Separazione personale e Tribunale competente
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15017 del 28 giugno 2006, conformemente al suo precedente indirizzo, ha riaffermato che la determinazione del Tribunale competente per territorio in merito alla domanda di separazione personale dei coniugi, deve farsi alla stregua del criterio del luogo di residenza del coniuge convenuto al momento della proposizione della domanda (art. 8 legge 74/1987), il quale momento, in pratica, coincide con quello del deposito del ricorso.
La Corte puntualizza, inoltre, che tale luogo può, presuntivamente, farsi coincidere con la casa coniugale, eccetto che il convenuto superi tale presunzione fornendo la prova, sullo stesso gravante, di essersi trasferito in luogo diverso dalla residenza effettiva, fermo restando la conoscibilità legale del trasferimento dalla parte attrice in forza delle risultanze anagrafiche, o comunque la sua conoscenza di fatto.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ORDINANZA 16 maggio – 28 giugno 2006, n. 15017
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Ritenuto che D. Francesca, con ricorso depositato il 5 novembre 2002 presso la cancelleria del Tribunale di Palermo, ha chiesto la pronuncia della separazione personale dal coniuge M. Franco Andrea;
che, instaurato il contraddittorio, il M. eccepiva la incompetenza territoriale del giudice adito e la competenza del Tribunale di Varese, essendo egli residente in quel circondario;
che il Tribunale di Palermo, con sentenza 7 luglio 2004, notificata il 29 luglio 2004, dichiarava la propria competenza; che avverso tale sentenza il M. ha proposto regolamento di competenza, con atto notificato il 6 ottobre 2004 alla controparte;
che la D. si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso;
che il ricorrente deduce che, al momento del deposito del ricorso per la separazione egli risiedeva nel Comune di Cazzago Brabbia, nel circondario dì Varese, come risultante da certificato anagrafico e dalla circostanza che il ricorso introduttivo del giudizio era stato ivi notificato dall’attrice, che era quindi a conoscenza della residenza effettiva del marito;
considerato che, ai fini della determinazione del Tribunale competente per territorio sulla domanda di separazione personale dei coniugi, alla stregua del criterio del luogo di residenza del coniuge convenuto al momento della proposizione della domanda (articolo 8 della legge 74/1987, applicabile alle separazioni ex articolo 23 della stessa legge, come già dell’articolo 706 Cpc) ‑ da ritenersi coincidente con il momento del deposito del ricorso (Cassazione, 5729/01) ‑ tale luogo deve essere identificato, in via presuntiva, nella casa coniugale (Cassazione, 19595/04; 6021/01);
che tale presunzione può essere vinta dal convenuto mediante la prova, a suo carico, dell’avvenuto trasferimento in altro luogo della residenza effettiva (Cassazione, sentenze 19595/04 e 6021/01) e della conoscibilità legale dì tale trasferimento dalla parte attrice in forza delle risultanze anagrafiche, ovvero della sua conoscenza di fatto;
che nel caso di specie il giudice di merito ha ritenuto non provato che la parte attrice fosse a conoscenza della nuova residenza del convenuto, non essendosi perfezionato il relativo procedimento anagrafico nel Comune dì provenienza, con il maturarsi della relativa conoscibilità legale, e non essendo stata fornita la prova che l’attrice, al momento del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di fatto fosse a conoscenza della nuova residenza del convenuto;
che, quanto all’affermazione del mancato perfezionamento del procedimento anagrafico con la cancellazione dal Comune di provenienza prima del deposito del ricorso, con il regolamento non vengono proposte censure;
che, viceversa, con il regolamento esattamente si deduce (come è riscontrabile dall’esame degli atti, che questa Corte nella materia de qua deve compiere), che il convenuto, attraverso il suo legale, in data 28 ottobre 2002 ‑ e cioè prima del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di separazione, avvenuto il 5 novembre 2002 ‑ aveva comunicato, via fax (e poi anche con raccomandata ricevuta il 30 ottobre 2002), al legale dell’attrice l’avvenuto trasferimento della propria residenza in Cazzago Brabbia, in provincia di Varese;
che pertanto deve ritenersi dimostrata la conoscenza da parte dell’attrice, prima del deposito del ricorso per la separazione, dell’avvenuto trasferimento della residenza del convenuto nel circondario del tribunale di Varese, con la conseguente competenza di tale Tribunale, cosicchè il ricorso deve essere accolto;
che sussistono giuste ragioni per compensare le spese del giudizio di cassazione in relazione alla particolarità della fattispecie;
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la competenza del Tribunale di Varese. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 16 maggio 2006.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 GIUGNO 2006