Art. 255 Riconoscimento di un figlio premorto
Può anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto in favore dei suoi discendenti legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti.
Massima della Cassazione
Riconoscimento di un figlio premorto
Con riguardo a domanda di legittimazione di figlio naturale - alla quale, nell'ipotesi di diversità di cittadinanza tra il legittimante (italiano) e il legittimante (nell'ipotesi, tedesco), vanno applicate le legislazioni nazionali di entrambi - il minore che abbia acquistato lo "status" di figlio legittimo in forza di adozione da parte di coniugi stranieri non può essere legittimato dal preteso genitore naturale italiano, in quanto, secondo l'ordinamento italiano (artt. 281 e 253 cod. civ.), non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti ed il riconoscimento non è ammesso se è in contrasto con lo stato di figlio legittimo (o legittimato), il quale è preclusivo anche del riconoscimento "implicito", che, consegue, a norma dell'art. 254, secondo comma, cod. civ., alla presentazione al giudice della domanda di legittimazione
Riconoscimento di un figlio premorto
|