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Contratto di trasporto e riscossione assegni

 

 

Contratto di trasporto e riscossione assegni

SEZ. 3   SENT.  09294  DEL 26/06/2002  
 

 TRASPORTI  -  CONTRATTO  DI  TRASPORTO  (DIRITTO  CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA'  DEL  VETTORE  -  PER OMESSA RISCOSSIONE DI CREDITI ED ASSEGNI - Obbligazioni del vettore - Contenuto - Natura - Obbligazione pecuniaria  -  Art.  1224  c.c. - Applicabilita' - Conseguenze - Onere per  la  parte di allegare e provare il maggior danno e per il giudice di motivare sul punto.

 COD.CIV. ART. 1692
 COD.CIV. ART. 1717

  Il vettore, che consegna la merce senza attenersi alle istruzioni ricevute  quanto  alla  riscossione  degli assegni di cui essa e' gravata, tiene un comportamento  che  impedisce o ritarda l'attuazione di un credito pecuniario del  mittente  e risponde verso di lui dell'importo di tali assegni; l'azione esercitata  dal  mittente nei confronti del vettore per ottenere il pagamento degli  assegni  e'  un'azione  di condanna all'adempimento di un'obbligazione pecuniaria  e  le  conseguenze  di tale inadempimento sono regolate dall'art. 1224  c.c., a norma del quale la somma dovuta e' aumentata di interessi legali  dal  giorno  della mora, mentre al creditore che ne faccia domanda spetta di  allegare e provare il concreto maggior danno subito, con conseguente onere  del giudice di motivare in ordine all'accertamento e all'entita' del danno riconosciuto.
 

 
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