Home sitemap Site Map Contatto
 
 
 
                       
 
 
 
 
Testamento
Condominio
Società
Matrimonio
Obbligazioni
Famiglia
Locazione
Successione
Casa
Lavoro
Marchi e Brevetti
Contratti
Proprietà
Immigrazione
Responsabilità
Reati
Persone
Minori
Consulenza
Fallimento
Consumatori
Navigazione
Ambiente
Internazionale
Diritto sportivo
Banche
Crediti
Edilizia
Assicurazioni
Diritto sanitario
Il Diritto militare
Informatica
Amministrativo
Processo
Stradale
Tributi
 
 
 
 
 
Chiedi una consulenza legale su <?=$nome_categoria[0];?>
Navigazione
Argomenti di navigazione
Contratto di trasporto
Contratto di viaggio
Diritto della navigazione
Nautica
Norme internazionali aeronautiche
Trasporto aereo
Trasporto ferroviario
Trasporto marittimo
Trasporto stradale
 
 
 
Chiedi all'Avvocato
   

Costruzione di nave e fallimento

   

 

 

 Costruzione di nave e fallimento

 
 
CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. 2       SENT.  04350  DEL 29/04/1998 

NAVE - COSTRUZIONE (CANTIERI, CONTRATTO, RESPONSABILITA') - Fallimento  del costruttore - Domanda di separazione di nave non ultimata - Inammissibilità  - Passaggio di proprietà al committente - Ultimazione  e  consegna  - Disciplina dell' appalto, richiamata dall' art. 241 cod.  nav.-  Trascrizione  del  nome del committente del contratto nel      registro delle navi in costruzione e suo consenso al varo - Finalità. 

      Il  committente  della costruzione di una nave non può chiederne la consegna,  previa  separazione dall'attivo fallimentare, prima dell'ultimazione  di  essa perchè il relativo contratto, salva volontà contraria delle parti,  per  espresso  richiamo dell'art. 241 cod. nav., è disciplinato dalla normativa  dell'appalto,  sì  che  egli  ne  diviene proprietario soltanto con il completamento  e  l'accettazione dell' opera, mentre la trascrizione del nome committente  nel registro delle navi in costruzione è idonea soltanto a vincere  la  presunzione,  disposta  dall' art. 238 cod. nav., della costruzione per  conto  del costruttore, e il consenso di quegli al varo della nave, previsto  dall'art. 243 cod. nav., è necessario perchè prelude all'accettazione di essa. 

 
*I testi sopra riportati sono coperti da copyright*
Chiedi una consulenza all'avvocato specialista
ARGOMENTO:  

 

     
Tel. Cell. Fax
* Pref/Num

Descrizione della richiesta di consulenza legale
 
 
 
 
 
© copyright 2009