Art. 181 Rifiuto di consenso
Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è richiesto, l`altro coniuge può rivolgersi al giudice per ottenere l`autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell`atto è necessaria nell`interesse della famiglia o dell`azienda che a norma della lett. d) dell`art. 177 fa parte della comunione.
Massima della Cassazione
Rifiuto di consenso .comunione legale
L'art. 181 cod. civ., in tema di amministrazione dei beni della comunione legale fra coniugi, prevede l'emanazione di provvedimenti autorizzativi, nell'ambito di un procedimento non contenzioso (art. 737 e seg. cod. proc. civ.), al fine di superare il rifiuto di consenso che uno dei coniugi frapponga al compimento di atti di straordinaria amministrazione od alla stipula di contratti per la concessione o per l'acquisto di diritti reali di godimento, e non è pertanto invocabile dal coniuge che, sostituendosi all'altro nell' azione nascente da un contratto preliminare, intenda conseguire ex art. 2932 cod. civ. una sentenza sostitutiva del contratto definitivo non concluso
Rifiuto di consenso .comunione legale
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