Titolo I
REGIME DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO
Capo I
Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante «Disposizioni perl'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italiaalle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003», ed in particolarel'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sulravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto;
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni,recante norme sulla navigazione da diporto;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, recanteattuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione,costruzione e immissione in commercio di unita' da diporto;
Visto il decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, recantedisposizioni integrative e correttive del decreto legislativo14 agosto 1996, n. 436;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n.431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni,recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica, edin particolare l'articolo 6, recante delega al Governo perl'emanazione del codice delle disposizioni legislative sulla nauticada diporto;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri,adottate nelle riunioni del 15 ottobre 2004 e del 20 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nellaseduta del 3 marzo 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera deideputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nellariunione del 1° luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti edel Ministro delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministridegli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della salute,delle comunicazioni, per la funzione pubblica, della giustizia,dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e delle attivita' produttive;
Emana il seguente decreto legislativo:Art. 1. Finalita' e ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicanoalla navigazione da diporto.
2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione dadiporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopisportivi o ricreativi e senza fine di lucro.
3. Per quanto non previsto dal presente codice, in materia dinavigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usidi riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice dellanavigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e lerelative norme attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme delcodice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparatealle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle diecitonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinquetonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera dettastazza, fino al limite di ventiquattro metri.
Art. 2.Uso commerciale delle unita' da diporto
1. L'unita' da diporto e' utilizzata a fini commerciali quando:a) e' oggetto di contratti di locazione e di noleggio;b) e' utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
c) e' utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unita' di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
2. L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto e' annotata nei relativi registri di iscrizione, con l'indicazione delle attivita' svolte e dei proprietari o armatoridelle unita', imprese individuali o societa', esercenti le suddetteattivita' commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nelregistro delle imprese della competente camera di commercio,industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazionesono riportati sulla licenza di navigazione.
3. Qualora le attivita' di cui al comma 1 siano svolte con unita' da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea,l'esercente presenta all'autorita' marittima o della navigazioneinterna con giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unita',il titolo che attribuisce la disponibilita' della stessa, nonche' gliestremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcatee di responsabilita' civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, timbrata e vistatadalla predetta autorita', deve essere mantenuta a bordo.
4. Le unita' da diporto di cui al comma 1, lettera a), possonoessere utilizzate esclusivamente per le attivita' a cui sono adibite.
Art. 3.Unita' da diporto
1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sonodenominate:
a) unita' da diporto: si intende ogni costruzione di qualunquetipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazioneda diporto;
b) nave da diporto: si intende ogni unita' con scafo di lunghezzasuperiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzateEN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazionida diporto;
c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unita' con scafo dilunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri,misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);
d) natante da diporto: si intende ogni unita' da diporto a remi,o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misuratasecondo le norme armonizzate di cui alla lettera b).
Capo IIProgettazione, costruzione e immissionein commercio di unita' da diportoArt. 4.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano:a) per quanto riguarda la progettazione e la costruzione, a:1) unita' da diporto, anche parzialmente completate, con scafo
di lunghezza compresa tra duevirgolacinque e ventiquattro metri;
2) moto d'acqua, come definite dall'articolo 5;
3) componenti di cui all'allegato I, quando sono immessi sulmercato comunitario separatamente e sono destinati ad essere installati;
b) per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico, a:
1) motori di propulsione che sono installati o specificamentedestinati ad essere installati su o in unita' da diporto e motod'acqua;
2) motori di propulsione installati su o in tali unita' oggettodi una modifica rilevante del motore;c) per quanto riguarda le emissioni acustiche, a:1) unita' da diporto con motore di propulsione entrobordo oentrobordo con comando a poppa senza scarico integrato;
2) unita' da diporto con motore di propulsione entrobordo oentrobordo con comando a poppa senza scarico integrato oggetto di unatrasformazione rilevante dell'unita' e successivamente immesse sul mercato comunitario entro i cinque anni successivi alla trasformazione;
3) moto d'acqua;
4) motori fuoribordo e entrobordo con comando a poppa conscarico integrato destinati ad essere installati su unita' da diporto.
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano a:a) per quanto riguarda il comma 1, lettera a):
1) unita' destinate unicamente alle regate, comprese le unita'a remi e le unita' per l'addestramento al canottaggio, e identificatein tal senso dal costruttore;
2) canoe e kayak, gondole e pedalo';
3) tavole a vela;
4) tavole da surf, comprese le tavole a motore;
5) originali e singole riproduzioni di unita' storiche, progettate prima dell'anno 1950, ricostruite principalmente con imateriali originali e identificate in tale senso dal costruttore;
6) unita' sperimentali, sempre che non vi sia una successivaimmissione sul mercato comunitario;
7) unita' realizzate per uso personale, sempre che non vi siauna successiva immissione sul mercato comunitario durante un periododi cinque anni;
8) unita' specificamente destinate ad essere dotate di equipaggio ed a trasportare passeggeri a fini commerciali, salvo leunita' da diporto utilizzate per noleggio o per l'insegnamento dellanavigazione da diporto, in particolare quelle definite nella direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa irequisiti tecnici per le navi della navigazione interna,indipendentemente dal numero di passeggeri;
9) sommergibili;
10) veicoli a cuscino d'aria;
11) aliscafi;
12) unita' a vapore a combustione esterna, alimentate a
carbone, coke, legna, petrolio o gas;b) per quanto riguarda il comma 1, lettera b):1) motori di propulsione installati, o specificamente destinatiad essere installati, su: unita' destinate unicamente alle regate e
identificate in tale senso dal costruttore, unita' sperimentali,sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario, unita' specificamente destinate ad essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, salvo leunita' da diporto utilizzate per noleggio o per l'insegnamento dellanavigazione da diporto, in particolare quelle definite nella citatadirettiva 82/714/CEE, indipendentemente dal numero di passeggeri,sommergibili, veicoli a cuscino d'aria e aliscafi;
2) originali e singole riproduzioni di motori di propulsionestorici, basati su un progetto anteriore all'anno 1950, non prodottiin serie e montati sulle unita' di cui al comma 2, lettera a), numeri5) e 7);
3) motori di propulsione costruiti per uso personale, sempreche non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni;
c) per quanto riguarda il comma 1, lettera c), a tutte le unita'di cui alla lettera b) del presente comma, le unita' costruite peruso personale, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle moto d'acquae alle emissioni di gas di scarico ed acustiche di cui al comma 1, adecorrere dalla prima immissione sul mercato o messa in servizio successiva alla data di entrata in vigore del presente codice.da4. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle unita'
diporto utilizzate per noleggio, locazione, insegnamento dellanavigazione da diporto o come unita' appoggio per le immersionisubacquee, purche' immesse sul mercato per finalita' di diporto.
Art. 5. Definizioni
1. Ai fini del presente capo, si intende per:a) unita' da diporto parzialmente completata: una unita' costituita dallo scafo e da uno o piu' altri componenti;
b) moto d'acqua: un natante da diporto di lunghezza inferiore aquattro metri, che utilizza un motore a combustione interna con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinatoad essere azionato da una o piu' persone non collocate al suo interno;
c) motore di propulsione: qualsiasi motore a combustione interna,ad accensione a scintilla o per compressione, utilizzato a fini dipropulsione, compresi i motori a due tempi e a quattro tempientrobordo, i motori entrobordo con comando a poppa con o senzascarico integrato e i motori fuoribordo;
d) modifica rilevante del motore: la modifica di un motore:
1) che possa aver per effetto il superamento dei limiti diemissione del motore stabiliti nell'allegato II, paragrafo B; lesostituzioni ordinarie di componenti del motore che non alterano lecaratteristiche di emissione non sono considerate una modifica rilevante del motore;
2) che determina un aumento superiore al quindici per centodella potenza nominale del motore;e) trasformazione rilevante dell'unita': la trasformazione di
un'unita' che:
1) modifica il mezzo di propulsione dell'unita';
2) comporta una modifica rilevante del motore;
3) altera l'unita' in misura tale che essa possa considerarsiuna diversa unita';
f) mezzo di propulsione: il meccanismo mediante il quale l'unita'e' mossa in particolare eliche o sistemi di propulsione meccanica agetto d'acqua;
g) famiglia di motori: il raggruppamento, effettuato dal costruttore, di motori che, per la loro progettazione, presentano
caratteristiche di emissione di gas di scarico simili e che sono conformi ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scaricostabiliti dal presente capo;
h) costruttore: persona fisica o giuridica che progetta e costruisce un prodotto cui si applica il presente capo o che faprogettare o costruire tale prodotto con l'intenzione di immetterlosul mercato per proprio conto;
i) mandatario: persona fisica o giuridica stabilita nel territorio dell'Unione europea, destinatario di un mandato scritto del costruttore di agire a suo nome per quanto riguarda gli obblighiimpostigli dal presente capo.
Art. 6.Requisiti essenziali di sicurezza
1. I prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, devono essereconformi ai requisiti essenziali in materia di sicurezza, salute,protezione dell'ambiente e dei consumatori indicati nell'allegato II.
2. I motori entrobordo e i fuoribordo a doppia alimentazione, abenzina ed a gas di petrolio liquido, devono essere conformi airequisiti stabiliti, in aderenza alla normativa comunitaria, condecreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. La marcatura CE di cui all'articolo 8 attesta la conformita' deiprodotti di cui all'articolo 4, comma 1, ai requisiti indicati alcomma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 12.ai4. I prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, si presumono conformi
requisiti indicati dal comma 1 qualora soddisfino le pertinentinorme nazionali adottate in applicazione delle norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
Art. 7.Immissione in commercio e messa in servizio
1. Possono essere immessi in commercio e messi in servizio per usoconforme alla loro destinazione i prodotti di cui all'articolo 4,comma 1, che soddisfano i requisiti di sicurezza indicati all'articolo 6 e che recano la marcatura CE di cui all'articolo 8.
2. Possono, inoltre, essere immessi in commercio e messi in uso imotori entrobordo e fuoribordo quattro tempi a doppia alimentazione,a benzina ed a gas di petrolio liquido, derivati da motori aventi lespecifiche CE.
3. Possono essere immesse in commercio le unita' da diportoparzialmente completate che soddisfino i requisiti indicati all'articolo 6, destinate, per la dichiarazione del costruttore o delsuo mandatario stabilito nell'Unione europea o della personaresponsabile dell'immissione sul mercato, ad essere completate daaltri.
4. La dichiarazione di cui al comma 3 contiene i seguenti elementi:a) nome e indirizzo del costruttore;b) nome e indirizzo del mandatario del costruttore stabilito nel territorio comunitario o della persona responsabile dell'immissione
sul mercato;c) descrizione dell'unita' da diporto parzialmente completata;d) dichiarazione attestante che l'unita' da diporto e' destinataad essere completata da altri e che essa e' conforme ai requisitiessenziali previsti, in questa fase di costruzione, dall'allegato II.
5. Possono essere immessi in commercio e messi in servizio i componenti di cui all'articolo 4, comma 1, recanti la marcatura CE dicui all'articolo 8, accompagnati da una dichiarazione di conformita',di cui all'allegato VIII, che sono destinati ad essere incorporatinelle unita' da diporto, conformemente alla dichiarazione del costruttore o del suo mandatario nel territorio comunitario, ovvero,in caso di importazione da un Paese terzo, di colui che immette i
componenti sul mercato comunitario.
6. La dichiarazione di cui al comma 5 contiene i seguenti elementi:a) nome e indirizzo del costruttore;b) nome e indirizzo del mandatario del costruttore stabilito nel territorio comunitario o della persona responsabile dell'immissione
sul mercato;
c) descrizione dei componenti;
d) dichiarazione attestante che i componenti sono conformi ai
pertinenti requisiti essenziali di cui all'allegato II.
7. Possono essere immessi in commercio o messi in servizio i motoridi propulsione entrobordo e entrobordo con comando a poppa senzascarico integrato, i motori omologati a norma del provvedimento direcepimento della direttiva 97/68/CE, del Parlamento europeo e delConsiglio, del 16 dicembre 1997, conformi alla fase II di cui al punto 4.2.3 dell'allegato I della medesima, nonche' i motori omologati a norma della direttiva 88/77/CE, del Consiglio, del3 dicembre 1987, se il costruttore o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea dichiara, ai sensi dell'allegato VIII, punto 3,che il motore soddisfa i requisiti relativi alle emissioni di gas discarico stabiliti dal presente capo, quando sia installato in un'unita' da diporto o in una moto d'acqua secondo le istruzionifornite dal costruttore.
8. In occasione di fiere, mostre e dimostrazioni, possono esserepresentati i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, anche se nonconformi alle disposizioni del presente capo, purche' sia indicatoespressamente e in modo visibile che detti prodotti non possonoessere immessi in commercio o messi in servizio finche' non siano resi conformi.
Art. 8.Marcatura CE di conformita'
1. Quando sono immessi sul mercato, i seguenti prodotti devonorecare la marcatura CE di conformita' apposta da un organismo di unoStato membro dell'Unione europea, secondo le modalita' di cui all'allegato III;
a) unita' da diporto, moto d'acqua e componenti di cui all'allegato I, considerati conformi ai corrispondenti requisitiessenziali di cui all'allegato II;
b) motori fuoribordo considerati conformi ai requisiti essenzialidi cui all'allegato II, paragrafi B e C;
c) motori entrobordo con comando a poppa con scarico integratoconsiderati conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato II,paragrafi B e C.
2. La marcatura CE di conformita', come indicato nell'allegato III,deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sulleunita' da diporto e sulle moto d'acqua di cui al punto 2.2 dell'allegato II, paragrafo A, sui componenti di cui all'allegato I osul loro imballaggio e sui motori fuoribordo ed entrobordo con comando a poppa con scarico integrato di cui al punto 1.1 dell'allegato II, paragrafo B. La marcatura CE deve essere corredatadal numero di identificazione dell'organismo responsabiledell'attuazione delle procedure di cui agli allegati X, XI, XII, XIIIe XIV.
3. E' vietato apporre marchi o iscrizioni sui prodotti contemplatidal presente capo che possano indurre in errore i terzi circa il significato o la forma della marcatura CE. Sui prodotti contemplatinel presente capo o sul loro imballaggio puo' essere apposto ognialtro marchio, purche' questo non limiti la visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE.
4. Qualora i prodotti oggetto del presente capo siano disciplinatida altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedanol'apposizione della marcatura CE, quest'ultima indica che gli stessi
si presumono conformi anche alle disposizioni di tali direttive. Lamarcatura CE indica che il prodotto e' conforme alle direttive applicabili o alle pertinenti parti delle stesse. In tale caso i riferimenti alle suddette direttive applicate dal costruttore, qualipubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, devono essere riportati nei documenti, nelle dichiarazioni di conformita' oistruzioni per l'uso che, in base a queste direttive, accompagnanotali prodotti.
Art. 9.Valutazione della conformita'
1. Prima di immettere sul mercato o mettere in servizio i prodottidi cui all'articolo 4, comma 1, il costruttore o il suo mandatariostabilito nell'Unione europea espletano le procedure di cui ai commi2, 3 e 4. Per le unita' da diporto, in caso di valutazione dellaconformita' successiva alla costruzione, se ne' il costruttore ne' ilmandatario stabilito nella Comunita' assumono la responsabilita' perla conformita' del prodotto al presente capo, questa puo' essereassunta da una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunita'che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio sotto lapropria responsabilita'. In tale caso la persona che immette ilprodotto sul mercato o lo mette in servizio deve presentare unadomanda a un organismo notificato ai fini di una relazione successivaalla costruzione. La persona che immette il prodotto sul mercato o lomette in servizio deve fornire all'organismo notificato tutti i documenti disponibili ed i dati tecnici relativi alla primaimmissione sul mercato del prodotto nel Paese di origine. L'organismonotificato esamina il singolo prodotto ed effettua calcoli e altrevalutazioni per assicurarne la conformita' equivalente ai pertinentirequisiti di cui all'articolo 6. In tale caso la targhetta delcostruttore descritta all'allegato II, punto 2.2, deve contenere ladizione «certificazione successiva alla costruzione». L'organismonotificato redige la dichiarazione di conformita' concernente la valutazione eseguita e informa la persona che immette il prodotto sulmercato o lo mette in servizio riguardo ai suoi obblighi. Dettapersona redige la dichiarazione di conformita' di cui all'allegatoVIII e appone o fa apporre sul prodotto la marcatura CE con il numerodistintivo del pertinente organismo notificato.
2. Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), il costruttoredi unita' o il suo mandatario stabilito nella Comunita' espletano leseguenti procedure per le categorie di progettazione A, B, C e D, dicui al punto 1 dell'allegato II, paragrafo A:
a) per le categorie A e B:
1) per le unita' con scafo di lunghezza compresa tra duevirgolacinque e dodici metri: controllo di fabbricazione interno eprove (modulo AA) di cui all'allegato V o esame CE del tipo (moduloB) di cui all'allegato VI, completato dalla conformita' al tipo(modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B+ D, B + E, B + F, G, H;
2) per le unita' con scafo di lunghezza compresa tra 12 e 24metri: esame CE del tipo (modulo B), di cui all'allegato VI,completato dalla conformita' al tipo (modulo C), di cui all'allegatoVII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
b) per la categoria C:
1) per le unita' con scafo di lunghezza compresa tra duevirgolacinque e dodici metri: in caso di rispetto delle normearmonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II, paragrafoA: controllo di fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegatoIV o controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cuiall'allegato V, o esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegatoVI, completato dalla conformita' al tipo (modulo C) di cui
all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B +F, G, H; in caso di inosservanza delle norme armonizzate relative aipunti 3.2 e 3.3 dell'allegato II paragrafo A: controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V, oesame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dallaconformita' al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure unodei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
2) per le unita' con scafo di lunghezza compresa tra 12 e 24metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI,completato dalla conformita' al tipo (modulo C) di cui all'allegatoVII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
c) per la categoria D:
1) per le unita' con scafo di lunghezza compresa tra duevirgolacinque e ventiquattro metri: controllo di fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato IV o controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V, oesame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato dallaconformita' al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure unodei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
d) per le moto d'acqua:
1) controllo di fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato IV, o controllo di fabbricazione interno e prove (moduloAA) di cui all'allegato V, o esame CE del tipo (modulo B) di cuiall'allegato VI, completato dalla conformita' al tipo (modulo C) dicui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B
+ F, G, H di cui agli allegati VI, X, XI, XII, XIII, XIV;e) per i componenti di cui all'allegato I:
1) uno dei seguenti moduli: B + C, B + D, B + F, G, H di cuiagli allegati VI, VII, X, XI, XII, XIII.
3. Per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico per iprodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il costruttoredei motori o il suo mandatario stabilito nella Comunita' applicanol'esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completatodalla conformita' al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppureuno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H di cui agliallegati VI, X, XI, XII, XIII, XIV;
4. Per quanto riguarda le emissioni acustiche:
a) per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c),numeri 1) e 2), il costruttore dell'unita' o il suo mandatario stabilito nella Comunita' applicano:
1) se le prove sono effettuate utilizzando le norme armonizzateper la misurazione del rumore: il controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V o la verifica di un unicoprodotto (modulo G) di cui all'allegato XII ovvero la garanziaqualita' totale (modulo H) di cui all'allegato XIII;
2) se per la valutazione si utilizzano il numero di Froude e ilrapporto potenza/dislocamento: il controllo di fabbricazione internoe prove (modulo A) di cui all'allegato IV, o il controllo di fabbricazione interno e prove (modulo AA) di cui all'allegato V, o laverifica di un unico prodotto (modulo G) di cui all'allegato XII,ovvero la garanzia qualita' totale (modulo H) di cui all'allegatoXIII;
3) se per la valutazione sono utilizzati dati certificati relativi all'unita' di riferimento, stabiliti conformemente al numero1): il controllo di fabbricazione interno, modulo A, di cui all'allegato IV o il controllo di fabbricazione interno e i requisitisupplementari, modulo AA, di cui all'allegato V o la verifica di ununico prodotto, modulo G, di cui all'allegato XII o la garanziaqualita' totale, modulo H, di cui all'allegato XIII;
b) per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c),numeri 3) e 4), il costruttore della moto d'acqua o del motore o ilsuo mandatario stabilito nella Comunita' applicano il controllo difabbricazione interno e i requisiti supplementari di cui all'allegato
V (modulo AA) o il modulo G o H di cui agli allegati XII e XIII.
5. Le avvertenze e le istruzioni d'uso, nonche' la documentazionerelativa ai mezzi di attestazione di conformita', devono essereredatte anche nella lingua italiana.
6. Gli organismi di cui all'articolo 10 trasmettono al Ministero delle attivita' produttive e al Ministero delle infrastrutture e deitrasporti l'elenco delle approvazioni rilasciate, delle revoche e deidinieghi di approvazione sui prodotti di cui all'articolo 4, comma 1.
7. Le spese per la valutazione della conformita' sono a carico delrichiedente.
Art. 10.Organismi di certificazione
1. Possono essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformita' di cui all'articolo 9, nonche' i compitispecifici per i quali sono stati autorizzati, i soggetti che soddisfano i requisiti fissati con regolamento adottato con decretodel
delleMinistro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministroinfrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso regolamento e'disciplinato il procedimento di autorizzazione.
2. I soggetti interessati inoltrano apposita istanza al Ministerodelle attivita' produttive che provvede, d'intesa con il Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti, alla relativa istruttoria edalla verifica dei requisiti. L'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla datadi presentazione della relativa istanza; decorso tale termine, siintende negata.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha durata quinquennale e puo'essere rinnovata. L'autorizzazione e' revocata ove i requisiti di cuial comma 1 vengano meno ovvero nel caso in cui siano accertate gravi
o reiterate irregolarita' da parte dell'organismo.
4. All'aggiornamento delle prescrizioni, nonche' all'aggiornamentodei requisiti in attuazione di norme comunitarie si provvede conregolamento adottato con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti vigilano sull'attivita' degliorganismi autorizzati. Il Ministero delle attivita' produttive, peril tramite del Ministero degli affari esteri, notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l'elenco degliorganismi autorizzati ad espletare le procedure di certificazione edogni successiva variazione.
6. In caso di diniego della certificazione da parte di uno degliorganismi di cui al comma 1, l'interessato puo' rivolgersi alleamministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11, che, entro sessantagiorni, procedono di intesa al riesame, comunicandone l'esito alleparti, con conseguente addebito delle spese.
7. Le spese di rilascio dell'autorizzazione sono a carico del richiedente. Le spese relative ai controlli successivi sono a caricodegli organismi autorizzati.
Art. 11.Vigilanza e verifica della conformita'
1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presentecapo e' demandata al Ministero delle attivita' produttive e alMinistero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito dellerispettive competenze, che operano in coordinamento fra loro.
2. Al fine di verificare la conformita' dei prodotti di cuiall'articolo 4, comma 1, alle prescrizioni del presente capo, le
i
amministrazioni vigilanti di cui al comma 1 hanno facolta' di disporre verifiche e controlli mediante i propri uffici centrali operiferici.
3. Gli accertamenti possono essere effettuati, anche con metodo acampione, presso il produttore, i depositi sussidiari del produttore,grossisti, gli importatori, i commercianti o presso gliutilizzatori. A tale fine e' consentito: a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento deiprodotti;b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;
c) il prelievo temporaneo e a titolo gratuito di un singolocampione per l'esecuzione di esami e prove.
4. Per l'effettuazione delle eventuali prove tecniche le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi di organismitecnici dello Stato o di laboratori conformi alle norme della serie EN 45000, specificatamente autorizzati con provvedimento del Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti.
5. Al fine di agevolare l'attivita' di vigilanza e di verifica, ilfabbricante, o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, predispongono e mantengono a disposizione degli organidi vigilanza, per dieci anni, la documentazione indicata nell'allegato IX.
6. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo56, le amministrazioni vigilanti, quando accertano la non conformita'dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, alle disposizioni delpresente capo, ordinano al fabbricante o al suo mandatario stabilitonel territorio comunitario, o al responsabile dell'immissione incommercio, di adottare tutte le misure idonee a far venire meno la situazione di non conformita', fissando un termine non superiore atrenta giorni.
7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, le amministrazioni vigilanti ordinano l'immediato ritiro dal commercio dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, a cura e spese delsoggetto destinatario dell'ordine.
8. Nel caso di mancato adeguamento, il Ministero delle attivita'produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotta le misure atte a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantire il ritiro dal commercio, aspese del costruttore o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o del responsabile dell'immissione in commercio.
Art. 12.Clausola di salvaguardia
1. Le amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11, qualoraritengano, a seguito di accertamenti effettuati in sede di vigilanzao su segnalazione degli organismi di cui all'articolo 10, che iprodotti oggetto del presente capo, ancorche' recanti marcature CE edutilizzati in modo conforme alla loro destinazione, possano metterein pericolo la sicurezza e la salute delle persone, i beni o l'ambiente, vietano o limitano l'immissione in commercio e in servizio od ordinano il ritiro temporaneo dal mercato dei prodottistessi, a cura e spese del soggetto destinatario dell'ordine, edadottano di intesa ogni altro provvedimento diretto ad evitarne l'immissione in commercio o la messa in servizio, informandoneimmediatamente la Commissione europea.
Art. 13.
Disposizioni transitorie
1. Possono essere messi in commercio o in servizio i prodotti di
cui all'articolo 4, comma 1, che siano conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con le seguenti modalita':
a) fino al 31 dicembre 2005 per i prodotti di cui all'articolo 4,comma 1, lettera a), nonche' per i motori ad accensione percompressione ed i motori a scoppio a quattro tempi;
b) fino al 31 dicembre 2006 per i motori a scoppio a due tempi.
Art. 14. Rinvio
1. Alla progettazione e costruzione delle navi da diporto siapplicano le disposizioni del libro secondo, titolo I, del codicedella navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento perl'esecuzione del codice della navigazione, parte navigazionemarittima.
Titolo II REGIME AMMINISTRATIVO DELLE UNITA' DA DIPORTO Capo IIscrizione delle unita' da diportoArt. 15.
Registri di iscrizione
1. Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalleCapitanerie di porto. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte inregistri tenuti dalle Capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonche' dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi estatistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il modello dei registri e' approvato con decreto delMinistero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il proprietario di un'imbarcazione da diporto puo' chiederel'iscrizione provvisoria dell'unita', presentando apposita domanda.
3. Le unita' da diporto costruite da un soggetto privato perproprio uso personale e senza l'ausilio di alcuna impresa, cantiere osingolo costruttore professionale, possono essere iscritte nei registri delle imbarcazioni da diporto, purche' munite di attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo notificato aisensi dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo3 agosto 1998, n. 314.
4. Il proprietario dell'unita' da diporto puo' richiedere all'ufficio d'iscrizione l'annotazione della perdita di possessodell'unita' medesima a seguito di furto, presentando l'originale o lacopia conforme della denuncia di furto e restituendo la licenza di navigazione. Ove il possesso dell'unita' sia stato riacquistato, ilproprietario richiede annotazione all'ufficio di iscrizione, cherilascia una nuova licenza di navigazione.
Art. 16.Iscrizione di unita' da diporto utilizzate a titolodi locazione finanziaria
1. Le unita' da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria con facolta' di acquisto sono iscritte a nome del locatore con specifica annotazione sul registro di iscrizione e sullalicenza di navigazione del nominativo dell'utilizzatore e della datadi scadenza del relativo contratto.
Art. 17.
Disposizioni per la pubblicita' degli atti relativialle unita' da diporto
1. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti reali su unita' da diporto soggette ad iscrizione ai sensidel presente decreto legislativo sono resi pubblici, su richiestaavanzata dall'interessato, entro sessanta giorni dalla data dell'atto, mediante trascrizione nei rispettivi registri di iscrizione ed annotazione sulla licenza di navigazione.
2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per lapubblicita', rilasciata dall'ufficio di iscrizione, sostituisce lalicenza di navigazione per la durata massima di venti giorni.
3. Accertata una violazione in materia di pubblicita' di cui alcomma 1, ne e' data immediata notizia all'ufficio di iscrizione dell'unita' che, previa presentazione da parte dell'interessato dellanota di trascrizione e degli altri documenti prescritti dalla legge,nel termine di dieci giorni dalla data dell'accertamento regolarizzala trascrizione. Ove l'interessato non vi provveda nel termine indicato l'ufficio di iscrizione dispone il ritiro della licenza dinavigazione.
4. Per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti reali di cui al comma 1, posti inessere fino alla data di entrata in vigore del presente decretolegislativo si procede, su richiesta dell'interessato avanzata entronovanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.
Art. 18.Iscrizione di unita' da diporto da partedi cittadini stranieri o residenti all'estero
1. Gli stranieri e le societa' estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unita' da diporto di loro proprieta' neiregistri di cui all'articolo 15, se non hanno domicilio in Italia,devono eleggerlo presso l'autorita' consolare dello Stato al qualeappartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione delloStato stesso o presso un proprio rappresentante che abbia domicilioin Italia, al quale le autorita' marittime o della navigazioneinterna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta.
2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della societa' estera e,se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4aprile 1977, n. 135.
3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualorastraniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.
4. I cittadini italiani residenti all'estero che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unita' da diporto di loroproprieta' nei registri di cui all'articolo 15 devono nominare un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale leautorita' marittime o della navigazione interna possono rivolgersi incaso di comunicazioni relative all'unita' iscritta.
Art. 19.
Iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto
1. Per ottenere l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni dadiporto il proprietario deve presentare all'autorita' competente iltitolo di proprieta', la dichiarazione di conformita' CE rilasciatadal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, conforme a quanto previsto dall'allegato VIII,
unitamente all'attestazione CE del tipo, ove prevista, nonche' ladichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo installati a bordo.
2. Per le unita' provenienti da uno Stato membro, dell'Unione europea munite di marcatura CE, ai documenti indicati al comma 1 e'aggiunto il certificato di cancellazione dal registro ove l'unita'era iscritta che, se riportante i dati tecnici, sostituisce ladocumentazione tecnica di cui al comma 1. Qualora la legislazione delPaese di provenienza dell'unita' da diporto non preveda l'iscrizionenei registri, il certificato di cancellazione e' sostituito da apposita dichiarazione del proprietario dell'unita' o del suo legalerappresentante. Per le unita' provenienti da uno Stato membro nonmunite di marcatura CE la documentazione tecnica di cui al comma 1 e' sostituita da una attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, esuccessive modificazioni.
3. Qualora il proprietario di un'imbarcazione da diporto iscrittain
nei uno dei registri pubblici di uno Stato membro chieda l'iscrizione
registri nazionali, in luogo del titolo di proprieta' e' sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registrocomunitario dal quale risultino le generalita' del proprietariostesso e gli elementi di individuazione dell'unita'.
4. Per l'iscrizione di unita' da diporto provenienti da Paesi terzicostruite, immesse in commercio o messe in servizio in uno degliStati membri dell'area economica europea (AEE) prima del 16 giugno1998, la documentazione tecnica e' sostituita da un'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.
Art. 20.Iscrizione provvisoria di imbarcazioni da diporto
1. Il proprietario di un'imbarcazione da diporto puo' chiederel'assegnazione del numero di immatricolazione, ove si tratti di primaimmissione in servizio, presentando domanda ad uno degli ufficidetentori dei registri. Alla domanda e' allegata:
a) copia della fattura attestante l'assolvimento dei pertinentiadempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalita', l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonche' la descrizione tecnica dell'unita' stessa;
b) dichiarazione di conformita' CE unitamente a copiadell'attestazione CE del tipo, ove prevista;
c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo installati a bordo;
d) dichiarazione di assunzione di responsabilita' da partedell'intestatario della fattura per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'imbarcazione fino alla data di presentazione deltitolo di proprieta' di cui al comma 2.
2. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unita' condizionata alla successiva presentazionedel titolo di proprieta', da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazionestessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati la licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.
3. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprieta', l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza sono restituiti all'ufficioche li ha rilasciati e il proprietario dell'unita' deve presentaredomanda di iscrizione ai sensi dell'articolo 19.
Art. 21.
Trasferimento di iscrizione e cancellazione dai registri
1. Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unita' da diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico il proprietario, oun suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio diiscrizione dell'unita'.
2. La cancellazione delle unita' da diporto dai registri di
iscrizione puo' avvenire:
a) per vendita o trasferimento all'estero;
b) per demolizione;
c) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei
natanti;d) per passaggio ad altro registro;e) per perdita effettiva o presunta.
Capo IIAbilitazione alla navigazione delle unita' da diportoArt. 22. Documenti di navigazione e tipi di navigazione
1. I documenti di navigazione per le navi da diporto, rilasciatidall'ufficio che detiene il relativo registro all'atto dell'iscrizione, sono:
a) la licenza di navigazione, che abilita alla navigazione nelleacque interne e in quelle marittime senza alcun limite;b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilita'.
2. I documenti di navigazione per le imbarcazioni da diporto,rilasciati dall'ufficio che detiene il relativo registro all'attodell'iscrizione, sono:
a) la licenza di navigazione che abilita al tipo di navigazioneconsentito dalle caratteristiche di costruzione dell'unita', indicatenella dichiarazione di conformita', rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea,ovvero da attestazione di idoneita' rilasciata da un organismonotificato ai sensi dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilita'.
3. Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate ai seguentitipi di navigazione:
a) imbarcazioni senza marcatura CE:
1) senza alcun limite nelle acque marittime ed interne;
2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senzaalcun limite nelle acque interne;b) imbarcazioni con marcatura CE:1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A dicui all'allegato II;
2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativafino a quattro metri, mare agitato, per la categoria di progettazioneB di cui all'allegato II;
3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativafino a due metri, mare molto mosso, per la categoria di progettazioneC di cui all'allegato II;
4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri, per lacategoria di progettazione D di cui all'allegato II.
Art. 23.
Licenza di navigazione
1. La licenza di navigazione per le unita' da diporto e' redatta sumodulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti.di2. Sulla licenza di navigazione sono riportati il numero e la sigla
iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo edell'apparato motore, il nome del proprietario, il nome dell'unita'se richiesto, l'ufficio di iscrizione e il tipo di navigazioneautorizzata, nonche' la stazza per le navi da diporto. Sono annotatiil numero massimo delle persone trasportabili, gli eventuali atticostitutivi, traslativi ed estintivi della proprieta' e degli altridiritti reali di godimento e di garanzia sull'unita', nonche' l'eventuale uso commerciale dell'unita' stessa.
3. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sonomantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato.
4. La denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti prescritti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata ditrenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell'unita' sia in corso di validita'.
5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documentidi bordo possono essere inviati al competente ufficio su supportoinformatico o per via telematica.
6. Le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizionenon sia ancora concluso possono essere abilitate alla navigazione dairispettivi uffici di iscrizione con licenza provvisoria la cui validita' non puo' essere superiore a sei mesi.
Art. 24.Rinnovo della licenza di navigazione
1. La licenza di navigazione e' rinnovata in caso di cambio delnumero e della sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero di modifichedel tipo e delle caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore e del tipo di navigazione autorizzata.
2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessariper il rinnovo sostituisce la licenza di navigazione per la duratamassima di venti giorni.
Art. 25.Bandiera nazionale e sigle di individuazione
1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registriespongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigladell'ufficio presso cui sono iscritte e dal numero di iscrizione. Dopo il numero di iscrizione e' apposta la lettera D nel caso diimbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND nel caso di navi da diporto.
2. Le caratteristiche delle sigle di individuazione delle unita' dadiporto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutturee dei trasporti.
3. Il proprietario ha facolta' di contraddistinguere l'imbarcazioneo la nave da diporto anche con un nome che deve essere differente daogni altro gia' registrato nel medesimo ufficio di iscrizione.
4. Il proprietario che trasferisca o venda all'estero l'unita' dadiporto e' tenuto a chiedere preventivamente il nulla osta alla dismissione della bandiera.
Art. 26.Certificato di sicurezza
1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni dadiportodocumentiattesta lo stato di navigabilita' dell'unita' e fa parte dei
di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza sono disciplinati con decreto del Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 27.Natanti da diporto
1. I natanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), sonoesclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 15, della licenza di navigazione di cui all'articolo 23e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26.
2. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti neiregistri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono ilregime giuridico.
3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:a) entro sei miglia dalla costa;b) entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per talenavigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo3 agosto 1998, n. 314; in tale caso durante la navigazione deveessere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione conrelativa dichiarazione di conformita' ovvero l'attestazione di idoneita' rilasciata dal predetto organismo;
c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole,pattini, sandolini, mosconi, pedalo', tavole a vela e natanti a velacon superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, nonche' gliacquascooter o moto d'acqua e mezzi similari.
4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limitistabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cuiall'allegato II.
5. La navigazione e le modalita' di utilizzo dei natanti di cui alcomma 3, lettera c), sono disciplinate dalla competente autorita'marittima e della navigazione interna.
6. L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o dinoleggio per finalita' ricreative o per usi turistici di caratterelocale, nonche' di appoggio alle immersioni subacquee a scoposportivo o ricreativo e' disciplinata, anche per le modalita' dellaloro condotta, con ordinanza della competente autorita' marittima odella navigazione interna, d'intesa con gli enti locali.
Art. 28.Potenza dei motori
1. Per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio come definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665.
2. Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legalerappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione europea, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme almodello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. La dichiarazione di potenza del motore fa parte dei documenti dibordo.
Art. 29.
Apparati ricetrasmittenti di bordo
1. Su tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza superioreai ventiquattro metri e' fatto obbligo di installare un impiantoricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo lenorme stabilite dall'autorita' competente.
2. A tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza pari oinferiore a ventiquattro metri, che navigano a distanza superiorealle sei miglia dalla costa, e' fatto obbligo di essere dotate almenodi un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall'autorita' competente.
3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti a bordo delle unita' da diporto, conformi alla normativa vigente, sono esonerati dal collaudoe dalle ispezioni ordinarie, salvo l'obbligo di collaudo per lestazioni radioelettriche per mezzo delle quali e' effettuato il servizio di corrispondenza pubblica. Il costruttore, o un suo legalerappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformita' dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unita'proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degliStati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo.Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformita' sono soggetti al collaudo da parte dell'autorita' competente.
4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorita' competente ecorredata della dichiarazione di conformita', e' presentataall'ufficio di iscrizione dell'unita', che provvede:
a) all'assegnazione del nominativo internazionale;b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;c) alla trasmissione all'autorita' competente della
documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.
5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza e' riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed e' sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato stesso.
6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti,corredata della dichiarazione di conformita', e' presentataall'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni aventegiurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propriaresidenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentementedall'unita' su cui l'apparato viene installato, e a rilasciare, entroquarantacinque giorni, la licenza di esercizio.
7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unita' dadiporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica nonsono soggetti all'obbligo di affidamento della gestione ad una societa' concessionaria e di corresponsione del relativo canone.
8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulaticon le societa' concessionarie possono essere disdettati alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta e' inviata all'autorita' competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutivadi atto di notorieta' attestante l'assunzione di responsabilita'della funzionalita' dell'apparato e l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza dellanavigazione.
9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validita' anche per l'impiego dell'apparato aifini della sicurezza della navigazione.
10. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti, puo' disporre, quando ioritenga opportuno o su richiesta degli organi dell'amministrazione,ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, idistributori e gli utenti.
11. Per le imbarcazioni e le navi da diporto in navigazione oltrele dodici miglia dalla costa e' altresi' obbligatoria l'installazionea bordo di un apparato elettronico per la rilevazione satellitaredella posizione.
Art. 30.
Manifestazioni sportive
1. In occasione di manifestazioni sportive, preventivamentecomunicate alle autorita' competenti, organizzate dalle federazionisportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da essericonosciute, le imbarcazioni da diporto, anche se non iscritte neiregistri di cui all'articolo 15, ed i natanti ammessi a parteciparvipossono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.
2. Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma 1 durante gli allenamenti ad eccezione deinatanti di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 27, per i qualie' necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall'autorita' marittima, nonche' alle imbarcazioni e ai natanti che partecipano amanifestazioni organizzate dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana.
3. Nel corso degli allenamenti deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validita' non superiore al trimestre, vistata dall'autorita' competente nel cuiambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti chel'unita' e' destinata ad attivita' agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio.
4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazionedell'attivita' sportiva delle federazioni di cui al comma 1.
Art. 31.Navigazione temporanea
1. Per navigazione temporanea si intende quella effettuata alla
scopo di:
a) verificare l'efficienza degli scafi o dei motori;
b) presentare imbarcazioni o navi da diporto al pubblico o aisingoli interessati all'acquisto;
c) trasferire imbarcazioni o navi da diporto da un luogoall'altro anche per la partecipazione a saloni nautici internazionali.
2. Il capo del circondario marittimo o il capo dell'ufficioprovinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri e per isistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o, per le navi da diporto, il capo del compartimentomarittimo, nella cui giurisdizione l'impresa ha sede principale osecondaria, rilasciano ai cantieri navali, ai costruttori di motorimarini e alle aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazionetemporanea per le unita' da diporto, non abilitate e non munite deiprescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti dibordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni edassistenza.
3. La navigazione temporanea e' effettuata sotto la responsabilita'del titolare dell'autorizzazione.
4. L'atto di autorizzazione vale come documento di bordo ed abilitaalla navigazione nei limiti consentiti dalle caratteristiche di costruzione dell'unita' da diporto.
5. L'unita' da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata dal titolare o da persona che abbia un contratto dilavoro con il soggetto intestatario dell'autorizzazione medesima abilitati, se richiesto, al comando di quella unita'.
6. Le unita' che effettuano la navigazione temporanea debbonoessere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo dinavigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle personepresenti a bordo, sotto la responsabilita' del soggetto intestatariodell'autorizzazione.
Art. 32.
Autorizzazione alla navigazione temporanea
1. L'autorizzazione alla navigazione temporanea e' rilasciata previa presentazione dei seguenti documenti:a) copia della polizza di assicurazione per la responsabilita'civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate;
b) certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria,artigianato e agricoltura del soggetto richiedente, dal quale risultila specifica attivita' di cantiere navale, di costruttore di motorimarini oppure di azienda di vendita di imbarcazioni o navi da diportoo di motori marini per il diporto.
2. L'autorizzazione e' rinnovabile ogni due anni con annotazionesul documento originale.
Art. 33.Condizioni per la navigazione temporanea
1. Le unita' che effettuano la navigazione temporanea debbonoessere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo dinavigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle personepresenti a bordo, sotto la responsabilita' del soggetto intestatariodell'autorizzazione.
2. Il numero delle persone imbarcate durante la navigazione nondeve essere superiore a quello consentito dalle caratteristiche dell'unita'.
Capo IIIPersone trasportabili ed equipaggioArt. 34. Numero massimo delle persone trasportabilisulle unita' da diporto
1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorita' cherilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili sulla base dei dati riportatinella documentazione tecnica presentata.
2. In caso di imbarcazioni da diporto aventi piu' categorie diprogettazione il numero massimo delle persone trasportabili e' quelloprevisto dal costruttore per la categoria di progettazionecorrispondente alla specie di navigazione effettuata.
3. Per i natanti da diporto il numero massimo delle personetrasportabili e' documentato come segue:
a) per le unita' munite di marcatura CE, dalla targhetta delcostruttore e dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5dell'allegato II;
b) per le unita' non munite di marcatura CE:1) se omologate, da copia del certificato di omologazione edalla dichiarazione di conformita' del costruttore;2) se non omologate, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 65.
Art. 35.Numero minimo dei componenti dell'equipaggiodelle unita' da diporto
1. E' responsabilita' del comandante o del conduttore dell'unita'da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo dipersonale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggionecessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere,anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alladistanza da porti sicuri.
Art. 36.
1. Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto
A giudizio del comandante o del conduttore i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualita' di ospiti, purche' abbiano compiuto ilsedicesimo anno di eta' per i servizi di coperta, camera e cucina eil diciottesimo anno di eta' per i servizi di macchina.
2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dalpersonale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.
3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possonoessere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto inqualita' di ospiti, purche' abbiano compiuto il sedicesimo anno dieta'.
4. Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello dellanavigazione interna che presti servizio a bordo di imbarcazioni o dinavi da diporto avvalendosi della patente nautica, non e' riconosciuta la navigazione compiuta solo agli effetti professionaliprevisti dal codice della navigazione e dai relativi regolamenti diesecuzione.
Art. 37.Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navida diporto adibite a noleggio
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigoredel presente decreto legislativo, sono stabiliti i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo diimbarcazioni e navi, da diporto impiegate in attivita' di noleggio.
Art. 38.Ruolino di equipaggio
1. Qualora si intenda imbarcare sulle unita' da diporto, qualimembri dell'equipaggio, marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve essere preventivamente richiesto dal proprietario all'autorita' competenteapposito documento, redatto in conformita' al modello approvato condecreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai finidell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato eper gli altri dati indicati nello stesso documento.
Capo IV
Obbligo di patente
Art. 39. Patente nautica
1. La patente nautica per unita' da diporto di lunghezza nonsuperiore a ventiquattro metri e' obbligatoria nei seguenti casi, inrelazione alla navigazione effettivamente svolta:
a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o,comunque, su moto d'acqua;
b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazionenelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordodell'unita' sia installato un motore avente una cilindrata superiorea 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a
carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta, oa 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000cc se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8
cv.
2. Chi assume il comando di una unita' da diporto di lunghezzasuperiore ai ventiquattro metri, deve essere in possesso dellapatente per nave da diporto.
3. Per il comando e la condotta delle unita' da diporto dilunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entrosei miglia dalla costa e a bordo delle quali e' installato un motoredi potenza e cilindrata inferiori a quelle indicate al comma 1,lettera b), e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senzaobbligo di patente:
a) aver compiuto diciotto anni di eta', per le imbarcazioni;b) aver compiuto sedici anni di eta', per i natanti;c) aver compiuto quattordici anni di eta', per i natanti a vela
con superficie velica, superiore a quattro metri quadrati nonche' perle unita' a remi che navigano oltre un miglio dalla costa.
4. Si prescinde dai requisiti di eta' di cui al comma 3, per lapartecipazione all'attivita' di istruzione svolta dalle scuole di' avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali edalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attivita' agonistica, a condizione che le attivita' stesse si svolgano sotto laresponsabilita' delle scuole ed i partecipanti siano copertidall'assicurazione per responsabilita' civile per i danni causatialle persone imbarcate ed a terzi.
5. I motoscafi ad uso privato di cui al regio decreto-legge9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n.1884, sono equiparati, ai fini dell'abilitazione al comando, alleunita' da diporto.
6. La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie edabilita al comando o alla direzione nautica delle unita' da diportoindicate per le rispettive categorie:
a) Categoria A: comando e condotta di natanti e imbarcazioni da
diporto;b) Categoria B: comando di navi da diporto;c) Categoria C: direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto.
Capo VResponsabilita' derivante dalla circolazionedelle unita' da diportoArt. 40. Responsabilita' civile
1. La responsabilita' civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unita' da diporto, come definite dall'articolo 3,e' regolata dall'articolo 2054 del codice civile e si applica laprescrizione stabilita dall'articolo 2947, comma 2, dello stessocodice.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2054, comma 3, delcodice civile il locatario dell'unita' da diporto e' responsabile insolido con il proprietario e, in caso di locazione finanziaria,l'utilizzatore dell'unita' da diporto e' responsabile in solido conil conducente in vece del proprietario.
Art. 41.
Assicurazione obbligatoria
1. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni si applicano alle unita' da diporto come
definite dall'articolo 3, con esclusione delle unita' a remi e a velanon dotate di motore ausiliario.
2. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unita' sulla quale vengonoapplicati.
3. L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si applicaanche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che siano impiegati nelleacque territoriali nazionali.
Titolo III DISPOSIZIONI SPECIALI SUI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLE UNITA' DA DIPORTO E SULLA MEDIAZIONE Capo ILocazione di unita' da diportoArt. 42.
Locazione e forma del contratto
1. La locazione di unita' da diporto e' il contratto con il qualeuna delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimentodell'unita' da diporto per un periodo di tempo determinato.
2. Con l'unita' da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilita' ed i rischi.
3. Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto e' redatto per iscritto a pena di nullita' ed e' tenuto abordo in originale o copia conforme.
4. La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessionee' regolata dal comma 3.
Art. 43.Scadenza del contratto
1. Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s'intenderinnovato ancorche', spirato il termine stabilito, il conduttoreconservi la detenzione dell'unita' da diporto.
2. Salvo diversa volonta' delle parti, nel caso di ritardo nellariconsegna per fatto del conduttore per un periodo non eccedente ladecima parte della durata del contratto di locazione, non si fa luogoa liquidazione di danni ma al locatore, per il periodo di tempoeccedente la durata del contratto, e' dovuto un corrispettivo inmisura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.
Art. 44. Prescrizione
1. I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivonocol decorso di un anno. Il termine decorre dalla scadenza del contratto o, nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 43, dallariconsegna dell'unita'.
Art. 45.Obblighi del locatore
1. Il locatore e' tenuto a consegnare l'unita' da diporto, con lerelative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte ledotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall'assicurazione di cui alla legge24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.
Art. 46.
Obblighi del conduttore
1. Il conduttore e' tenuto ad usare l'unita' da diporto secondo lecaratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e inconformita' alle finalita' di diporto.
Capo IINoleggioArt. 47. Noleggio di unita' da diporto
1. Il noleggio di unita' da diporto e' il contratto con cui unadelle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a metterea disposizione dell'altra l'unita' da diporto per un determinatoperiodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acqueinterne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizionistabilite dal contratto. L'unita' noleggiata rimane nella disponibilita' del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
2. Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni edelle navi da diporto e' redatto per iscritto a pena di nullita' edeve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.
Art. 48.Obblighi del noleggiante
1. Il noleggiante e' obbligato a mettere a disposizione l'unita' dadiporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiataconvenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munitadei prescritti documenti e coperta dall'assicurazione di cui allalegge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, estesa infavore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni e i dannisubiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, inconformita' alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilita' civile.
Art. 49.Obblighi del noleggiatore
1. Nel noleggio di unita' da diporto, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore provvede al combustibile,all'acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per ladurata del contratto.
Capo IIIMediatore per le unita' da diportoArt. 50. Ruoli dei mediatori per le unita' da diporto
1. Le regioni disciplinano i requisiti e le modalita' di iscrizionenel ruolo dei mediatori per le unita' da diporto, la formazione econservazione del ruolo, le cause di cancellazione e le norme disciplinari.
Art. 51.
Abilitazione all'esercizio della professione di mediatore
1. L'iscrizione nel ruolo dei mediatori per le unita' da diporto
abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio dellaRepubblica; non e' ammessa l'iscrizione in piu' di un ruolo. L'iscritto non puo' delegare le funzioni relative all'esercizio dellaprofessione, se non ad altro mediatore iscritto.
Titolo IV EDUCAZIONE MARINARA Art. 52. Cultura nautica
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, puo'inserire, nell'ambito dei piani formativi scolastici di ogni ordine egrado, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, l'insegnamentodella cultura nautica, anche attraverso l'attivazione di specificicorsi. A tale fine il Ministero delle infrastrutture e dei trasporticollabora alla definizione di specifici progetti formativi,avvalendosi della Lega navale italiana, della Federazione italianadella vela, delle Amministrazioni locali interessate, nonche' attraverso gli istituti tecnici nautici.
Titolo V NORME SANZIONATORIE Illeciti amministrativi
Art. 53.Violazioni commesse con unita' da diporto
1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unita' da diporto senza avere conseguito laprescritta abilitazione e' soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da duemilasessantasei euro a ottomiladuecentosessantatre euro; la stessa sanzione si applica a chiassume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unita' da diporto senza la prescritta abilitazione perche'revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione e'raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.
2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unita' da diporto con una abilitazionescaduta, ovvero che non sia in regola con quanto stabilito all'articolo 17 in materia di trascrizione, e' soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da duecentosette euro a milletrentatre euro.
3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo di un'unita' da diporto nonosserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimentolegalmente emanato dall'autorita' competente in materia di uso deldemanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivicompresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o diregolamento in materia di sicurezza della navigazione e' soggettoalla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentosette euro a milletrentatre euro. Se il fatto e' commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione e' ridotta alla meta'.
4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, nonosserva una disposizione del presente decreto o un provvedimentoemanato dall'autorita' competente in base al presente decreto e'soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma dacinquanta euro a cinquecento euro.
5. In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazioneche prevedono sanzioni amministrative, l'utilizzatore a titolo di
locazione finanziaria e' obbligato in solido con l'autore delle violazioni al pagamento della somma da questi dovuta, se non provache la navigazione e' avvenuta contro la sua volonta'.
6. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzioneaccessoria della sospensione della licenza di navigazione per trentagiorni. Il periodo di sospensione e riportato sulla licenza di navigazione.
Art. 54.Abusivo utilizzo dell'autorizzazionealla navigazione temporanea
1. Chiunque utilizza l'autorizzazione alla navigazione temporaneaper navigare fuori dei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, e'soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma daeuro duemilasessantasei a euro ottomiladuecentosessantatre.
Art. 55.Esercizio abusivo delle attivita' di locazione, noleggio,appoggio per le immersioni subacquee ed insegnamentodella navigazione da diporto
1. Chiunque esercita le attivita' di locazione, noleggio, appoggioper le immersioni subacquee ed insegnamento della navigazione dadiporto senza l'osservanza delle formalita' di cui all'articolo 2, comma 2, ovvero utilizza imbarcazioni da diporto per attivita'diverse da quelle a cui sono adibite, e' soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da euro duemilasessantaseia euro ottomiladuecentosessantatre.
2. Alla stessa sanzione e' soggetto chiunque non presenta ladichiarazione di cui all'articolo 2, comma 3.
Art. 56.Inosservanza di norme in materia di costruzione e progettazionedi unita' da diporto
1. Il costruttore, il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o il responsabile dell'immissione in commercio, che pongono in commercio o in servizio prodotti di cui all'articolo 4,comma 1, non conformi alle disposizioni del titolo I, capo II o dicui sia stata accertata la pericolosita' ai sensi dell'articolo 12,sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una sommada euro ventimilaseicentocinquantotto a euro centoventitremilanovecentoquarantanove.
2. Il costruttore o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o il responsabile dell'immissione in commercio, che nonottemperino agli ordini delle amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro venticinquemilaottocentoventidue aeuro centocinquantaquattromilanovecentotrentasette.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque appongaindebitamente la marcatura CE in violazione delle disposizionidell'articolo 8, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ventimilaseicentocinquantotto a eurocentoventitremilanovecentoquarantanove.
4. Chiunque venda prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, nonconformi alle disposizioni dettate dal titolo I, capo II, o di cuisia stata accertata la pericolosita' ai sensi dell'articolo 12, e'punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma daeuro ventimilaseicentocinquantotto a euro centoventitremilanovecentoquarantanove.
5. Chiunque installi componenti o motori non conformi alle disposizioni dettate dal titolo I, capo II, o di cui sia stata
accertata la pericolosita' ai sensi dell'articolo 12, e' punito conla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimilatrecentoventinove euro a sessantunomilanovecentosettantaquattro euro.
6. Chiunque violi gli obblighi di conservazione e di esibizionedella documentazione di cui all'articolo 11 e' punito con la sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da duemilacinquecentottantadue euro a quindicimilaquattrocentonovantatreeuro. Le amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11 possonodisporre il temporaneo divieto di commercializzazione dei prodotti dicui all'articolo 4, comma 1, fino alla produzione della documentazione.
Art. 57.Rapporto delle violazioni
1. Per gli illeciti amministrativi di cui al presente codice inmateria di navigazione marittima, le autorita' competenti a ricevereil rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge24 novembre 1981, n. 68, sono le Capitanerie di porto.
2. Ove si tratti di illeciti amministrativi in materia di costruzione e progettazione di unita' da diporto, l'autorita' competente emette l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge24 novembre 1981, n. 689, sentito il parere delle amministrazionivigilanti di cui all'articolo 11, che possono disporre indaginisupplementari.
Titolo VI DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI, TRANSITORIE E FINALIArt. 58. Durata dei procedimenti
1. I procedimenti amministrativi relativi alle unita' da diportodevono essere portati a termine entro venti giorni dalla data dipresentazione della documentazione prescritta.
2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche al procedimento dirilascio del certificato limitato di radiotelefonista per l'uso diapparati radiotelefonici installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a60 watts, di cui all'articolo 2-bis del decreto del Ministro per leposte e le telecomunicazioni in data 21 novembre 1956, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 23 febbraio 1957, n. 50, e successive modificazioni, qualora ilpredetto certificato riguardi l'uso di apparati installati a bordo diunita' da diporto.
Art. 59.Arrivi e partenze delle unita' da diporto
1. Le unita' da diporto sono esenti dall'obbligo di presentazionedella nota di informazioni all'autorita' marittima all'arrivo in porto e del rilascio delle spedizioni prima della partenza dal portostesso.
Art. 60.Denuncia di evento straordinario
1. Se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto sisono verificati eventi straordinari relativi all'unita' da diporto oalle persone a bordo, il comandante dell'unita' da diporto deve farnedenuncia all'autorita' marittima o consolare entro tre giorni
dall'arrivo in porto con le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. In caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumita' fisica di persone, il termine di cui al comma 1 e' ridotto a ventiquattro ore.
3. Le autorita' di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, adinvestigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause.
Art. 61.Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali
1. In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unita' da diporto non adibite ad uso commerciale, ove dal fatto non derivil'apertura di un procedimento penale, l'inchiesta formale di cui all'articolo 579 del codice della navigazione e' disposta soltanto adistanza degli interessati.
Art. 62.Iscrizione di unita' da diporto destinate esclusivamentealla navigazione nelle acque interne
1. I proprietari di imbarcazioni da diporto non iscritte o cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto in quantodestinate alla sola navigazione nelle acque interne, devono provvedere all'iscrizione delle proprie unita' entro novanta giornidalla data di entrata in vigore del presente codice. A tal fine,qualora l'interessato non sia in possesso di uno dei titoli di proprieta', puo' essere presentata una dichiarazione sostitutiva diatto notorio con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, comprensiva dell'attestazioneche l'unita' ha navigato esclusivamente in acque interne.la2. Per l'iscrizione delle imbarcazioni da diporto di cui al comma 1
documentazione tecnica puo' essere sostituita da un'attestazionedi idoneita' rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo3 agosto 1998, n. 314, qualora l'unita' sia stata immessa in commercio o messa in servizio in uno degli Stati membri dell'areaeconomica europea prima del 16 giugno 1998.
3. Le imbarcazioni da diporto di cui al comma 1, gia' iscritte ecancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto, possono esserenuovamente iscritte presso lo stesso ufficio sulla base della documentazione di proprieta' e tecnica agli atti del predettoufficio. L'ufficio di iscrizione puo' disporre, a spesedell'interessato, una visita di ricognizione dell'unita' da parte diun organismo notificato ai sensi dell'articolo 10 ovvero autorizzatoai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.
Art. 63.Tariffe per prestazioni e servizi
1. Alle procedure relative all'attestazione di conformita' delle unita' da diporto e dei loro componenti e a quelle finalizzate alladesignazione degli organismi abilitati ad attestare la conformita',alla vigilanza sugli organismi stessi, nonche' all'effettuazione deicontrolli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
2. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dalcomma 1, da richiedere agli organi competenti, gli interessati sonotenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabellaA contenuta nell'allegato XVI, nonche' dei tributi speciali previstidalla tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869,come sostituita dall'allegato 1 alla legge 6 agosto 1991, n. 255.Conseguentemente le tariffe di cui ai numeri da 8 a 14 della tabella
3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche, si applicano relativamente alle prestazioni ed ai servizidiversi da quelli riguardanti la nautica da diporto.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,gli importi dei diritti e dei compensi di cui al comma 2 sono aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per lefamiglie di operai ed impiegati, media nazionale, verificatasi neidue anni precedenti.
4. Gli introiti derivanti dai diritti e compensi previsti nellatabella A contenuta nell'allegato XVI, affluiscono ad un appositocapitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio delloStato, per essere riassegnati, fino al limite del venticinque percento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad unfondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi da definire, nei limiti delle predetterisorse, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 64.Diritti di ammissione agli esami per il conseguimentodelle patenti nautiche
1. L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patentinautiche e' subordinata al pagamento di un diritto commisurato alcosto sostenuto dall'amministrazione per la gestione delle relativeprocedure.
2. L'ammontare del predetto diritto e' stabilito annualmente condecreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 65.Regolamento di attuazione
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concertocon le amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell'articolo17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giornidalla
decretodata di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un
ministeriale al fine di disciplinare, secondo criteri disemplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate:
a) modalita' di iscrizione nei registri delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delleimbarcazioni e delle navi da diporto;
b) procedure relative al trasferimento ad altro ufficio dell'iscrizione di una unita' da diporto e formalita' relative allacancellazione dai registri delle unita' da diporto;
c) disciplina relativa ai casi di perdita di possesso delleunita' da diporto;
d) procedimento per il rinnovo della licenza di navigazione delleimbarcazioni e delle navi da diporto e disciplina del rilascio dellalicenza provvisoria alle navi da diporto;
e) disciplina del regime amministrativo degli apparatiricetrasmittenti di bordo;
f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, lacondotta e la direzione nautica delle unita' da diporto, ivi compresal'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per ilconseguimento della patente nautica, in particolare per le personedisabili e l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado diconsentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazionedella persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arrestodei motori;
g) sicurezza della navigazione e delle unita' da diporto, ivicomprese quelle impiegate in attivita' di noleggio o come unita'appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
h) individuazione, in base alle esigenze del territorio su cuioperano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registridi iscrizione, degli uffici provinciali del Dipartimento per itrasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorizzati a tenerei registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto;
i) normativa tecnica per i motori a doppia alimentazione, abenzina ed a gas di petrolio liquido;
l) disciplina relativa alla procedura di rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea e condizioni di sicurezza da osservare durante la predetta navigazione;
2.m) organizzazione dello sportello telematico del diportista.
Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 siapplicano le disposizioni regolamentari vigenti.
Art. 66.Disposizioni abrogative
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codicesono abrogate le seguenti disposizioni:a) gli articoli 213, 214, 215, 216, 218, 1212 e 1291 del codicedella navigazione;
b) gli articoli 96, 97 e 98 del regolamento per la navigazioneinterna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica28 giugno 1949, n. 631;538 c) gli articoli 314, comma 2, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 e
del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione(navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
d) l'articolo 52 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successivemodificazioni;
e) la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni,dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo65;
f) l'articolo 28 della legge 26 aprile 1986, n. 193;
g) gli articoli 5 e 10 della legge 5 maggio 1989, n. 171;
h) il decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, conmodificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni;
i) gli articoli dall'1 al 18, 20 e 21 del decreto legislativo14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
l) i commi 8, 9, 10 dell'articolo 10 ed il comma 3-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535,convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento dicui all'articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, sonoabrogati i commi dall'1 al 7 dell'articolo 10 del decreto-legge21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge23 dicembre 1996, n. 647.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice e' soppressoil n. 4 dell'allegato 1 alla legge 8 marzo 1999, n. 50.
Art. 67.
Disposizioni transitorie e finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
osservare. Dato a Roma, addi' 18 luglio 2005
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consigliodei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasportiLa Malfa, Ministro delle politichecomunitarie Fini, Ministro degli affari esteriSiniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Storace, Ministro della saluteLandolfi, Ministro delle comunicazioniBaccini, Ministro per la funzione pubblicaCastelli, Ministro della giustiziaMoratti, Ministro dell'istruzione,dell'universita' e della ricerca Scajola, Ministro delle attivita' produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato ICOMPONENTI
1. Protezione antincendio per motori entrobordo e entrobordo concomando fuoribordo («sterndrive»).
2. Dispositivo che impedisce l'avviamento dei motori fuoribordo conmarcia innestata.
3. Timone a ruota, meccanismo e cavi di comando.
4. Serbatoi destinati a impianti fissi e tubazioni del carburante.
5. Boccaporti e oblo' prefabbricati.
Allegato IIREQUISITI ESSENZIALIOsservazione preliminareAi fini del presente allegato il termine «unita» designa le unita'da diporto e le moto d'acqua.
A. Requisiti essenziali di sicurezza per la progettazione e lacostruzione delle unita'.
1. Categorie di progettazione delle unita'.
===================================================================== | | Altezza significativa| |delle onde da prendere
Categoria di |Forza del vento (Scala|in considerazione H1/3,
progettazione | Beaufort) | metri)===================================================================== A {In alto mare} | > 8 | > 4
B {Al largo} | < = 8 | < = 4
C {In prossimita' | |della costa} | < = 6 | < = 2
D {In acque protette} | < = 4 | < = 0,3
Definizioni:
A. In alto mare: progettate per viaggi di lungo corso, in cui la
forza del vento puo' essere superiore ad 8 (Scala Beaufort) el'altezza significativa delle onde superiore a 4 m, ma ad esclusionedi circostanze anomale; imbarcazioni ampiamente autosufficienti.
B. Al largo: progettate per crociere d'altura, in cui la forzadel vento puo' essere pari a 8 e l'altezza significativa delle ondepuo' raggiungere 4 m.
C. In prossimita' della costa: progettate per crociere in acquecostiere, grandi baie, estuari, fiumi e laghi, in cui la forza delvento puo' essere pari a 6 e l'altezza significativa delle onde puo'raggiungere 2 m.
D. In acque protette: progettate per crociere in acque costiereriparate, in piccole baie, laghi, fiumi e canali, in cui la forza delvento puo' essere pari a 4 e l'altezza significativa delle onde puo'raggiungere 0,3 m, con onde occasionali di altezza massima pari a 0,5m, ad esempio a causa di imbarcazioni di passaggio.
Le unita' da diporto di ciascuna categoria devono essere progettatee costruite conformemente a questi parametri per quanto riguardastabilita', galleggiamento e gli altri pertinenti requisitiessenziali elencati nel presente allegato II e per essere dotate dibuone caratteristiche di manovrabilita'.
2. Requisiti generali.
I prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) devono essereconformi ai requisiti essenziali nella misura in cui questi sono loroapplicabili.
2.1. Identificazione dell'unita'. Ogni unita' reca una marcatura con il numero di identificazione,
comprendente le seguenti informazioni:codice del costruttore;Paese di costruzione;numero di serie unico;anno di costruzione;anno del modello.
La norma armonizzata pertinente fornisce i dettagli di tali requisiti.
2.2. Targhetta del costruttore.
Ogni unita' da diporto: reca una targhetta fissata in modo inamovibile, separata dal numero d'identificazione dello scafo,contenente le seguenti informazioni:
nome del costruttore;marcatura «CE» (vedi allegato III);categoria di progettazione di cui al punto 1;portata massima consigliata dal costruttore di cui al punto 3.6
escluso il peso del contenuto dei serbatoi fissi pieni;numero di persone raccomandate dal fabbricante per il cui trasporto l'unita' da diporto e' stata concepita.
2.3. Protezioni contro la caduta in mare e mezzi di rientro a bordo.
A seconda della categoria di progettazione, le unita' da diportosono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di caduta inmare e da facilitare il rientro a bordo.
2.4. Visibilita' a partire dalla posizione principale di governo.
In condizioni normali di uso, (velocita' e carico), la posizioneprincipale di governo nelle unita' da diporto a motore consente altimoniere una buona visibilita' a 360°.
2.5. Manuale del proprietario.
Ogni unita' da diporto e' fornita di un manuale del proprietario inlingua italiana commercializzata. e nella lingua (o nelle lingue) del Paese in cui e'
Detto manuale dovra' piu' particolarmente attirarel'attenzione sui rischi di incendio e di allagamento e conterra' leinformazioni elencate ai punti 2.2, 3.6 e 4, nonche' i dati relativial peso a vuoto dell'unita' da diporto in chilogrammi.
3. Resistenza e requisiti strutturali.
3.1. Struttura.
La scelta e la combinazione dei materiali e la costruzione devono assicurare all'unita' da diporto una resistenza adatta da tutti i punti di vista. Particolare attenzione si prestera' alla categoria diprogettazione di cui al punto 1 e alla portata massima consigliatadal costruttore di cui al punto 3.6.
3.2. Stabilita' e bordo libero.
L'unita' da diporto ha una stabilita' e un bordo libero adatti allacategoria di progettazione di cui al punto 1 e alla portata massimaconsigliata dal costruttore, di cui al punto 3.6.
3.3. Galleggiabilita'.
L'unita' da diporto e' costruita in modo da garantirecaratteristiche di galleggiabilita' adeguate alla sua categoria diprogettazione ai sensi del punto 1 e alla portata massima consigliatadal costruttore, di cui al punto 3.6. Tutte le unita' da diportomultiscafo abitabili devono essere progettate in modo da avere unasufficiente galleggiabilita' per restare a galla in posizionerovesciata. Le unita' da diporto inferiori a 6 metri, sono munite diuna riserva di galleggiabilita' per consentire loro di galleggiare incaso di allagamento quando siano utilizzate conformemente alla lorocategoria di progettazione.
3.4. Aperture nello scafo, nel ponte e nella sovrastruttura.
Le aperture nello scafo, nel ponte (o nei ponti) e nella sovrastruttura non pregiudicano la resistenza strutturale dell'unita'da diporto e la sua resistenza agli agenti atmosferici quando sitrovano in posizione chiusa. Finestrature, oblo' e portelli deiboccaporti resistono alla pressione dell'acqua prevedibile nella loroposizione specifica, nonche' alle eventuali punte di carico applicatedalla massa delle persone che si muovono in coperta. Le tubazioniattraversanti lo scafo, progettate per consentire il passaggio diacqua dentro o fuori dello scafo, al di sotto della linea di galleggiamento corrispondente alla portata massima consigliata dalcostruttore, di cui al punto 3.6, sono munite di chiusure prontamenteaccessibili.
3.5. Allagamento.
Tutte le unita' da diporto sono progettate in modo da ridurre alminimo il rischio di affondamento. Occorre riservare particolareattenzione:
ai pozzetti e gavoni, che devono essere autovuotanti o disporredi altri mezzi efficaci per impedire all'acqua di penetrareall'interno dell'unita' da diporto;
agli impianti di ventilazione;all'evacuazione dell'acqua con apposite pompe o altri mezzi.
3.6. Portata massima consigliata dal costruttore.
La portata massima consigliata dal costruttore [carburante, acqua,provviste, attrezzi vari e persone (in chilogrammi)] per la qualel'unita' da diporto e' stata progettata, e' determinata in funzionedella categoria di progettazione (punto 1), della stabilita' e delbordo libero (punto 3.2), della galleggiabilita' e del galleggiamento(punto 3.3).
3.7. Alloggiamento della zattera di salvataggio.
Tutte le unita' da diporto delle categorie A e B, nonche' quelleappartenenti alle categorie C e D di lunghezza superiore ai 6 metrisono munite di uno o piu' alloggiamenti per una o piu' zattere disalvataggio sufficientemente capienti per contenere il numero di persone raccomandato dai fabbricanti che, secondo la progettazione,possono trovarsi a bordo durante la navigazione. Gli alloggiamentisono di pronto accesso in qualsiasi momento.
3.8. Evacuazione.
Tutte le unita' da diporto multiscafo abitabili di lunghezzasuperiore a 12 metri sono munite di un mezzo di evacuazione efficace in caso di rovesciamento. Tutte le unita' da diporto multiscafo
abitabili sono munite di un mezzo di evacuazione efficace in caso di incendio.
3.9. Ancoraggio, ormeggio e rimorchio.
A seconda della categoria di progettazione e delle caratteristiche,tutte le unita' da diporto sono munite di uno o piu' attacchi perpunti d'ancoraggio o di altro dispositivo atto a reggere in condizioni di sicurezza i carichi di ancoraggio, di ormeggio e dirimorchio.
4. Caratteristiche di manovra.
4.1. Il costruttore provvede affinche' le caratteristiche di manovra dell'unita' da diporto con il motore piu' potente per ilquale l'unita' da diporto e' progettata e costruita siano soddisfacenti. In conformita' della norma armonizzata la potenzamassima nominale di tutti i motori destinati alle unita' da diportodeve essere specificata nel manuale fornito al proprietario.
5. Requisiti relativi ai componenti e alla loro installazione.
5.1. Motori e compartimenti motore.
5.1.1. Motore entrobordo.
Tutti i motori entrobordo si trovano in un vano chiuso e isolato dai locali alloggio e sono installati in modo da ridurre al minimo ilrischio di incendi o di propagazione di incendi nonche' i pericoliderivanti da fumi tossici, calore, rumore o vibrazioni nei localialloggio. Le parti del motore e gli accessori che richiedono unafrequente ispezione e/o manutenzione sono facilmente accessibili. Imateriali isolanti posti all'interno dei compartimenti motore sonoincombustibili.
5.1.2. Ventilazione.
Il vano motore deve essere ventilato. E' necessario evitare l'ingresso di acqua nel vano motore attraverso le prese d'aria.
5.1.3. Parti esposte.
Le parti esposte del motore in movimento o calde che possonocausare lesioni alle persone devono essere efficacemente protette, ameno che il motore non sia gia' rinchiuso o comunque isolato nel suovano.
5.1.4. Avviamento dei motori fuoribordo.
Tutte le unita' da diporto munite di motori fuoribordo dispongonodi un dispositivo atto ad impedire l'avviamento del motore con marciainserita, tranne il caso in cui:
a) il motore fornisca meno di 500 N di spinta statica;b) il motore disponga di un dispositivo di strozzamento che limiti la spinta a 500 N al momento dell'avviamento.
5.1.5. Moto d'acqua funzionanti senza conducente.
Le moto d'acqua sono progettate o con un dispositivo automatico diarresto del motore o con un dispositivo automatico che obbliga ilveicolo a descrivere un movimento circolare in avanti a velocita' ridotta quando il conducente scende deliberatamente dall'unita' o cade in acqua.
5.2. Sistemi di alimentazione del carburante.
5.2.1. Considerazioni generali.
I dispositivi e le installazioni destinati al rabbocco, stivaggio,sfiato e alimentazione di carburante sono progettati ed installati inmodo da ridurre al minimo il rischio d'incendio e di esplosione.
5.2.2. Serbatoi di carburante.
I serbatoi, le tubazioni e le manichette per il carburante sonoposti in una posizione sicura e separati o protetti da qualsiasifonte significativa di calore. Il materiale dei serbatoi ed i loro sistemi di costruzione sono adatti alla loro capacita' e al tipo dicarburante. Tutti gli spazi contenenti i serbatoi debbono essere ventilati. La benzina viene conservata in serbatoi che non formino parte integrante dello scafo e siano:
a) isolati dal vano motore e da ogni altra fonte di ignizione;
Ilb) isolati dai locali di alloggio.gasolio puo' essere conservato in serbatoi facenti parteintegrante dello scafo.
5.3. Impianto elettrico.
Gli impianti elettrici sono progettati e installati in modo da garantire un funzionamento corretto dell'unita' da diporto in condizioni di uso normale, e ridurre al minimo il rischio d'incendio e di elettrocuzione. Particolare attenzione e' rivolta alla protezione dai sovraccarichi e dai cortocircuiti di tutte le reti,fatti salvi i circuiti di accensione del motore, alimentate dabatterie. Deve essere garantita una ventilazione per evitare l'accumulo di gas eventualmente emessi dalle batterie. Queste ultimesono assicurate fermamente e protette dalle infiltrazioni d'acqua.
5.4. Sistema di governo.
5.4.1. Considerazioni generali.
I sistemi di governo sono progettati, costruiti ed installati inmodo da garantire la trasmissione delle forze di governo in condizioni di funzionamento prevedibili.
5.4.2. Dispositivi di emergenza.
Le unita' da diporto a vela e le unita' da diporto con un solomotore entrobordo dotate di sistemi di governo con comando a distanzasono munite di dispositivi di emergenza per il governo dell'unita' dadiporto a velocita' ridotta.
5.5. Impianto del gas.
Gli impianti del gas per uso domestico sono del tipo a prelievo divapore e vengono progettati ed installati in modo da evitare perditeed il rischio di esplosione e in modo da controllarne la tenuta. Imateriali ed i componenti sono adatti al tipo specifico di gasutilizzato per resistere alle sollecitazioni ed agli agentiincontrati in ambienti marino. Ciascun apparecchio e' munito di dispositivo di sicurezza contro lo spegnimento della fiamma. Ogniapparecchio che consuma gas deve essere alimentato da un ramo distinto del sistema di distribuzione e ogni apparecchio deve esserecontrollato da un dispositivo di chiusura separato. Deve essereprevista una ventilazione adeguata per prevenire i rischi dovuti adeventuali perdite di prodotti di combustione. Tutte le unita' da diporto aventi un impianto del gas fisso sono dotate di un compartimento isolato per contenere le bombole del gas. Il compartimento e' isolato dai locali di alloggio, accessibile solodall'esterno e ventilato verso l'esterno in modo che qualsiasi fugadi gas sia convogliata fuoribordo. Gli impianti del gas fissi sonocollaudati dopo l'installazione.
5.6. Protezione antincendio.
5.6.1. Considerazioni generali.
Il tipo di equipaggiamento installato e l'allestimento dell'unita'da diporto tengono conto del rischio d'incendio e di propagazione delfuoco. E' riservata particolare attenzione all'ambiente circostantegli apparecchi a fiamma libera, le zone calde o i motori e le macchine ausiliarie, ai traboccamenti di olio e di carburante, alleconduttore di olio e carburante non ricoperte ed e' evitata la presenza di fili elettrici al di sopra delle parti calde dellemacchine.
5.6.2. Attrezzatura antincendio.
L'unita' e' fornita di un'attrezzatura antincendio adatta al tipodi rischio o la posizione e la capacita' dell'attrezzatura antincendio adatta al tipo di rischio sono indicate. Le imbarcazioninon sono messe in servizio finche' non sia stata installata l'appropriata attrezzatura antincendio. I vani dei motori a benzina sono protetti con un sistema estintore che consenta di evitare l'apertura del vano in caso di incendio. Gli estintori portatili sonofissati in punti facilmente accessibili ed uno e' collocato in mododa poter essere facilmente raggiunto dalla posizione principale digoverno dell'unita'.
5.7. Fanali di navigazione.
Laddove installati, i fanali di navigazione devono essere conformialla regolamentazione COL REG 1972, quale successivamente modificatao CEVNI, a seconda dei casi.
5.8. Prevenzione dello scarico e impianti che consentono di trasferire i rifiuti a terra. Le unita' sono costruite in modo da evitare lo scarico accidentale fuori bordo di sostanze inquinanti (olio, carburante, ecc.).Le unita' fornite di servizi igienici devono essere munite:a) di serbatoi, oppure Leb) di dispositivi che consentono l'installazione di serbatoi.
unita' dotate di serbatoi installati permanentemente sono fornite di una connessione di scarico standard per consentire ai tubidegli impianti di scarico di essere collegati alla tubazione discarico dell'imbarcazione. Inoltre i tubi destinati all'evacuazione dei rifiuti umani attraversanti lo scafo debbono essere dotati di valvole che ne consentano la chiusura a tenuta stagna.
B. Requisiti essenziali relativi alle emissioni di gas di scarico deimotori di propulsione.
I motori di propulsione devono essere conformi ai seguentirequisiti essenziali relativi alle emissioni di gas di scarico.
1. Identificazione del motore.
1.1. Su ogni motore figurano chiaramente le informazioni seguenti:marchio commerciale o nome commerciale del costruttore del
motore;tipo del motore, famiglia del motore, se del caso;un numero di identificazione unico del motore;la marcatura CE, nei casi previsti dall'art. 8.
1.2. Le diciture suddette devono essere chiaramente leggibili edindelebili e rimanere tali per la durata normale d'esercizio del motore. Se sono utilizzate etichette o targhette, esse devono essereapposte in modo da rimanere fissate per la durata normale di esercizio del motore e da non poter essere rimosse senza esseredistrutte o cancellate.
1.3. Le diciture suddette devono essere apposte in una parte delmotore necessaria per il suo normale funzionamento e che abitualmentenon richiedono una sostituzione per tutta la durata di esercizio delmotore.
1.4. Le diciture suddette devono essere collocate in modo da essereimmediatamente visibili da una persona normale dopo che il motore e'stato assemblato con tutti i componenti necessari per il suo funzionamento.
2. Requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico.
I motori di propulsione devono essere progettati, costruiti eassemblati in modo tale che, se correttamente installati e in usonormale, le loro emissioni non superino i valori limite risultantidalla tabella seguente:
Tabella 1
----><FONT=#000000 href="/cgi-bin/db2www/arti/arti.mac/report4?cdimg=005G0200998501" Vedere tabella a pag. 26
Allegato IVCONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO (modulo A)
1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita',
che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2, si accerta e dichiarache i prodotti soddisfano i requisiti del presente decreto. Ilfabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' appone lamarcatura «CE» a ciascun prodotto e redige una dichiarazione scrittadi conformita' (vedi allegato VIII).
2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta alpunto 3; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita'la tiene a disposizione delle autorita' nazionali competenti, a finiispettivi, per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui ne' il fabbricante ne' il suo mandatario siano stabiliti nella Comunita', l'obbligo di tenere a disposizionela documentazione tecnica incombe alla persona responsabiledell'immissione del prodotto nel mercato comunitario.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformita' del prodotto ai requisiti del presente decreto; devecomprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto,la fabbricazione ed il funzionamento del prodotto (vedi allegato IX).
4. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformita' insieme con la documentazione tecnica.
5. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' ilprocesso di fabbricazione garantisca la conformita' dei prodotti alladocumentazione tecnica di cui al paragrafo 2 e ai requisiti delpresente decreto.
Allegato VCONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO E PROVE (modulo AA)Questo modulo e' costituito dal modulo A, come indicato nell'allegato IV, oltre che dai seguenti requisiti supplementari:
A. Progettazione e costruzione.
Su una o piu' unita' rappresentative della produzione del costruttore vengono eseguite una o piu' delle seguenti prove, calcoliequivalenti o controlli da parte del costruttore stesso o per suoconto:
a) prova di stabilita' conformemente al punto 3.2 dei requisitiessenziali (allegato II, paragrafo A);b) prova delle caratteristiche di galleggiabilita' conformementeal punto 3.3 dei requisiti essenziali (allegato II, paragrafo A).Disposizioni comuni ad entrambi le varianti: queste prove o calcoli
- o controlli devono essere eseguiti sotto la responsabilita' di unorganismo notificato a scelta del costruttore.
- Emissioni acustiche.
Per le unita' da diporto dotate di motore entrobordo o motore entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato e per le motod'acqua:
su una o piu' unita' rappresentative della produzione del costruttore di unita', le prove d'emissione sonora definite nell'allegato II C sono eseguite dal costruttore di unita', o in suonome, sotto la responsabilita' di un organismo notificato a sceltadel costruttore.
Per i motori fuoribordo e per i motori entrobordo con comando apoppa con scarico integrato:
su una o piu' unita' rappresentative della produzione del costruttore di motori, le prove d'emissione sonora definite nell'allegato II, paragrafo C, sono eseguite dal costruttore di motori, o per suo conto, sotto la responsabilita' di un organismonotificato a scelta del costruttore.
Quando sono oggetto della prova piu' di un motore di una famigliadi motori, e' applicato il metodo statistico descritto nell'allegatoXV per assicurare la conformita' del campione.
Allegato VI -----
ESAME «CE DEL TIPO»
(modulo B)
1. Un organismo notificato accerta e dichiara che un esemplare,rappresentativo della produzione considerata, soddisfa le disposizioni del presente decreto.
2. La domanda di esame «CE del tipo» deve essere presentata dalfabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunita' ad un organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda siapresentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato; Illa documentazione tecnica descritta al punto 3.
richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato unesemplare rappresentativo della produzione considerata, qui di seguito denominato «tipo» (*). L'organismo notificato puo' chiederealtri esemplari dello stesso tipo qualora sia necessario per eseguireil programma di prove.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformita' del prodotto ai requisiti del presente decreto; devecomprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto,la fabbricazione e il funzionamento del prodotto (vedi allegato IX).
4. L'organismo notificato:
4.1. esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo siastato fabbricato in conformita' con tale documentazione ed individua gli elementi progettati in conformita' delle disposizioni delle normedi cui all'art. 6, comma 4 nonche' gli elementi progettati senzaapplicare le disposizioni previste da tali norme;
(*) Uno stesso tipo puo' coprire piu' varianti di unprodotto a condizione che le differenze tra le varianti noninfluiscano sul livello di sicurezza o su altri requisitiin materia di prestazioni del prodotto.
4.2. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le provenecessarie per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfano i requisiti essenziali di cui all'allegato II qualora nonsiano state applicate le norme di cui all'art. 6, comma 4;
4.3. effettua e fa effettuare gli esami appropriati e le provenecessarie
conformarsi per verificare se, qualora il fabbricante abbia deciso di
alle norme relative, tali norme siano state effettivamente applicate;
4.4. concorda con il richiedente il luogo in cui gli esami e lenecessarie prove devono essere effettuati.
5. Se il tipo soddisfa le disposizioni del presente decreto,l'organismo notificato rilascia un attestato di esame «CE del tipo»al richiedente. L'attestato deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le condizioni di validita'del certificato e i dati necessari per l'identificazione del tipoapprovato.
All'attestato e' allegato un elenco dei fascicoli significatividella documentazione tecnica, di cui l'organismo autorizzato conservauna copia.
Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato di esamedel tipo, l'organismo notificato deve fornire motivi dettagliati pertale rifiuto.
6. Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene ladocumentazione tecnica relativa all'attestato di esame «CE del tipo»di tutte le modifiche al prodotto approvato che devono ricevereun'ulteriore approvazione, qualora tali modifiche possano influire
sulla conformita' ai requisiti essenziali o modalita' di uso prescritte del prodotto. Questa nuova approvazione viene rilasciatasotto forma di un complemento dell'attestato originale di esame «CEdel tipo».
7. Ogni organismo notificato comunica agli altri organisminotificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame«CE del tipo» ed i complementi rilasciati e ritirati.
8. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degliattestati di esame «CE del tipo» e/o dei loro complementi. Gliallegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altriorganismi notificati.
9. Il fabbricante o il suo mandatario conserva, insieme con ladocumentazione tecnica, copia degli attestati di esame «CE del tipo»e dei loro complementi per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui ne' il fabbricante ne' ilsuo mandatario siano stabiliti nella Comunita', l'obbligo di tenere adisposizione la documentazione tecnica incombe alla personaresponsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario.
Allegato VIICONFORMITA' AL TIPO (modulo C)
1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' si accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipooggetto dell'attesto di esame «CE del tipo» e soddisfano i requisitidel presente decreto. Il fabbricante appone la marcatura «CE» a ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformita' (vediallegato VIII).
2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' ilprocesso di fabbricazione assicuri la conformita' dei prodotti altipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai requisiti delpresente decreto.
3. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformita' per almeno dieci anni dall'ultima datadi fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui ne' il fabbricante ne'il suo mandatario siano stabiliti nella Comunita', l'obbligo ditenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla personaresponsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario (vedi allegato IX).
4. Per quanto riguarda la valutazione della conformita' ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico del presentedecreto e nell'eventualita' che un costruttore non operi a norma diun pertinente sistema qualita' come quello di cui all'allegato XIII,un organismo notificato scelto dal costruttore puo' eseguire o fareseguire controlli sui prodotti ad intervalli casuali. Se il livelloqualitativo appare insoddisfacente o se appare necessario verificarela validita' dei dati presentati dal costruttore, e' utilizzata laprocedura seguente:
un motore di serie e' sottoposto alla prova descritta nell'allegato II, punto B. I motori di prova devono aver subito unrodaggio, parziale o completo, conforme alle prescrizioni del costruttore. Se le emissioni di gas di scarico specifiche del motoredi serie eccedono i valori limite descritti alla tabella di cui al punto 2 dell'allegato II, punto B, il costruttore puo' chiedere chele misure siano effettuate su un campione di motori di serie comprendente il motore sottoposto originariamente alla prova. Pergarantire la conformita' del campione di motori di cui sopra airequisiti del presente decreto, si applica il metodo statistico descritto nell'allegato XV.
Allegato VIII
DICHIARAZIONE SCRITTA DI CONFORMITA'
1. La dichiarazione scritta di conformita' alle disposizioni delladirettiva deve accompagnare:a) le unita' da diporto e le moto d'acqua e deve essere allegata
al manuale del proprietario (allegato II, paragrafo A, punto 2.5);
b) i componenti di cui all'allegato I;
c) i motori di propulsione e deve essere allegata al manuale del
proprietario (allegato II, paragrafo B, punto 4).
2. La dichiarazione scritta di conformita' deve comprendere iseguenti elementi, ed essere redatta nella lingua o nelle lingue dicui all'allegato II, paragrafo A, punto 2.5:
a) nome e indirizzo del costruttore o del suo mandatario stabilito nella Comunita', ragione sociale e indirizzo completo; ilmandatario deve indicare anche la ragione sociale e l'indirizzo delcostruttore;
b) descrizione del prodotto definito al punto 1 - descrizione delprodotto di cui trattasi: marca, tipo, numero di serie (se del caso);
c) riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle specifiche in relazione alle quali e' dichiarata laconformita';
d) se del caso, riferimento alle altre direttive comunitarie applicate;
e) se del caso, riferimento all'attestato CE del tipo rilasciatoda un organismo notificato;
f) se del caso, nome e indirizzo dell'organismo notificato;
g) identificazione della persona autorizzata a firmare a nome del
costruttore o del suo mandatario stabilito nella Comunita'.
3. Per quanto riguarda:i motori di propulsione entrobordo e entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato;
i motori omologati a norma del provvedimento che recepisce ladirettiva 97/68/CE, conformi alla fase II di cui al punto 4.2.3dell'allegato I della stessa;
i motori omologati a norma della direttiva 88/77/CEE,la dichiarazione scritta di conformita' include, oltre alle informazioni di cui al punto 2, una dichiarazione del costruttoreattestante che il motore e' conforme ai requisiti relativi alleemissioni di gas di scarico stabiliti dal presente decreto, seinstallato su un'unita' da diporto conformemente alle istruzioni fornite dal costruttore, e che tale motore non deve essere messo inservizio finche' l'imbarcazione da diporto in cui deve essere installato non e' stata dichiarata conforme, ove previsto, con lapertinente disposizione del decreto.
DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA DAL COSTRUTTORE Allegato IX
La documentazione tecnica di cui agli allegati IV, VI, VII, X, XIIe XIV deve comprendere tutti i dati o mezzi pertinenti utilizzati dalcostruttore per garantire che i componenti o l'unita' siano conformiai relativi requisiti essenziali.
La documentazione tecnica deve consentire la comprensione delprogetto, della fabbricazione e del funzionamento del prodotto,nonche' permettere di valutarne la conformita' ai requisiti delpresente decreto legislativo.
La documentazione deve comprendere, se necessario ai fini della valutazione:
a) una descrizione generale del tipo;
b) disegni di progettazione di massima e di fabbricazione, schemidei componenti, dei sottoassemblaggi, dei circuiti;
c) descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione didetti disegni e schemi e del funzionamento del prodotto;
d) un elenco delle norme di cui all'art. 6, comma 4, applicate
interamente o parzialmente, nonche' una descrizione delle soluzioniadottate per rispondere ai requisiti essenziali qualora non sianostate applicate le norme di cui all'art. 6, comma 4;
e) i risultati dei calcoli di progettazione e degli esami effettuati;
f) i risultati delle prove o specificamente i calcoli di stabilita' secondo il punto 3.2 dei requisiti essenziali e di galleggiabilita' secondo il punto 3.3 dei requisiti essenziali (allegato II, punto A);
g) i risultati delle prove relative alle emissioni dei gas discarico che dimostrano la conformita' con il punto 2 dei requisitiessenziali (allegato II, punto B);
h) i risultati delle prove relative alle emissioni acustiche o idati relativi all'unita' di riferimento che dimostrano la conformita' con il punto 1 dei requisiti essenziali (allegato II, punto C).
Allegato XGARANZIA QUALITA' PRODUZIONE(modulo D)
1. L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato delleoperazioni di verifica non possono essere ne' il progettista, ne' ilcostruttore, ne' il fornitore, ne' l'installatore dei prodotti di cuiall'art. 4 che essi verificano, ne' il mandatario di una di questeparti. Essi non possono intervenire ne' direttamente ne' in veste dimandatari nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali prodotti. Cio' non esclude la possibilita' diuno scambio di informazioni tecniche fra il costruttore e l'organismodi controllo.
1.1 L'organismo notificato deve essere indipendente e non deveessere controllato dai costruttori o dai fornitori.
2. Il fabbricante deve applicare un sistema di qualita' dellaproduzione, eseguire l'ispezione e le prove del prodotto finitosecondo quanto specificato al paragrafo 3, e deve essere assoggettatoalla sorveglianza di cui al paragrafo 4.
3. Sistema qualita'.
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualita' per i prodotti interessati ad un organismonotificato di sua scelta. La domanda deve contenere:
tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di prodottiprevista;
la documentazione relativa al sistema qualita';
se del caso la documentazione tecnica relativa al tipo approvato
(vedi allegato IX) e una copia dell'attestato di esame «CE del tipo».
3.2. Il sistema di qualita' deve garantire la conformita' deiprodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» ed airequisiti del presente decreto. Tutti i criteri, i requisiti e ledisposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure eistruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualita' deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi,schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualita'. Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
degli obiettivi di qualita', della struttura organizzativa, delleresponsabilita' di gestione in materia di qualita' dei prodotti;
dei processi di fabbricazione, degli interventi sistematici edelle tecniche di controllo e garanzia della qualita';
degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante edopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui siintende effettuarli;
della documentazione in materia di qualita', quali i rapportiispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche delpersonale;
dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualita' richiesta e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualita'.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualita' perdeterminare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Essopresume la conformita' a tali requisiti dei sistemi qualita' chesoddisfano la corrispondente norma armonizzata. Nei gruppo incaricatodella valutazione deve essere presente almeno un esperto nellatecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura divalutazione deve comprendere una visita presso gli impianti delfabbricante. La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivantidal sistema qualita' approvato ed a fare in modo che esso rimangaadeguato ed efficace. Il fabbricante o il mandatario tengonoinformato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualita'di qualsiasi prevista modifica del sistema. L'organismo notificatovaluta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2, o se e'necessaria una seconda valutazione. L'organismo notificato comunicala sua decisione al fabbricante. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato.
4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfitutti gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato.
4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere afini ispettivi nei locali di fabbricazione, ispezione, prove edeposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
la documentazione relativa al sistema qualita';altra documentazione quali i rapporti e i dati sulle prove, letarature, le qualifiche del personale.
4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi ilsistema qualita' e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.
4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senzapreavviso presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismonotificato puo' svolgere o far svolgere prove per verificare il buonfunzionamento del sistema qualita', se necessario. Esso fornisce alfabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove,una relazione di prova.
5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali
per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto:
la documentazione di cui al paragrafo 3.1, secondo trattino;
gli adeguamenti di cui ai paragrafo 3.4, secondo capoverso;
le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui al
paragrafo 3.4, ultimo capoverso, e ai paragrafi 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organisminotificati le informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemiqualita' rilasciate o ritirate.
Allegato XIVERIFICA SU PRODOTTO (modulo F)
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante, o ilsuo mandatario stabilito nella comunita', si accerta e dichiara che iprodotti cui sono state applicate le disposizioni del paragrafo 3sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» esoddisfano i requisiti del presente decreto legislativo.
2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il
processo di fabbricazione garantisca la conformita' dei prodotti altipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai requisitidella direttiva che ad essi si applicano. Il fabbricante o il suomandatario stabilito nella Comunita' appone la marcatura «CE» su ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformita' (vediallegato VIII).
3. L'organismo notificato procede agli esami e alle prove del casoper verificare la conformita' del prodotto ai requisiti del presentedecreto legislativo, o mediante controllo e prova di ogni singoloprodotto secondo quanto stabilito al paragrafo 4, o mediante controllo e prova statistici sui prodotti secondo quanto stabilito alparagrafo 5, a scelta del fabbricante.
3.1 Il fabbricante, o il suo mandatario, conserva copia delladichiarazione di conformita' per almeno dieci anni dall'ultima datadi fabbricazione del prodotto.
4. Verifica mediante controllo e prova di ogni singolo prodotto.
4.1. Tutti i prodotti vengono esaminati singolarmente e su di essivengono effettuate opportune prove, in conformita' alla norma o allenorme relative all'art. 6, comma 4, o prove equivalenti perverificarne la conformita' al tipo oggetto dell'attestato di esame«CE del tipo» e della direttiva ad essi applicabili.
4.2. L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero diidentificazione su ciascun prodotto approvato e redige un attestatodi conformita' inerente alle prove effettuate.
4.3. Il fabbricante o il suo mandatario deve essere in grado diesibire, a richiesta, gli attestati di conformita' dell'organismonotificato.
5. Verifica statistica.
5.1. Il fabbricante presenta i suoi prodotti sotto forma di lottiomogenei e prende tutte le misure necessarie affinche' il processo difabbricazione garantisca l'omogeneita' di ciascun lotto prodotto.
5.2. I prodotti devono essere presentati alla verifica sotto formadi lotti omogenei. Da ciascun lotto viene prelevato un campione acaso. Gli esemplari di un campione vengono esaminati singolarmente esu di essi vengono effettuate opportune prove, in conformita' allanorma o alle norme relative all'art. 6, comma 4, o prove equivalentiper verificarne la conformita' ai corrispondenti requisiti del presente decreto legislativo e per determinare se si debba accettare
o rifiutare il lotto.
5.3. La verifica statistica deve avvenire considerando i seguenti
elementi:
metodi statistici utilizzati;
programma di campionamento e sue caratteristiche operative.
Per la valutazione della conformita' ai requisiti relativi alleemissioni dei gas di scarico si applica la procedura definitanell'allegato XV.
5.4. Per i lotti accettati, l'organismo notificato appone o faapporre il suo numero di identificazione su ogni singolo prodotto eredige un attestato di conformita' relativo alle prove effettuate.Tutti gli esemplari del lotto possono essere immessi sul mercato adeccezione di quelli del campione riscontrati non conformi. Se un lotto e' rifiutato, l'organismo notificato o l'autorita' competenteprende le misure appropriate per evitarne l'immissione sul mercato.Qualora il rifiuto di lotti sia frequente, l'organismo notificatopuo' decidere di sospendere la verifica statistica. Il fabbricantepuo' apporre, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato, ilnumero di identificazione di quest'ultimo nel corso della fabbricazione.
5.5. Il fabbricante o il suo mandatario, deve essere in grado diesibire, a richiesta, gli attestati di conformita' dell'organismonotificato.
Allegato XIIVERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO (modulo G)
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che il prodotto considerato, cui e' stato rilasciato l'attestato di cui al paragrafo 2, e' conforme ai requisiti del presente decreto legislativo. Il fabbricante o il suomandatario stabilito nella Comunita' appone la marcatura «CE» sulprodotto e redige una dichiarazione di conformita'.
2. L'organismo notificato esamina il prodotto e procede alleopportune prove, in conformita' della norma o delle norme di cui all'art. 6, comma 4, o a prove equivalenti, per verificarne laconformita' ai corrispondenti requisiti del presente decreto legislativo. L'organismo notificato appone o fa apporre il proprionumero di identificazione sul prodotto approvato e redige un attestato di conformita' relativo alle prove effettuate.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformita' del prodotto ai requisiti del presente decreto legislativo, di comprendere il suo progetto, la sua fabbricazione edil suo funzionamento (vedi allegato IX).
Allegato XIIIGARANZIA QUALITA' TOTALE (modulo H)
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante chesoddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che iprodotti in questione soddisfano i requisiti del presente decretolegislativo. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' appone la marcatura «CE» a ciascun prodotto e redige unadichiarazione di conformita'. La marcatura «CE» deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificatoresponsabile della sorveglianza. di cui al paragrafo 4.
2. Il fabbricante applica un sistema qualita' approvato per laprogettazione la fabbricazione, l'ispezione finale ed il collaudo delprodotto secondo quanto specificato al paragrafo 3, ed e' soggettoalla sorveglianza di cui al paragrafo 4.
3. Sistema qualita'.
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualita' ad un organismo notificato. La domanda deve contenere:
tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista;
la documentazione relativa al sistema qualita'.ai3.2. Il sistema qualita' deve garantire la conformita' dei prodotti
requisiti del presente decreto legislativo. Tutti i criteri, irequisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono esseredocumentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di criteri,procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa alsistema qualita' deve permettere una interpretazione uniforme diprogrammi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualita'. Dettadocumentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
degli obiettivi di qualita', della struttura organizzativa, delleresponsabilita' di gestione in materia di qualita' di progettazione edi qualita' dei prodotti;
delle specifiche tecniche di progettazione, norme incluse, che siintende applicare qualora non vengano applicate pienamente le normedi cui all'art. 6, comma 4, nonche' degli strumenti che permetterannodi garantire l'osservanza dei requisiti essenziali di cui all'allegato II;
delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici inmateria di controllo e verifica della progettazione, che verrannoapplicati nella progettazione dei prodotti appartenenti alla categoria in questione;
delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici che
si intende applicare nella fabbricazione, nel controllo di qualita' enella garanzia della qualita';
degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante edopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui siintende effettuarli;
della documentazione in materia di qualita', ad esempio i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifichedel personale;
dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualita' richiestae dell'efficacia di funzionamento del sistema qualita'.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualita' perdeterminare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Essopresume la conformita' a tali requisiti dei sistemi qualita' chesoddisfano la corrispondente norma armonizzata (EN29001). Nel gruppoincaricato della valutazione deve essere presente almeno un espertonella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La proceduradi valutazione deve comprendere una visita valutativa agli impiantidel fabbricante. La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivantidal sistema qualita' approvato, ed a fare in modo che esso rimangaadeguato ed efficace. Il fabbricante o il suo mandatario tengonoinformato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualita'di qualsiasi prevista modifica del sistema. L'organismo notificatovaluta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2 o se e'necessaria una seconda valutazione. L'organismo notificato comunicala sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza CE sotto la responsabilita' dell'organismonotificato.
4.1. La sorveglianza CE deve garantire che il fabbricante soddisfitutti gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato.
4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere afini ispettivi nei locali di progettazione, fabbricazione, ispezione,prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, inparticolare:
la documentazione relativa al sistema qualita';
la documentazione prevista dalla sezione «Fabbricazione» del sistema di garanzia della qualita', ad esempio risultati di analisi,calcoli, prove;
la documentazione prevista dalla sezione «Fabbricazione» del sistema garanzia della qualita', quali i rapporti ispettivi e i datisulle prove, le tarature, le qualifiche del personale.
4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi ilsistema qualita', e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate.
4.4. L'organismo notificato puo' anche effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere intale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il correttofunzionamento del sistema qualita'. Esso fornisce al fabbricante unrapporto sulla visita e, se vi e' stata prova, un rapporto sullaprova stessa.
5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultimadata di fabbricazione del prodotto, tiene a disposizione delleautorita' nazionali:
la documentazione di cui al paragrafo 3.1, secondo capoverso,
secondo trattino;le modifiche di cui al paragrafo 3.4, secondo capoverso;le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di cui al
paragrafo 3.4, ultimo periodo, e ai paragrafi 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organisminotificati le opportune informazioni riguardanti le approvazioni disistemi qualita' rilasciate o ritirate.
Allegato XIVGARANZIA QUALITA' DEL PRODOTTO(modulo E)
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il costruttore chesoddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che iprodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato«CE del tipo» e soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il costruttore o il suo mandatario stabilito nella Comunita' appone la marcatura CE su ciascun prodotto e redige unadichiarazione scritta di conformita'. La marcatura CE deve essere accompagnata dal contrassegno d'identificazione dell'organismonotificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.
2. Il costruttore deve applicare un sistema di qualita' approvatoper la verifica e le prove del prodotto finito, secondo quantospecificato al punto 3, e deve essere assoggettato alla sorveglianzadi cui al punto 4.
3. Sistema qualita'.
3.1. Il costruttore deve presentare una domanda di valutazione delsuo sistema qualita' per i prodotti interessati a un organismonotificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di prodotticonsiderata;
la documentazione relativa al sistema qualita';
se del caso, la documentazione tecnica relativa al tipo approvato
e una copia dell attestato «CE del tipo».
3.2. In base al sistema qualita', ogni prodotto deve essere esaminato e prove appropriate come stabilito nella norma o nelle norme pertinenti di cui all'art. 6, comma 4, o prove equivalenti,devono essere eseguite per assicurarne la conformita' ai requisitipertinenti fissati dal presente decreto legislativo. Tutti i criteri,i requisiti, le disposizioni adottati dal costruttore devono esseredocumentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure,procedure ed istruzioni scritte.
Questa documentazione relativa al sistema qualita' deve permettereun'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapportiriguardanti la qualita'.
Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguatadescrizione:
degli obiettivi di qualita', della struttura organizzativa, delleresponsabilita' e dei poteri della direzione in materia di qualita'dei prodotti;
degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la costruzione;
dei mezzi per controllare l'efficacia di funzionamento del sistema qualita';
della documentazione in materia di qualita', quali rapportiispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche delpersonale.
3.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema qualita' perdeterminare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.Esso presume la conformita' a tali requisiti dei sistemi qualita'che soddisfano la corrispondente norma armonizzata.
Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almenoun esperto nella tecnologia del prodotto interessato. La procedura divalutazione deve comprendere una visita degli impianti del costruttore.
La decisione viene notificata al costruttore. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il costruttore deve impegnarsi a soddisfare gli obblighiderivanti dal sistema qualita' approvato e a fare in modo che essorimanga adeguato ed efficace.
Il costruttore o il suo mandatario tengono informato l'organismonotificato che ha approvato il sistema qualita' di qualsiasi previstamodifica del sistema.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se ilsistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto
3.2 o se e' necessaria una seconda valutazione.
L'organismo notificato comunica la sua decisione al costruttore. Lacomunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato.
4.1. La sorveglianza deve garantire che il costruttore soddisfitutti gli obblighi derivanti dal sistema qualita' approvato.
4.2. Il costruttore deve consentire all'organismo notificato diaccedere a fini ispettivi ai locali di verifica, prova e depositofornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
la documentazione relativa al sistema qualita';la documentazione tecnica;altre documentazioni quali rapporti e i dati sulle prove, le
tarature, le qualifiche del personale.
4.3. L'organismo notificato deve svolgere periodicamente verificheispettive per assicurarsi che il costruttore mantenga ed utilizzi ilsistema qualita' e deve fornire al costruttore un rapporto sulleverifiche ispettive effettuate.
4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senzapreavviso presso il costruttore. In tale occasione, l'organismonotificato puo' svolgere o fa svolgere prove per verificare il buonfunzionamento del sistema qualita', se necessario. Esso fornisce alcostruttore un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove,una relazione di prova.
5. Il costruttore deve tenere a disposizione delle autorita' nazionali per almeno 10 anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto:
la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, terzo
trattino;gli aggiornamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui alpunto 3.4, ultimo periodo ed ai punti 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato deve comunicare agli altri organisminotificati le informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemiqualita' rilasciate o ritirate.
Allegato XVVALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE PER QUANTO RIGUARDALE EMISSIONI DI GAS DI SCARICO E ACUSTICHE
1. La verifica della conformita' di una famiglia di motori e'effettuata su un campione di motori di serie. Il costruttore decidela dimensione (n) del campione, d'intesa con l'organismo notificato.
2. La media aritmetica X dei risultati ottenuti dal campione e'calcolata per ciascun componente regolamentato delle emissioni di gasdi scarico e acustiche. La produzione della serie e' considerataconforme ai requisiti («decisione d'autorizzazione») se la condizioneseguente e' soddisfatta:
X + k. S < = L
S e' la deviazione standard, dove:S al quadrato = (SIGMA)(x-X) ai quadrato/(n-1)X = media aritmetica dei risultati--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
x = singoli risultati del campioneL = valore limite appropriaton = numero di motori nel campionek = fattore statistico dipendente da n (cfr. tabella)
n | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 k | 0,973 | 0,613 | 0,489 |0,421 |0,376 |0,342 |0,317 |0,296 |0,279n | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 k | 0,265 | 0,253 | 0,242 |0,233 |0,224 |0,216 |0,210 |0,203 |0,198
Se N < = 20, K = 0,860 (radice quadrata di N)
Allegato XVITabella A DIRITTI E COMPENSI PER PRESTAZIONI E SERVIZI IN MATERIA
DI NAUTICA DA DIPORTO Visite di accertamento e stazzatura navi da diporto di tipo |non omologato e rilascio di certificazioni di collaudo e di |stazza |300 euro
Visite periodiche ed occasionali navi da diporto |75 euro
Stazzatura o ristazzatura di navi da diporto e rilascio |certificazioni |25 euroRilascio licenze di navigazione |25 euroAggiornamento licenze di navigazione |15 euroRilascio certificato d'uso motore |20 euroAggiornamento certificato d'uso motore |10 euroEsame per il conseguimento delle patenti nautiche di |categoria A e C |25 euro
Esame per il conseguimento della patente nautica per navi da|diporto |100 euroIscrizione nei registri di imbarcazioni e navi |30 euroRinnovo licenze |25 euroTrascrizione nei registri di atti relativi alla proprieta' e|
di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione;|iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto |dai registri. |20 euro
Copia di un documento |10 euroRilascio di un duplicato |25 euroAutorizzazione alla navigazione temporanea e licenza |provvisoria di navigazione |20 euro