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Legittimazione passiva

Art. 247 Legittimazione passiva

Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti (Cod. Proc. Civ. 102) necessari nel giudizio di disconoscimento.
Se una delle parti è minore o interdetta, l`azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l`azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice.
Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l`azione si propone nei confronti delle persone indicate nell`articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice.


Massima della Cassazione
Legittimazione passiva
Nel quadro dell'art. 279 cod. civ. ed ai fini di far valere i diritti (al mantenimento, all'istruzione e all'educazione, ovvero agli alimenti) attribuiti al figlio naturale da tale norma, l'impossibilità di proporre l'azione, di cui all'art. 269 cod. civ., per la dichiarazione giudiziale di genitura naturale (impossibilità costituente, oltre all'accertamento del fatto procreativo, requisito per agire a tutela di quei diritti, e da intendersi non in senso assoluto) resta integrata anche qualora si tratti di impossibilità sopravvenuta, perché derivante dall'omesso esperimento, nel termine di decadenza all'uopo fissato, dell'azione di disconoscimento del padre legittimo.Legittimazione passiva

 
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