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Mantenimento figli

ANNO/NUMERO 1990/1297 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE - ASSEGNO DI DIVORZIO E DI MANTENIMENTO DEI FIGLI - NUOVA DISCIPLINA - APPLICABILITA' AI GIUDIZI IN CORSO.* La nuova disciplina del pagamento dell'assegno di divorzio e di quello per il mantenimento dei figli da parte del datore di lavoro dell'obbligato (art. 8, terzo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 12 della legge 6 marzo 1987, n. 74) - che presuppone la messa in mora dell'obbligato e la sua inadempienza protratta per un certo tempo - Come le disposizioni, previste dagli art. 5, comma settimo, e 6, comma undicesimo, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dagli art. 8 e 10 della detta legge 6 marzo 1987, n. 74 - Secondo le quali la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve stabilire un criterio di adeguamento automatico, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria, dell'assegno divorzile e di quello di mantenimento dei figli - Hanno natura sostanziale, e come tali, sono applicabili ai giudizi in corso al momento della loro entrata in vigore. ( conf.6558/88, mass n.460872). ANNO/NUMERO 200/9067 FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - IN GENERE - Figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente - Legittimazione attiva nell'azione per ottenere il contributo al mantenimento - Sussistenza - Concorrenza con la distinta legittimazione del genitore convivente - Configurabilita' - Mancata partecipazione del figlio al giudizio promosso dal genitore convivente - Conseguenze - Efficacia della sentenza nei suoi confronti - Esclusione - Solidarieta' attiva - Esclusione. Nelle ipotesi di separazione o divorzio, il figlio divenuto maggiorenne ma non economicamente autosufficiente acquista una legittimazione iure proprio all'azione per ottenere dall'altro genitore il contributo al proprio mantenimento (che trova il suo fondamento nella titolarita' del diritto al mantenimento), concorrente con la legittimazione, anch'essa iure proprio, del genitore convivente ; peraltro se il figlio non interviene nel giudizio pendente, e la sentenza di condanna viene emessa solo in favore del genitore convivente, nei suoi confronti non opera il giudicato formale della sentenza, e pertanto egli non ha titolo per richiedere direttamente il pagamento del contributo al mantenimento al genitore obbligato non convivente, non potendosi ravvisare nel caso in esame una ipotesi di solidarieta' attiva (che, diversamente da quella passiva, non si presume).
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