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Modifiche alle sanzioni del codice

 

 

D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507

Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205

(omissis)

Titolo II

Modifica del sistema sanzionatorio in materia di disciplina della navigazione

Art. 9. Disposizioni generali.

1. Dopo l'articolo 1083 del codice della navigazione sono inseriti i seguenti:

"Art. 1083-bis. (Sanzioni amministrative accessorie). - Le sanzioni accessorie per le violazioni amministrative previste dal presente codice sono:

1) la sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna e aeronautici, se si tratta di illeciti commessi dalle persone indicate nell'articolo 1082, primo comma, n. 1, ovvero da comandanti, ufficiali e sottufficiali della navigazione interna;

2) la sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione della navigazione interna, se si tratta di illeciti commessi dalle persone indicate nell'articolo 1082, primo comma, n. 2, ovvero dagli appartenenti al personale della navigazione interna.

Art. 1083-ter. (Effetti e durata delle sanzioni amministrative accessorie). - La sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna e aeronautici di cui all'articolo 1083-bis, primo comma, n. 1, priva il soggetto del diritto di esercitare qualsiasi funzione o servizio, per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123, 134 e 739, per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore ad un anno.

La sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione della navigazione interna di cui all'articolo 1083-bis, primo comma, n. 2, priva il soggetto del diritto di esercitare la professione per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore ad un anno.

Alle sanzioni accessorie indicate dai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice penale relative alla sospensione dall'esercizio di una professione.".

2. Nel primo comma dell'articolo 1086 del codice della navigazione le parole "a titolo di pene pecuniarie per i reati previsti dal presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "a titolo di pene o di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente codice".

 

Art. 10.

Disposizioni sui beni pubblici destinati alla navigazione.

1. Nell'articolo 1162 del codice della navigazione le parole "è punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni".

2. L'articolo 1163 del codice della navigazione è così modificato:

a) nel primo comma le parole "è punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni";

b) nel secondo comma le parole "è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni".

3. Nell'articolo 1164 del codice della navigazione le parole "se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire sei milioni".

 

Art. 11.

Disposizioni sull'ordinamento e sulla polizia dei porti e degli aerodromi.

1. Nell'articolo 1169 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire quarantamila a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.".

2. Nell'articolo 1170 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni".

3. Nell'articolo 1171 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni".

4. Nell'articolo 1174 del codice della navigazione le parole " è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni".

5. L'articolo 1175 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

"Art. 1175. (Sanzioni amministrative accessorie). - La violazione degli articoli 1170, 1173 e 1174 importa l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione.".

 

Art. 12.

Disposizioni sull'assunzione della gente di mare e del personale navigante.

1. L'articolo 1178 del codice della navigazione è così modificato:

a) nel primo comma le parole "con l'ammenda fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire tre milioni";

b) nel secondo comma, le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione"

2. L'articolo 1179 del codice della navigazione è così modificato:

a) nel primo comma le parole "con l'ammenda da lire centomila a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni";

b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione".

3. L'articolo 1180 del codice della navigazione è così modificato:

a) nel primo comma le parole "con l'ammenda da lire sessantamila a duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni";

b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione".

 

Art. 13.

Disposizioni sulla proprietà della nave e dell'aeromobile.

1. L'articolo 1184 del codice della navigazione è così modificato:

a) nel primo comma le parole "con l'arresto da due a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire cento milioni a lire quattrocento milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire sessanta milioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.";

b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione".

 

Art. 14.

Disposizioni sulla polizia della navigazione.

1. L'articolo 1190 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

"Art. 1190. (Inosservanza di norme sulle scuole di pilotaggio). - Chiunque ammette all'istruzione di pilotaggio aereo un allievo, che non ha conseguito il prescritto certificato di idoneità psicofisica, ovvero un allievo di minore età, senza il consenso di chi esercita la potestà o la tutela, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.".

2. L'articolo 1193 del codice della navigazione è così modificato:

a) nel primo comma le parole "con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni";

b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione".

3. L'articolo 1196 del codice della navigazione è così modificato:

a) nel primo comma le parole "qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni";

b) nel secondo comma le parole "La stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "La stessa sanzione".

4. Nell'articolo 1198 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.".

5. L'articolo 1199 del codice della navigazione è così modificato:

a) nel primo comma le parole "è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire centomila a due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni";

b) nel secondo comma le parole "è punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire sessantamila a seicentomila. Se il fatto è commesso da un componente dell'equipaggio, la pena non è inferiore a un mese o a lire centomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se il fatto è commesso da un componente dell'equipaggio si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni";

c) il terzo comma è sostituito dai seguenti:

"Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è previsto come reato da altre disposizioni di legge.".

6. L'articolo 1200 del codice della navigazione è così modificato:

a) nel primo comma le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire sessantamila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni";

b) nel secondo comma la parola "pena" è sostituita dalla parola "sanzione";

c) nel terzo comma le parole "la pena è aumentata fino a un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire quindici milioni".

7. Nell'articolo 1201 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni".

8. L'articolo 1201-bis del codice della navigazione è così modificato:

a) nel primo periodo del primo comma le parole "con l'arresto fino a un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni";

b) nel secondo periodo del primo comma le parole "la pena dell'arresto da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni";

c) nel secondo comma le parole "Con le stesse pene è punito, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia," sono sostituite dalle seguenti: "Con le stesse sanzioni è punito";

d) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".

9. L'articolo 1204 del codice della navigazione è così modificato:

a) nel primo comma le parole "con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni";

b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione";

c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".

10. Nell'articolo 1207 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni".

11. L'articolo 1208 del codice della navigazione è così modificato:

a) nel primo comma le parole "con l'ammenda fino al lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni";

b) nel secondo comma le parole "la pena è dell'arresto fino ad un anno ovvero dell'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni".

12. Nell'articolo 1209 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni".

13. Nell'articolo 1211 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni".

14. Nell'articolo 1213 del codice della navigazione le parole "se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto con costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni".

15. L'articolo 1214 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

"Art. 1214. (Sanzioni amministrative accessorie). - La violazione degli articoli 1193, 1198, 1199, 1204, secondo comma, 1207 e 1209 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione.".

 

Art. 15.

Modifiche all'articolo 5 della legge 29 gennaio 1986, n. 32.

1. L'articolo 5 della legge 29 gennaio 1986, n. 32 è così modificato:

a) nel primo periodo del primo comma le parole "con l'arresto fino a un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni";

b) nel secondo periodo del primo comma le parole "la pena dell'arresto da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni";

c) nel secondo comma parole: "Con le stesse pene è punito, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia," sono sostituite dalle seguenti: "Con le stesse sanzioni è punito";

d) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".

 

Art. 16.

Autorità competenti all'applicazione delle sanzioni amministrative.

1. Le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente titolo sono, secondo le rispettive attribuzioni, il Ministero dei trasporti e della navigazione, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, le regioni e le province autonome.

 
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