Navigazione aerea ed attivitā pericolosa
SEZ. 3 SENT. 10551 DEL 19/07/2002
RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - IN GENERE - Navigazione aerea - Attivitā pericolosa - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
COD.CIV. ART. 2043
COD.CIV. ART. 2050
La navigazione aerea non č considerata dal legislatore come un'attivitā pericolosa, nč puō ritenersi che essa (per la sua natura, le caratteristiche dei mezzi adoperati o la sua spiccata potenzialitā offensiva) possa definirsi oggettivamente pericolosa, tenuto conto che attiene ad un mezzo di trasporto ampiamente diffuso e considerato, rispetto agli altri, con un basso indice di rischio, in astratto ed in generale. Tuttavia, in concreto tale pericolositā sussiste tutte le volte in cui tale attivitā non rientri nella normalitā delle condizioni previste, in osservanza dei piani di volo, di condizioni di sicurezza, di ordinarie condizioni atmosferiche, con conseguente applicabilitā della disposizione dell'art. 2050 cod. civ. tutte le volte in cui la navigazione aerea risulti esercitata in condizioni di anormalitā o di pericolo (La S.C. ha cosi' confermato la sentenza che aveva condannato il Ministero della Difesa a risarcire il proprietario di autovettura danneggiata da un cartello segnaletico stradale, finitole contro per lo spostamento d'aria determinato da un elicottero dei Carabinieri alzatosi in volo in un'area che non era stata transennata).