Pareri legali standard

home
 Testamento Condominio Società Matrimonio
 Obbligazioni Famiglia Locazione Successione
 Casa Lavoro Marchi e Brevetti Contratti
 Proprietà Immigrazione Responsabilità Reati
 Persone Minori Consulenza Fallimento
 Consumatori Navigazione Ambiente Internazionale
 Diritto sportivo Banche Crediti Edilizia
 Assicurazioni Diritto sanitario Il Diritto militare Informatica
 Amministrativo Processo Stradale Tributi
 
 
 
 
 
 
 
                 
Chiedi una consulenza legale su Navigazione
Navigazione
Argomenti di navigazione
 - Contratto di arruolamento marittimo
 - Contratto di raccomandazione
 - Convenzione di Bruxelles
 - Giurisdizione
 - Giurisdizione italiana e trasporto marittimo internazionale
 - Il contratto di organizzazione di viaggio
 - Impresa di navigazione e naufragio
 - Indennità temporanea alla navigazione
 - Lavoro marittimo-Durata
 - Lavoro nautico
 - Libretto di navigazione
 - Natante non registrato
 - Navigazione aerea
 - Navigazione da diporto e violazione
 - Ormeggio nei porti
 - Responsabilità del vettore
 - Responsabilità illimitata del vettore
 - Sinistro marittimo
 - Tassa di imbarco e sbarco
 - Trasporto cumulativo
 - Trasporto di bagagli e prescrizione
 - Trasporto marittimo di merci
 - Trasporto per mare
 - Vettore marittimo e colpa grave
 - Violazioni del codice della navigazione
Contratto di trasporto
 - Contratto di trasporto e riscossione assegni
 - Contratto di trasporto ed assicurazione
 - Sinistro al passeggero
 - Trasporto di cose e forma scritta
Contratto di viaggio
 - Contratto di viaggio turistico
 - Organizzazione viaggi
Diritto della navigazione
 - Codice della Navigazione
 - Modifiche alle sanzioni del codice
 - Regolamento del codice della navigazione
Nautica
 - Affidamento in house a società miste
 - Appalto per costruzione di nave
 - Compagnie portuali
 - Costruzione di nave e fallimento
 - Demanio e darsena
 - Demanio marittimo e concessione
 - Dichiarazione sostitutiva disponibilità mezzi nautici
 - Dichiarazione sostitutiva insegnante scuola nautica
 - Dichiarazione sostitutiva titolare scuola nautica
 - Distanze di navigazione, dotazioni di sicurezza
 - Documentazione per attività di scuola nautica
 - Lavoro nautico
 - Modulo autorizzazione esercizio di scuola nautica
 - Navigazione da diporto
 - Norme sulla navigazione da diporto
 - Patente nautica e documenti di bordo
 - Pignoramento di nave
 - Porto e danno
 - Responsabilità dell'equipaggio
 - Rimorchio di navi
 - Scuole nautiche
 - Tassa circolazione autoscafi
 - Trasporto container
Norme internazionali aeronautiche
 - Convenzione di Bruxelles 1924 - Regole dell'Aja
 - Convenzione di Bruxelles 1952 - Sequestro di navi
 - Convenzione di Genova 1993
 - Convenzione di Guadalajara 1961
 - Convenzione di Londra 1989
 - Convenzione di Montreal 1999
 - Protocollo di Bruxelles 1979
 - Protocollo di Città del Guatemala 1971
 - Regolamento CE sull'incidente aereo
 - Regolamento CE Trasporto aereo
 - Regolamento del codice della navigazione
 - Regole di Visby 1968
 - Regole di York e Anversa 1994
 - Responsabilità del vettore aereo
 - Sistema di Varsavia-L'Aja
Trasporto aereo
 - Attivita' di primo o secondo pilota
 - Deposito in aeroporto
 - Indennità di volo
 - Navigazione aerea ed attività pericolosa
 - Responsabilità del vettore aereo
 - Trasporto aereo
 - Trasporto aereo e danni
 - Trasporto aereo internazionale
Trasporto ferroviario
 - Ferrovie e licenziamento
Trasporto marittimo
 - Navigazione interna
 - Perdita cose trasportate
 - Ricevuta per l'imbarco
 - Trasporto del pescato
Trasporto stradale
 - Autocarro e trasporto merci
 - Lettera di vettura
 
Iureconsult consente la pubblicazione dell'argomento che tu vorrai trattare
 
 
Forum Forum sul diritto
 
 
 

Convenzione di Bruxelles

        

Convenzione di Bruxelles

 
SEZ. 3, SENT. 13253 DEL 06/06/2006 

RASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE - Regole dell'Aja-Visby, di cui alla Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 - Ambito di applicazione - Trasporto marittimo - Nozione - Attività compresa fra la caricazione e la scaricazione - Per come definite da detta Convenzione - Fasi di trasporto anteriori o successive - Applicabilità - Soltanto in caso di convenzione fra le parti - Mancanza della convenzione - Disciplina applicabile - Criterio della prevalenza - Esclusione - Criterio della combinazione - Applicabilità - Fondamento.

Conv. Bruxelles 25/08/1924
Regio Decr. Legge 06/01/1928 num. 1958
Legge 19/07/1929 num. 1638
Cod. Nav. art. 422
Cod. Nav. art. 423

 In tema di trasporto marittimo, dalla complessiva ricognizione delle definizioni poste nell'art. I e delle norme previste negli artt. II e III della Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, firmata a Bruxelles il 25 agosto 1924 e modificata dai Protocolli del 1968 e del 1979 (complesso normativo denominato comunemente Regole dell'Aja-Visby), si evince che l'oggetto di disciplina di tale Convenzione è il trasporto per mare, per tale intendendosi un rapporto contrattuale che comprende come momento iniziale le attività preliminari al carico delle merci per come regolate nell'art. III (cosiddetta operazione di caricazione) e come momento finale quelle che si concretano nella cosiddetta scaricazione, cioè nello scarico nel porto di arrivo e nella consegna ivi della merce senza soluzione di continuità, ovvero con una soluzione temporale di continuità fra scarico e consegna, ma senza che abbia luogo, dopo lo scarico, lo svolgimento di un'attività ulteriore di trasporto rispetto al trasporto per mare, che non sia quella esclusivamente funzionale ad una consegna, sempre nel porto di scarico, differita nel tempo rispetto allo scarico dalla nave e concretantesi, pertanto, solo nella custodia (a cura diretta o a cura indiretta del vettore) nello stesso luogo (costituito appunto dal porto di scarico), e, quindi, con esclusione di un trasporto via terra in un luogo diverso dal porto stesso. Ne consegue che, in difetto di accordo convenzionale delle parti estensivo dell'applicazione della Convenzione, ammesso dall'art. VII della stessa, deve escludersi che un contratto di trasporto che preveda, oltre ad un tratto compreso fra la caricazione e scaricazione così intese, tratti di trasporto anteriori o successivi, possa ritenersi regolato dalla Convenzione (in particolare quanto alle limitazioni di responsabilità) e deve ritenersi che il problema di individuazione della disciplina applicabile non sia risolvibile sulla base del principio di qualificazione del rapporto secondo il criterio Cosiddetto della prevalenza, in quanto l'applicazione di tale criterio si concreterebbe in un allargamento della regolamentazione sovranazionale al di fuori di quanto essa prevede (che deve reputarsi di stretta interpretazione, comportando una sovrapposizione al diritto interno, che l'Ordinamento tollera solo per via pattizia diretta), ma debba essere risolto sulla base del Cosiddetto criterio della combinazione delle discipline, di modo che il rapporto resta soggetto alla disciplina della Convenzione soltanto per la tratta compresa fra le dette operazioni e resta, invece, regolato dalla disciplina applicabile al tipo di trasporto, diverso da quello marittimo, per le fasi anteriori e successive. (Sulla base di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse escluso l'applicazione del limite di responsabilità di cui all'art. IV, paragrafo V, della Convenzione in un caso in cui il danno alla merce trasportata si era verificato in un luogo esterno all'ambito portuale, dove il "container" che la conteneva era stato trasportato dal vettore ed ivi custodito in attesa della consegna all'avente diritto).

*I testi sopra riportati sono coperti da copyright*
Chiedi una consulenza all'avvocato specialista
 
Argomento:
Email : 
* Pref/Num
Tel. Cell. Fax

Descrizione della richiesta di consulenza

*Campi facoltativi

 
 
 
© copyright 2003