Art. 252 Affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima
Qualora il figlio naturale di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all`affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale.
L`eventuale inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice qualora ciò non sia contrario all`interesse del minore e sia accertato il consenso dell`altro coniuge e dei figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi, nonché dell`altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni che il genitore cui il figlio è affidato deve osservare e quelle cui deve attenersi l`altro genitore.
Qualora il figlio naturale sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia legittima è subordinato al consenso dell`altro coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all`atto del matrimonio o l`altro coniuge conoscesse l`esistenza del figlio naturale.
E` altresì richiesto il consenso dell`altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento.
Massima della Cassazione
Affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima
I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE IN TEMA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INSERIMENTO DEL FIGLIO NATURALE NELLA FAMIGLIA LEGITTIMA DI UNO DEI GENITORI, SECONDO LA PREVISIONE DELL'ART. 252 COD. CIV., AL PARI DI QUELLI CONTEMPLATI DALL'ART. 317 BIS COD. CIV., CON RIGUARDO, IN GENERE, ALL'ESERCIZIO DELLA POTESTÀ DA PARTE DEL GENITORE NATURALE, SONO MODIFICABILI E REVOCABILI, NON HANNO ATTITUDINE A INCIDERE IN VIA DEFINITIVA SULLE POSIZIONI SOGGETTIVE DEGLI INTERESSATI E, PERTANTO, NON SONO IMPUGNABILI CON RICORSO PER CASSAZIONE A NORMA DELL'ART. 111 COST..
Affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima
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