Art. 215 Separazione dei beni
I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
Massima della Cassazione
Separazione dei beni
Il secondo comma dell'art. 219 cod. civ. (che, con riferimento alla ipotesi di separazione di beni tra coniugi, sancisce una presunzione semplice di comproprietà per i beni mobili dei quali nessuno di essi sia in grado di dimostrare la proprietà esclusiva), pur non contenendo una esplicita limitazione dell'efficacia della presunzione di comunione ai soli rapporti interni tra coniugi (a differenza di quanto stabilito al primo comma, contenente un espresso riferimento ai rapporti predetti), va interpretato secondo criteri ermeneutici di tipo logico - unitari non meno che storici (emergendo dai lavori preparatori che l'efficacia della presunzione era stata inizialmente estesa anche ai terzi), e non consente, pertanto, di estendere gli effetti della presunzione in parola anche ai rapporti di ciascun coniuge con i terzi, con la conseguenza che, in tema di opposizione all'esecuzione, il coniuge opponente incontra tutti i limiti di prova previsti, in linea generale, dall'art. 621 cod. proc. civ. (che esclude, in particolare, l'efficacia probatoria di qualsiasi forma di presunzione).
Separazione dei beni
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