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Mutamento obblighi

ANNO/NUMERO 2002/13860 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - MUTAMENTO DEGLI OBBLIGHI - Decreto della Corte di appello in sede di reclamo - Carattere decisorio - Ricorribilita' per cassazione ex art. 111 Cost. per vizio di motivazione - Ammissibilita' - Limiti. Il decreto con il quale la Corte di appello provvede, su reclamo delle parti, alla revisione dell'assegno di divorzio, e' ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. solo per violazione di legge, cui e' riconducibile l'inosservanza dell'obbligo di motivazione, la quale di configura allorche' questa ultima sia materialmente omessa (cioe' quando si verifichi una radicale carenza della stessa), ovvero si estrinsechi in argomentazioni del tutto inidonee a rivelare la "ratio decidendi" del provvedimento impugnato (motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o, comunque, obiettivamente incomprensibili (motivazione perplessa). In tali ipotesi si rende del tutto estranea qualsiasi possibilita' di verifica della sufficienza e razionalita' della motivazione in relazione alle risultanze probatorie.
 
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