Art. 246 Trasmissibilità dell`azione
Se il titolare dell`azione di disconoscimento della paternità muore senza averla promossa, ma prima che ne sia decorso il termine, sono ammessi ad esercitarla in sua vece:
l) nel caso di morte del presunto padre o della madre, i discendenti e gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo
2) nel caso di morte del figlio, il coniuge o i discendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.
Massima della Cassazione
Trasmissibilità dell`azione
L'art. 110 cod. proc. civ., secondo il quale, in caso di morte di una parte, il processo è proseguito dal successore universale o nei suoi confronti, esaurisce i propri effetti nella sfera processuale e non si estende fino alla creazione di una legittimazione sostanziale esclusa dalla specifica disciplina del rapporto in contestazione. Ne consegue che, in tema di azione di disconoscimento della paternità, dovendosi escludere, in forza dell'art. 246 cod. civ., in caso di morte del genitore la legittimazione di soggetti diversi da ascendenti e discendenti, la mancanza di questi ultimi rende improseguibile l'azione da parte del collaterale dell'originario attore, ancorché ne sia erede
Trasmissibilità dell`azione
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