ANNO/NUMERO 2002/13860
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI -
MUTAMENTO DEGLI OBBLIGHI -
Decreto della Corte di appello in sede di reclamo - Carattere
decisorio - Ricorribilita' per cassazione ex art. 111 Cost. per vizio
di motivazione - Ammissibilita' - Limiti.
Il decreto con il quale la Corte di appello provvede, su reclamo
delle parti, alla revisione dell'assegno di divorzio, e' ricorribile
per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. solo per violazione di
legge, cui e' riconducibile l'inosservanza dell'obbligo di
motivazione, la quale di configura allorche' questa ultima sia
materialmente omessa (cioe' quando si verifichi una radicale carenza
della stessa), ovvero si estrinsechi in argomentazioni del tutto
inidonee a rivelare la "ratio decidendi" del provvedimento impugnato
(motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o,
comunque, obiettivamente incomprensibili (motivazione perplessa). In
tali ipotesi si rende del tutto estranea qualsiasi possibilita' di
verifica della sufficienza e razionalita' della motivazione in
relazione alle risultanze probatorie.
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