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Separazione temporanea

ANNO/NUMERO 1990/1099 465348 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO - PERIODO DI SEPARAZIONE TEMPORANEA - INFEDELTA' DI UNO DEI CONIUGI - RILEVANZA - CONDIZIONI. In regime di separazione temporanea ex art. 146 Cod. Civ. e 708 Cod. Proc. Civ., pur se permane tra i coniugi il dovere del reciproco rispetto, l'infedelta' di uno di essi puo' essere rilevante ai fini dell'addebitabilita' della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale, e non anche quando risulti non avere spiegato concreta incidenza negativa sulla unita' familiare e sulla prosecuzione della convivenza, essendo state l'una e l'altra irrimediabilmente compromesse dal pregresso comportamento licenzioso ed offensivo dell'altro coniuge. ( v. 4439/88, mass n.459414; ( v.5634/82, mass n.423414; ( v.5509/81, mass n 416214).
 
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