Art. 188 Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni
I beni della comunione, salvo quanto disposto nell`art. 189, non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione.
Massima della Cassazione
Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni
In tema di comunione legale tra coniugi, poiché l'art. 195 (ultima parte) cod. civ.- il quale prevede, con riguardo al prelevamento dei beni mobili nell'ambito della divisione dei beni della comunione, che, in mancanza di prova contraria, si presume che i beni mobili facciano parte della comunione - non richiede una prova qualificata, è sufficiente, per rovesciare la presunzione, una prova libera, e quindi anche una prova testimoniale o indiziaria. Tale sistema probatorio, pur se dettato per disciplinare la divisione tra i coniugi (o i loro eredi) di beni ad essi appartenenti prima della comunione o ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione, ha carattere generale, sicché è applicabile anche quando debba giudicarsi, nei rapporti tra i coniugi (rispetto ai terzi vale, invece, la regola prevista dall'art. 197 cod. civ.), se determinati beni siano di proprietà esclusiva di uno di essi o siano in comunione (nella specie, tale accertamento aveva per oggetto titoli azionari nell'ambito di un procedimento di separazione personale
Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni
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