Contratto di viaggio turistico
SEZ. 3, SENT. 9360 DEL 21/04/2006
TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE - Disciplina del contratto di viaggio - Fattispecie disciplinata dalla Convenzione di Bruxelles 23 aprile 1970, ratificata con legge n. 1084 n. 1977 - Intermediario di viaggio - Qualità risultante dai documenti di viaggio - Necessità - Difetto - Responsabilità quale organizzatore del viaggio - Sussistenza - Onere della prova.
Convenzione di Bruxelles 23/4/1970
Legge 27/12/1977 n. 1084 art. 19 comma 2
Cod. Civ. art. 2697
Ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della Convenzione Internazionale di Bruxelles 23 aprile 1970 relativa al contratto di viaggio, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla legge 27.12.1977, n. 1084, l'intermediario di viaggio che non faccia constatare dai documenti di viaggio tale sua qualità, è considerato organizzatore del viaggio e risponde verso il viaggiatore come quest'ultimo. Ne consegue che spetta all'agente di viaggio, che intenda vincere la presunzione posta dalla norma, provare di avere consegnato al viaggiatore i documenti contenenti l'espressa dichiarazione che egli agisce quale intermediario, e non al viaggiatore fornire la prova del contrario.