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Libretto di navigazione

    

 

 

Libretto di navigazione

 
SEZ. L, SENT. 25095 DEL 28/11/2005
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - IN GENERE - Libretto di navigazione - Annotazioni - Valore di confessione stragiudiziale - Conseguenze. 
  Cod. Civ. art. 2735  
  DPR 15/02/1952 num. 328 art. 220  
  DPR 15/02/1952 num. 328 art. 223  
 
Il libretto di navigazione vale anche come libretto di lavoro per il servizio prestato dagli iscritti nelle matricole della gente di mare a bordo delle navi e dei galleggianti e sullo stesso vanno annotati, a cura dell'ufficiale o di altro funzionario dell'ufficio marittimo o consolare a ciò delegato, i movimenti di imbarco e sbarco, completi di luogo e data. Le annotazioni, effettuate su indicazione del comandante della nave o dell'armatore, hanno, pertanto, lo stesso valore di quelle effettuate sul libretto di lavoro, sono soggette alle stesse sanzioni, in caso di inesattezza o incompletezza, e rivestono valore di confessione stragiudiziale, con la conseguenza che il datore di lavoro, che deduca in giudizio dati diversi da quelli annotati sul libretto, deve provare che le annotazioni siano state frutto di errore di fatto o siano state estorte con violenza. 
 
*I testi sopra riportati sono coperti da copyright*
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