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Disconoscimento di paternità

Art. 235 Disconoscimento di paternità

L`azione per il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio è consentita solo nei casi seguenti:
l) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita;
2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare;
3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibile con quello del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità.
La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.
L`azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre.

Massima della Cassazione
Disconoscimento di paternità
La pronuncia che accolga la domanda di disconoscimento di paternità non elide, per ciò stesso - per il solo fatto di attenere allo "status" delle persone - tutte le già eventualmente intervenute pronunce giurisdizionali presupponenti quella condizione di "stato" acclarata poi come inesistente, ormai munite dell'efficacia del giudicato. Da ciò consegue che, di fronte ad una pregressa pronuncia di separazione personale passata in giudicato, la quale abbia fissato, a carico del supposto padre l'obbligo di corrispondere un assegno alla moglie per il mantenimento del minore, la eliminazione del suddetto obbligo non potrà che passare attraverso la tipica via di attivazione rappresentata dalla procedura prevista dall'art. 155 cod. civ. e dall'art. 710 cod. proc. civ.. E tuttavia, la peculiarità del quadro sotteso dalla pronuncia che affermi il difetto di paternità non può che comportare una retroattività del tutto peculiare della pronuncia di revisione, la quale produrrà pertanto i suoi effetti fin dalla data del passaggio in giudicato della pronuncia ex art. 235 cod. civ..


Disconoscimento di paternità



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