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Navigazione da diporto

 

Diporto

Diritto della navigazione. La navigazione da diporto è stata inizialmente regolata dalla legge 50/71, poi via via modificata da altre leggi fino all'ultima legge n. 172 dell'8 luglio 2003, che ha radicalmente cambiato la fisionomia della nautica. Un’innovazione di particolare rilevanza alla normativa è stata introdotta dal Decreto Legislativo n. 436 del 4 agosto 1996, di attuazione della Direttiva comunitaria 94/25/CE, che all'art. 18 (ora abrogato e riassorbito nella nuova legge) prevedeva che “le unità da diporto devono essere dotate dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza prescritte per la distanza dalla costa ove la navigazione è effettivamente svolta”. Dopo un incerto avvio della nuova legge, costituito da incomprensioni tra gli organi di vigilanza in mare e i diportisti in ordine ai nuovi principi fissati dalla novella in materia di dotazioni sicurezza da tenere a bordo, a rasserenare il mondo della nautica intervenne il Ministero dei Trasporti e della Navigazione con la circolare esplicativa n. 262938, del 30 aprile 1997. Finalmente la proposta di “ Nautica” dell’ottobre 1994, presentata al Salone di Genova, veniva integralmente recepita dando così corpo ad una prima semplificazione della normativa, successivamente ampliata e coordinata nel corso dello studio per la stesura del nuovo Regolamento di Sicurezza (vedi box "Un pò di storia"). Così è venuto a cadere l'obbligo delle dotazioni collettive e individuali in funzione dell'abilitazione alla navigazione annotate sulla licenza di navigazione assegnato all'unità dall'ente tecnico o dall'Autorità marittima. È in questa ottica che è stato predisposto il nuovo Regolamento di Sicurezza sulla navigazione da diporto approvato con D.M. 5.10.1999, n. 478, entrato in vigore il 1.1.2000. Oggi, non è più quello il parametro di riferimento, cioè di abilitazione dell'unità ma la distanza ove la navigazione è effettivamente svolta. Perciò, ripetiamo, a seconda della distanza a cui si naviga dalla costa, è obbligatorio avere a bordo determinate dotazioni di sicurezza. Più si è vicini alla costa (o alla riva nelle acque interne) e, come vedremo appresso, meno dotazioni occorrono; più ci si allontana dalla costa più le dotazioni aumentano. Se ti trovi entro i 300 metri, non hai bisogno di alcuna dotazione sia col pattino che con un'imbarcazione fino a 24 metri o una nave da diporto. Se ti trovi, però, nei fiumi o torrenti stante la loro pericolosità sono richieste le cinture di salvataggio per ogni persona a bordo, nonché un salvagente con cima. Se si naviga, ad esempio, sempre entro le 6 miglia con una barca abilitata senza limiti, non è necessario avere a bordo il radiotelefono e altre dotazioni per le unità abilitate senza limiti. Allo stesso modo, con una barca aperta, un gommone abilitato alla navigazione fino a 6 miglia o anche a 12, se non ci si allontana più di 300 metri dalla costa per fare il bagno nei pressi della riva o una caletta meno affollata non occorre alcuna dotazione. Ai principi introdotti dal decreto legislativo n. 436/1996, ha fatto seguito il nuovo Regolamento di Sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con D.M. n. 478 del 5 ottobre 1999 (entrato in vigore il 1° gennaio 2000). Diritto della navigazione. Fonte: nautica.it.

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