ANNO/NUMERO 1990/740
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI
CONIUGI - GIUDIZIALE - IN GENERE - MORTE DI UNO DEI CONIUGI -
CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - EFFETTI.*
La morte di uno dei coniugi sopravvenuta nel corso di un giudizio di
separazione personale, comporta non l'estinzione del processo,
bensi' il venir meno della materia del contendere, travolgendo tutte
le precedenti pronuncie, emesse e non ancora passate in giudicato,
relative al giudizio di separazione ed alle istanze accessorie - Ma,
comunque, connesse e collegate alla separazione - Come quella
relativa alla restituzione di somme percepite da un coniuge a titolo
di assegno di mantenimento, prima attribuito e poi revocato. ( v.
3129/81, mass n.413694; ( v.3181/75, mass n.377291; ( v.787/74, mass
n 368657; ( conf.1199/84, mass n.433345).*
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