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Nascita del figlio prima dei centottanta giorni

Art. 233 Nascita del figlio prima dei centottanta giorni

Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se uno dei coniugi, o il figlio stesso, non ne disconoscono la paternità.

Massima della Cassazione

Nascita del figlio prima dei centottanta giorni
IL DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITÀ, PER IL CASO IN CUI IL FIGLIO SIA NATO DOPO LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO, MA PRIMA CHE SIANO TRASCORSI CENTOTTANTA GIORNI, AI SENSI DELL'ART. 233 COD. CIV. (NUOVO TESTO), IMPLICA, A CARICO DELL'ISTANTE, LA PROVA DEL FATTO COSTITUTIVO DELLA RELATIVA PRETESA, CIOÈ LA PROVA DELLE NON PATERNITÀ, ATTESO CHE DETTA POSTERIORITÀ DELLA NASCITA RISPETTO AL MATRIMONIO È DI PER SÈ SUFFICIENTE AD INTEGRARE UNA PRESUNZIONE DI "STATUS" DI FIGLIO LEGITTIMO, ANCHE SE, TRATTANDOSI DI CONCEPIMENTO AVVENUTO ALL'INFUORI DEL MATRIMONIO, IL DISCONOSCIMENTO MEDESIMO NON È SOGGETTO ALLE CONDIZIONI FISSATE DALL'ART. 235 COD. CIV. (NUOVO TESTO).


Nascita del figlio prima dei centottanta giorni


 
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