ANNO/NUMERO 2001/2289
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI -
EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE -
Genitore affidatario - Maggiore eta' sopravvenuta del figlio -
Autorizzazione del contributo dovuto dall'altro genitore - Richiesta
di rimborso e futura contribuzione da parte del coniuge affidatario
all'altro coniuge - Ammissibilita'.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI -
VERSO LA PROLE - IN GENERE -
Genitore affidatario - Maggiore eta' sopravvenuta del figlio -
Conseguenze - Cessazione automatica dell'assegno di contributo al
mantenimento posto a carico dell'altro genitore - Esclusione -
Protrazione - Portata - Condizioni.
Il genitore affidatario il quale continui a provvedere direttamente
ed integralmente al mantenimento dei figli divenuti maggiorenni e
non ancora economicamente autosufficienti resta legittimato non solo
ad ottenere "iure proprio", e non gia' " capite filiorum", il
rimborso di quanto da lui anticipato a titolo di contributo dovuto
dall'altro genitore, ma anche a pretendere detto contributo per il
mantenimento futuro dei figli stessi.
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