutti, dal codice della navigazione, dal momento che la legge n. 50 del 1971, pur prevedendo la sanzione dell'ammenda per le violazioni alle prescrizioni in essa contenute o a quanto disposto, in materia, dall'autorità marittima, fa salve le ipotesi sanzionate come illecito penale o dal codice penale o dalla parte terza del codice della navigazione. Ne consegue che deve escludersi la sussistenza di un concorso tra le disposizioni di cui alla legge n. 50 del 1971 e l'art. 1174 cod. nav., che sanzionava, a titolo di contravvenzione, tra l'altro, la violazione di un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente; nè tale concorso può essere ravvisato a seguito della intervenuta depenalizzazione, ad opera del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, della contravvenzione prevista dal citato art. 1174 cod. nav., giacchè la disciplina del comportamento è rimasta comunque affidata al codice della navigazione, ed essendo irrilevante la circostanza che la navigazione in violazione di un divieto sia avvenuta per diporto. 

 
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