Indennitā temporanea alla navigazione
SEZ. L, SENT. 17514 DEL 30/08/2005
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITĀ E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA - Diritto all'indennitā giornaliera ex art. unico della legge n. 1486 del 1962 - Accertamento compiuto dalla Commissione - Elemento costitutivo del diritto - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Interpretazione diversa - Contrasto con gli artt. 3 e 38 cost. - Configurabilitā - Fattispecie.
Legge 16/10/1962 num. 1486
Regio Decr. Legge 23/09/1937 num. 1918 art. 6
Costituzione art. 3
Costituzione art. 38
Con riferimento alla corresponsione della indennitā di inidoneitā temporanea alla navigazione prevista dalla legge n. 1486 del 1962 - per i lavoratori marittimi per i quali sia cessata la morbilitā ma non sussista ancora la idoneitā alla navigazione - al fine di evitare che il lavoratore, ormai guarito ma impossibilitato a riprendere servizio, resti sprovvisto di ogni mezzo economico per il periodo massimo di un anno, l'accertamento compiuto dalla Commissione medica non ha natura costitutiva del diritto, il quale deriva dall'esistenza stessa di un esito di malattia assistibile da sottoporre a tale giudizio. Conseguentemente, mentre nel caso di dichiarazione di temporanea inidoneitā il marittimo fruirā dell'indennitā dalla cessazione del trattamento di malattia sino ad un anno da detta dichiarazione, nel caso di dichiarazione di idoneitā al servizio e di dichiarazione di inidoneitā permanente (come nella specie), ne godrā solo sino alla dichiarazione medesima, avendo diritto alla ripresa del servizio nel primo caso ed essendo impossibilitato alla ripresa nel secondo. D'altra parte, se si ritenesse la dichiarazione di temporanea inidoneitā elemento costitutivo del diritto all'indennitā - determinandosi ingiustificate disparitā di trattamento fra situazioni sostanzialmente uguali - sarebbe ravvisabile il contrasto con gli artt. 3 e 38 cost. (Sulla base di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'indennitā per il periodo intercorso tra l'esaurimento del trattamento di malattia e il giudizio della Commissione di inidoneitā permanente).