Home sitemap Site Map Contatto
 
 
 
                       
 
 
 
 
Testamento
Condominio
Società
Matrimonio
Obbligazioni
Famiglia
Locazione
Successione
Casa
Lavoro
Marchi e Brevetti
Contratti
Proprietà
Immigrazione
Responsabilità
Reati
Persone
Minori
Consulenza
Fallimento
Consumatori
Navigazione
Ambiente
Internazionale
Diritto sportivo
Banche
Crediti
Edilizia
Assicurazioni
Diritto sanitario
Il Diritto militare
Informatica
Amministrativo
Processo
Stradale
Tributi
 
 
 
 
 
Chiedi una consulenza legale su <?=$nome_categoria[0];?>
Navigazione
Argomenti di navigazione
Contratto di trasporto
Contratto di viaggio
Diritto della navigazione
Nautica
Norme internazionali aeronautiche
Trasporto aereo
Trasporto ferroviario
Trasporto marittimo
Trasporto stradale
 
 
 
Chiedi all'Avvocato
   

Navigazione da diporto

 

Diporto

Diritto della navigazione. La navigazione da diporto è stata inizialmente regolata dalla legge 50/71, poi via via modificata da altre leggi fino all'ultima legge n. 172 dell'8 luglio 2003, che ha radicalmente cambiato la fisionomia della nautica. Un’innovazione di particolare rilevanza alla normativa è stata introdotta dal Decreto Legislativo n. 436 del 4 agosto 1996, di attuazione della Direttiva comunitaria 94/25/CE, che all'art. 18 (ora abrogato e riassorbito nella nuova legge) prevedeva che “le unità da diporto devono essere dotate dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza prescritte per la distanza dalla costa ove la navigazione è effettivamente svolta”. Dopo un incerto avvio della nuova legge, costituito da incomprensioni tra gli organi di vigilanza in mare e i diportisti in ordine ai nuovi principi fissati dalla novella in materia di dotazioni sicurezza da tenere a bordo, a rasserenare il mondo della nautica intervenne il Ministero dei Trasporti e della Navigazione con la circolare esplicativa n. 262938, del 30 aprile 1997. Finalmente la proposta di “ Nautica” dell’ottobre 1994, presentata al Salone di Genova, veniva integralmente recepita dando così corpo ad una prima semplificazione della normativa, successivamente ampliata e coordinata nel corso dello studio per la stesura del nuovo Regolamento di Sicurezza (vedi box "Un pò di storia"). Così è venuto a cadere l'obbligo delle dotazioni collettive e individuali in funzione dell'abilitazione alla navigazione annotate sulla licenza di navigazione assegnato all'unità dall'ente tecnico o dall'Autorità marittima. È in questa ottica che è stato predisposto il nuovo Regolamento di Sicurezza sulla navigazione da diporto approvato con D.M. 5.10.1999, n. 478, entrato in vigore il 1.1.2000. Oggi, non è più quello il parametro di riferimento, cioè di abilitazione dell'unità ma la distanza ove la navigazione è effettivamente svolta. Perciò, ripetiamo, a seconda della distanza a cui si naviga dalla costa, è obbligatorio avere a bordo determinate dotazioni di sicurezza. Più si è vicini alla costa (o alla riva nelle acque interne) e, come vedremo appresso, meno dotazioni occorrono; più ci si allontana dalla costa più le dotazioni aumentano. Se ti trovi entro i 300 metri, non hai bisogno di alcuna dotazione sia col pattino che con un'imbarcazione fino a 24 metri o una nave da diporto. Se ti trovi, però, nei fiumi o torrenti stante la loro pericolosità sono richieste le cinture di salvataggio per ogni persona a bordo, nonché un salvagente con cima. Se si naviga, ad esempio, sempre entro le 6 miglia con una barca abilitata senza limiti, non è necessario avere a bordo il radiotelefono e altre dotazioni per le unità abilitate senza limiti. Allo stesso modo, con una barca aperta, un gommone abilitato alla navigazione fino a 6 miglia o anche a 12, se non ci si allontana più di 300 metri dalla costa per fare il bagno nei pressi della riva o una caletta meno affollata non occorre alcuna dotazione. Ai principi introdotti dal decreto legislativo n. 436/1996, ha fatto seguito il nuovo Regolamento di Sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con D.M. n. 478 del 5 ottobre 1999 (entrato in vigore il 1° gennaio 2000). Diritto della navigazione. Fonte: nautica.it.

 
*I testi sopra riportati sono coperti da copyright*
Chiedi una consulenza all'avvocato specialista
ARGOMENTO:  

 

     
Tel. Cell. Fax
* Pref/Num

Descrizione della richiesta di consulenza legale
 
 
 
 
 
© copyright 2009