Indennitā di volo
SEZ. 1 SENT. 06000 DEL 17/06/1999
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE - Indennitā di volo - Quote corrisposte a giugno e a dicembre - Tassabilitā - Misura.
COD.NAV. ART. 907
D. P. R. DEL 22/12/1986 NUM. 917 ART. 48
In tema di imposte sui redditi, le quote di indennitā di volo corrisposte a giugno, in occasione del pagamento della indennitā operativa, e a dicembre, in occasione del pagamento della tredicesima mensilitā, concorrono a formare il reddito nella misura del solo 40%, con la conseguenza della loro tassabilitā in relazione a tale percentuale.