ANNO/NUMERO 1990/1099
465348 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI
CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO - PERIODO DI SEPARAZIONE
TEMPORANEA - INFEDELTA' DI UNO DEI CONIUGI - RILEVANZA -
CONDIZIONI.
In regime di separazione temporanea ex art. 146 Cod. Civ. e 708 Cod.
Proc. Civ., pur se permane tra i coniugi il dovere del reciproco
rispetto, l'infedelta' di uno di essi puo' essere rilevante ai fini
dell'addebitabilita' della separazione soltanto quando sia stata
causa o concausa della frattura del rapporto coniugale, e non anche
quando risulti non avere spiegato concreta incidenza negativa sulla
unita' familiare e sulla prosecuzione della convivenza, essendo
state l'una e l'altra irrimediabilmente compromesse dal pregresso
comportamento licenzioso ed offensivo dell'altro coniuge. ( v.
4439/88, mass n.459414; ( v.5634/82, mass n.423414; ( v.5509/81,
mass n 416214).
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