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Appalto per costruzione di nave

       

 Appalto per costruzione di nave

 
CORTE DI CASSAZIONE 
SEZ. 2       SENT.  03395  DEL 19/04/1997 

APPALTO  (CONTRATTO  DI) - RESPONSABILITA' - DELL'APPALTATORE - Materiale accessorio, autonomo,  fornito dal committente - Obbligo dell'appaltatore, limitato alla  fornitura della manodopera per il montaggio  - Vizi e difetti dell'opus derivati da tale autonoma fornitura - Responsabilità dell'appaltatore - Insussistenza. 

 COD.CIV. ART. 1655 
 COD.CIV. ART. 1658 
 COD.CIV. ART. 1663 
 COD.CIV. ART. 1667 
 COD.CIV. ART. 1176 
 COD.NAV. ART. 241 
 COD.NAV. ART. 856 

     Se  il  committente  del  contratto  di costruzione navale - assimilabile all'appalto  per  il rinvio dell'art. 241 cod. nav. all'art. 1655 cod. civ. - stipula  un separato contratto con un altro soggetto per la fornitura e l'installazione di un'entità  autonoma e accessoria (nella specie motore ausiliario, con organi di trasmissione, la cui inidoneita' aveva impedito la navigazione dello yacht a vela), e l'appaltatore limita al riguardo la sua obbligazione  alla  manodopera per il montaggio, non è responsabile dei vizi e difetti  dell'opus  derivati  da tale autonoma fornitura perchè in ordine ad essa  scende al rango di "nudus minister", e perciò non è applicabile l'art. 1663 cod. civ.. 


 

 
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