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Presunzione di concepimento durante il matrimonio

Art. 232 Presunzione di concepimento durante il matrimonio

Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell`annullamento, dello scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.

Massima della Cassazione
Presunzione di concepimento durante il matrimonio
Nell'ipotesi in cui la moglie abbia partorito oltre i trecento giorni dopo l'omologazione della separazione consensuale, il marito, che contesti di aver generato il neonato, non può esercitare l'azione di contestazione di legittimità di cui all'art. 248 cod. civ. (che configura una disposizione residuale, diretta a contestare lo "status" di figlio legittimo indipendentemente dalla paternità del marito e, quindi, non escludendo necessariamente che possa trattarsi di figlio naturale, ancorché illegittimo, di questi), ma esercita l'azione di disconoscimento di paternità di cui all'art. 235 cod. civ. salve, per la difformità del caso da quello testualmente previsto dal menzionato art. 235 (limitato al "concepimento durante il matrimonio", secondo le indicazioni fornite al riguardo del primo comma dell'art. 232 cod. civ.), le conseguenze sul regime della prova. Infatti, in tal caso a differenza dell'ipotesi di concepimento durante il matrimonio (in cui non è consentito al marito superare la presunzione di paternità, su di lui ricadente a norma dell'art. 231 cod. civ., se non nei casi tassativamente elencati dall'art. 235) non operando detta presunzione, a norma del secondo comma dell'art. 232 si ha un ristabilimento delle normali regole sulla ripartizione dell'onere della prova, sicché al marito spetta di provare soltanto lo stato di separazione legale, mentre incombe alla moglie dimostrare la paternità del marito come se agisse al di fuori del matrimonio e, quindi, ai sensi dell'art. 269 cod. civ., con ogni mezzo, con insufficienza, però, della "sola dichiarazione della madre" e della "sola esistenza di rapporti".



Presunzione di concepimento durante il matrimonio

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