ANNO/NUMERO 1990/1297
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO -
OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE - ASSEGNO DI
DIVORZIO E DI MANTENIMENTO DEI FIGLI - NUOVA DISCIPLINA -
APPLICABILITA' AI GIUDIZI IN CORSO.*
La nuova disciplina del pagamento dell'assegno di divorzio e di
quello per il mantenimento dei figli da parte del datore di lavoro
dell'obbligato (art. 8, terzo comma, della legge 1 dicembre 1970, n.
898, come modificato dall'art. 12 della legge 6 marzo 1987, n. 74) -
che presuppone la messa in mora dell'obbligato e la sua inadempienza
protratta per un certo tempo - Come le disposizioni, previste dagli
art. 5, comma settimo, e 6, comma undicesimo, della legge 1 dicembre
1970, n. 898, come modificata dagli art. 8 e 10 della detta legge 6
marzo 1987, n. 74 - Secondo le quali la sentenza di scioglimento o
di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve stabilire un
criterio di adeguamento automatico, almeno con riferimento agli
indici di svalutazione monetaria, dell'assegno divorzile e di quello
di mantenimento dei figli - Hanno natura sostanziale, e come tali,
sono applicabili ai giudizi in corso al momento della loro entrata
in vigore. ( conf.6558/88, mass n.460872).
ANNO/NUMERO 200/9067
FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI -
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO
NEGLI ONERI - IN GENERE -
Figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente -
Legittimazione attiva nell'azione per ottenere il contributo al
mantenimento - Sussistenza - Concorrenza con la distinta
legittimazione del genitore convivente - Configurabilita' - Mancata
partecipazione del figlio al giudizio promosso dal genitore
convivente - Conseguenze - Efficacia della sentenza nei suoi
confronti - Esclusione - Solidarieta' attiva - Esclusione.
Nelle ipotesi di separazione o divorzio, il figlio divenuto
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente acquista una
legittimazione iure proprio all'azione per ottenere dall'altro
genitore il contributo al proprio mantenimento (che trova il suo
fondamento nella titolarita' del diritto al mantenimento),
concorrente con la legittimazione, anch'essa iure proprio, del
genitore convivente ; peraltro se il figlio non interviene nel
giudizio pendente, e la sentenza di condanna viene emessa solo in
favore del genitore convivente, nei suoi confronti non opera il
giudicato formale della sentenza, e pertanto egli non ha titolo per
richiedere direttamente il pagamento del contributo al mantenimento
al genitore obbligato non convivente, non potendosi ravvisare nel
caso in esame una ipotesi di solidarieta' attiva (che, diversamente
da quella passiva, non si presume).
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