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Obblighi verso la prole

ANNO/NUMERO 1990/5632 467623 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE - CASA IN COMUNIONE - DISPONIBILITA' DA PARTE DEL CONIUGE ONERATO - CESSAZIONE - CONDIZIONI. Nonostante l'art. 6 comma sesto della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo modificato dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987 n. 74, in tema di assegnazione della casa familiare in caso di divorzio, non contenga alcuna espressione corrispondente all'inciso "ove sia possibile" di cui all'art. 155 comma quarto Cod. Civ. In materia di assegnazione della casa familiare in caso di separazione, tuttavia anche in tale ipotesi l'assegnazione e' subordinata alla disponibilita', di fatto e giuridico, dell'alloggio da parte del coniuge onerato. Detta disponibilita' sussiste anche ove il coniuge onerato sia comproprietario dell'alloggio e ne abbia il godimento in via esclusiva in forza di un accordo con gli altri comunisti, e permane fino a quando non intervenga la necessaria modifica degli accordi sull'uso dell'immobile, non costituendo evento ostativo alla configurabilita' del requisito o causa della sua estinzione la mera domanda di rilascio proposta dai comproprietari nei confronti dell'assegnatario.*
 
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