Art. 258 Effetti del riconoscimento
Il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti dalla legge.
L`atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all`altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.
Il pubblico ufficiale che le riceve e l`ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quarantamila a lire centosessantamila. Le indicazioni stesse devono essere cancellate.
Massima della Cassazione
Effetti del riconoscimento
La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli stessi effetti del riconoscimento ed implica pertanto tutti i doveri propri della procreazione legittima, compreso quello di mantenimento; tale obbligo di mantenimento, non avendo natura alimentare, è a carico del genitore a seguito della dichiarazione giudiziale di paternità naturale a decorrere dalla nascita del figlio e non dal giorno della domanda giudiziale, con la conseguenza che dalla stessa data decorre anche l'obbligo di rimborsare pro quota l'altro genitore che abbia integralmente provveduto al mantenimento del figlio fino alla pronuncia del giudice
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