Contratto di trasporto e riscossione assegni
SEZ. 3 SENT. 09294 DEL 26/06/2002
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - PER OMESSA RISCOSSIONE DI CREDITI ED ASSEGNI - Obbligazioni del vettore - Contenuto - Natura - Obbligazione pecuniaria - Art. 1224 c.c. - Applicabilita' - Conseguenze - Onere per la parte di allegare e provare il maggior danno e per il giudice di motivare sul punto.
COD.CIV. ART. 1692
COD.CIV. ART. 1717
Il vettore, che consegna la merce senza attenersi alle istruzioni ricevute quanto alla riscossione degli assegni di cui essa e' gravata, tiene un comportamento che impedisce o ritarda l'attuazione di un credito pecuniario del mittente e risponde verso di lui dell'importo di tali assegni; l'azione esercitata dal mittente nei confronti del vettore per ottenere il pagamento degli assegni e' un'azione di condanna all'adempimento di un'obbligazione pecuniaria e le conseguenze di tale inadempimento sono regolate dall'art. 1224 c.c., a norma del quale la somma dovuta e' aumentata di interessi legali dal giorno della mora, mentre al creditore che ne faccia domanda spetta di allegare e provare il concreto maggior danno subito, con conseguente onere del giudice di motivare in ordine all'accertamento e all'entita' del danno riconosciuto.