Art. 262 Cognome del figlio
Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre.
Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.
Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l`assunzione del cognome del padre.
Massima della Cassazione
Cognome del figlio
L'AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITA DEL FIGLIO ADULTERINO, NELLA DISCIPLINA INTRODOTTA CON LA LEGGE 19 MAGGIO 1975 N 151, NON OSTA A CHE IL FIGLIO MEDESIMO, PERDUTO LO STATUS DI LEGITTIMO, POSSA ESSERE RICONOSCIUTO COME FIGLIO NATURALE DALLA MOGLIE, ANCHE IN UN MOMENTO SUCCESSIVO ALLA NASCITA ED IN COSTANZA DI MATRIMONIO, E CONSEGUENTEMENTE ASSUMERE IL COGNOME DELLA MADRE, SALVO IL CASO IN CUI VENGA CONTEMPORANEAMENTE RICONOSCIUTO ANCHE DAL PADRE NATURALE
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