Art. 253 Inammissibilità del riconoscimento
In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato in cui la persona si trova.
Massima della Cassazione
Inammissibilità del riconoscimento
Il procedimento previsto dall'art. 250, quarto comma, cod. civ. per conseguire dal Tribunale una pronuncia che tenga luogo del mancato consenso al riconoscimento del figlio minore, da parte del genitore che abbia già effettuato tale riconoscimento, è volto esclusivamente ad accertare se il secondo riconoscimento risponde all'interesse del minore stesso, sicché in esso resta irrilevante ogni indagine sulla veridicità del secondo riconoscimento, indagine - questa - che presuppone il riconoscimento e che può essere svolta in separato giudizio, ove il riconoscimento autorizzato a norma dell'art. 250 venga impugnato ex art. 263 cod. civ.. Un siffatto accertamento non può essere quindi svolto nel giudizio di cui all'art. 250, se non al limitato fine - in presenza di contestazioni della controparte, di verificare, ma solo "incidenter tantum", la legittimazione attiva del richiedente
Inammissibilità del riconoscimento
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