Costruzione di nave e fallimento
CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. 2 SENT. 04350 DEL 29/04/1998
NAVE - COSTRUZIONE (CANTIERI, CONTRATTO, RESPONSABILITA') - Fallimento del costruttore - Domanda di separazione di nave non ultimata - Inammissibilità - Passaggio di proprietà al committente - Ultimazione e consegna - Disciplina dell' appalto, richiamata dall' art. 241 cod. nav.- Trascrizione del nome del committente del contratto nel registro delle navi in costruzione e suo consenso al varo - Finalità.
Il committente della costruzione di una nave non può chiederne la consegna, previa separazione dall'attivo fallimentare, prima dell'ultimazione di essa perchè il relativo contratto, salva volontà contraria delle parti, per espresso richiamo dell'art. 241 cod. nav., è disciplinato dalla normativa dell'appalto, sì che egli ne diviene proprietario soltanto con il completamento e l'accettazione dell' opera, mentre la trascrizione del nome committente nel registro delle navi in costruzione è idonea soltanto a vincere la presunzione, disposta dall' art. 238 cod. nav., della costruzione per conto del costruttore, e il consenso di quegli al varo della nave, previsto dall'art. 243 cod. nav., è necessario perchè prelude all'accettazione di essa.