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Attivita' di primo o secondo pilota

       

Attivita' di primo o secondo pilota

 

 SEZ. L  SENT.  10882  DEL 06/08/2001

 LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - Attivita' di primo o secondo pilota - Compimento del sessantesimo anno  di eta' - Prosecuzione del rapporto di lavoro dopo tale data - Limiti  -  Questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - Manifesta infondatezza.
 
COSTITUZIONE ART. 3
 COSTITUZIONE ART. 38
 COD.NAV. ART. 731
 D. P. R. DEL 18/11/1988 NUM. 566 ART. 9
 L. DEL 29/12/1990 NUM. 407 ART. 6         
 D. P. R. DEL 27/3/1992 NUM. 279 ART. 1
 D. LG. DEL 30/12/1992 NUM. 503 ART. 1      
 L. DEL 13/5/1983 NUM. 213 ART. 3

 E'  manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, la questione di legittimita'  costituzionale  del combinato disposto degli artt. 731 cod. nav. (come sostituito dall'art. 3 della legge n.  213  del  1983  e succ. modif.), e 6 della legge n. 407 del 1990 (e succ. modif.),  nella  parte in cui non riconoscono al primo e al secondo pilota il diritto  di proseguire l'attivita' lavorativa fino al sessantacinquesimo anno di  eta',  dovendosi  escludere  la denunciata violazione del principio di eguaglianza posto che, a differenza degli altri lavoratori che possono esercitare  tale  facolta', diversa e' la posizione del primo e del secondo pilota,  i quali, al compimento del sessantesimo anno di eta', perdono l'abilitazione  a  svolgere  l'attivita'  di  volo precedentemente svolta, ne' essendo configurabile  il  contrasto con la tutela previdenziale assicurata dall'art. 38  Cost., atteso che la disciplina operante per il primo ed il secondo pilota  si  limita  a disconoscere il diritto, privo di copertura costituzionale, all'opzione  per il raggiungimento  della  massima anzianita' contributiva, restando comunque  salva  per  costoro - ove, al compimento del sessantesimo anno  di eta', non abbiano ancora compiuto i requisiti pensionistici - la garanzia  del  proseguimento  del  rapporto con lo stesso regime di stabilita', reale  o  obbligatoria,  in precedenza applicabile (ed essendo in tal caso il datore di lavoro onerato di rinvenire nell'organizzazione aziendale mansioni compatibili con la ridotta abilitazione).

 
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