ANNO/NUMERO 1990/5632
467623 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO -
OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DELLA
CASA FAMILIARE - CASA IN COMUNIONE - DISPONIBILITA' DA PARTE
DEL CONIUGE ONERATO - CESSAZIONE - CONDIZIONI.
Nonostante l'art. 6 comma sesto della legge 1 dicembre 1970 n. 898,
nel testo modificato dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987 n. 74, in
tema di assegnazione della casa familiare in caso di divorzio, non
contenga alcuna espressione corrispondente all'inciso "ove sia
possibile" di cui all'art. 155 comma quarto Cod. Civ. In materia di
assegnazione della casa familiare in caso di separazione, tuttavia
anche in tale ipotesi l'assegnazione e' subordinata alla
disponibilita', di fatto e giuridico, dell'alloggio da parte del
coniuge onerato. Detta disponibilita' sussiste anche ove il coniuge
onerato sia comproprietario dell'alloggio e ne abbia il godimento in
via esclusiva in forza di un accordo con gli altri comunisti, e
permane fino a quando non intervenga la necessaria modifica degli
accordi sull'uso dell'immobile, non costituendo evento ostativo alla
configurabilita' del requisito o causa della sua estinzione la mera
domanda di rilascio proposta dai comproprietari nei confronti
dell'assegnatario.*
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