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Contratto di arruolamento marittimo

    

 

 

Contratto di arruolamento marittimo

 
SEZ. L, SENT. 777 DEL 17/01/2005

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO - Contratto a viaggio - Requisiti - Necessità della indicazione del o dei viaggi da compiere - Mancanza - Trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato. 

COD. NAV. ART. 325
COD. NAV. ART. 332

Il contratto di arruolamento non può essere o risultare stipulato "a viaggio", ai fini del secondo comma dell'art. 332 cod.nav. (con conseguente "trasformazione" in contratto a tempo indeterminato) se non risultino indicati il viaggio o i viaggi da compiere, ai sensi del n. 4) del primo comma dello stesso articolo. (Nella specie la Corte ha osservato che una pura e generica pattuizione secondo cui l'arruolamento veniva concluso con la sola dizione "a viaggi" sarebbe, infatti, equivalsa ad un arruolamento a tempo determinato, privo però della decorrenza e della durata del contratto, il che avrebbe inevitabilmente ricondotto la fattispecie nella regolamentazione del contratto a tempo indeterminato). 

Nel rapporto di lavoro nautico, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale del 25 marzo 1987 n. 96, deve ritenersi che la soggezione alla disciplina del recesso causale e della tutela reale non sia necessariamente connessa al "regime di continuità" (proprio dell'istituto di fonte contrattuale collettiva del "regolamento della continuità del rapporto di lavoro"), ma alla regolamentazione dello specifico rapporto di lavoro come rapporto a tempo indeterminato che, rispetto a quel regime, costituisce una tipologia meno garantita sotto il solo profilo della continuità della retribuzione. 

 
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