Ferrovie e licenziamento
SEZ. L SENT. 10259 DEL 15/07/2002
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - LICENZIAMENTO - Impugnazione del licenziamento - Termine di decadenza ex art. 6 legge n. 604 del 1966 - Applicabilitā - Esclusione.
L. 15/7/1966 N. 604 ART. 6
Alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale addetto a pubblici servizi di trasporto in concessione non č applicabile il termine per l'impugnazione del licenziamento previsto a pena di decadenza dell'art. 6 legge n. 604 del 1966, e sono pertanto applicabili i principi generali in materia di nullitā, attesa la specialitā dello "status" di tale personale e della disciplina del relativo rapporto.