Pareri legali standard

home
 Testamento Condominio Società Matrimonio
 Obbligazioni Famiglia Locazione Successione
 Casa Lavoro Marchi e Brevetti Contratti
 Proprietà Immigrazione Responsabilità Reati
 Persone Minori Consulenza Fallimento
 Consumatori Navigazione Ambiente Internazionale
 Diritto sportivo Banche Crediti Edilizia
 Assicurazioni Diritto sanitario Il Diritto militare Informatica
 Amministrativo Processo Stradale Tributi
 
 
 
 
 
 
 
                 
Chiedi una consulenza legale su Matrimonio
Matrimonio
Comunione convenzionale
 - Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni
 - Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio
Comunione legale
 - Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi
 - Amministrazione dei beni della comunione
 - Amministrazione dei beni personali del coniuge
 - Atti compiuti senza il necessario consenso
 - Beni destinati all`esercizio di impresa
 - Beni personali
 - Conto corrente e comunione legale
 - Divisione dei beni della comunione
 - Esclusione dall`amministrazione
 - Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio
 - Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi
 - Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni
 - Obblighi gravanti sui beni della comunione
 - Oggetto della comunione legale
 - Responsabilità sussidiaria dei beni personali
 - Rifiuto di consenso
 - Rimborsi e restituzioni
 - Scioglimento della comunione legale
 - Separazione giudiziale dei beni
Divorzio
 - Assegno di divorzio e lavoro part time
 - Assegno di divorzio e revisione
 - Assegno di divorzio e nuova convivenza
 - Divorzio e risarcimento del danno
 - Tentativo di conciliazione
 - Assegno
 - Obblighi verso il coniuge
 - Obblighi verso la prole
 - Mutamento obblighi
 - Mantenimento figli
 - Presupposti del divorzio
Fondo patrimoniale
 - Alienazione dei beni del fondo
 - Cessazione del fondo patrimoniale
 - Costituzione del fondo patrimoniale
 - Esecuzione sui beni e sui frutti
 - Impiego ed amministrazione del fondo
Leggi
 - Legge 898/1970-Divorzio
Separazione
 - Assegnazione casa e comodato
 - Assegnazione della casa e trascrizione
 - Assegno figli maggiorenni
 - Separazione e assegnazione casa familiare
 - Separazione e trasferimento immobile
 - Separazione ed assegnazione della casa familiare
 - Separazione personale e tribunale competente
 - Vacanze solitarie e addebito della separazione
 - Assegno mantenimento
 - Casa coniugale
 - Casa coniugale -opponibilita'
 - Comportamento oppressivo del coniuge
 - Mantenimento dei figli
 - Morte del coniuge
 - Provvedimenti provvisori
 - Separazione temporanea
Separazione dei beni
 - Amministrazione e godimento dei beni
 - Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell`altro coniuge
 - Prova della proprietà dei beni
 - Separazione dei beni
 - Modulo di richiesta
 
Iureconsult consente la pubblicazione dell'argomento che tu vorrai trattare
 
 
Forum Forum sul diritto
 
 
 

Legge 898/1970-Divorzio

Legge 898/1970 (Legge sul Divorzio) Legge 1º dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio. Preambolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge: Articolo 1 Art. 1. Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3. Articolo 2 Art. 2. Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio. Articolo 3 Art. 3. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi: 1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza: a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale; b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'art. 564 del codice penale e per i delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale commessi in danno di un discendente o figlio adottivo, ovvero per induzione o costrizione del coniuge o di un figlio anche adottivo alla prostituzione, nonchè per sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione di un discendente o di un figlio adottivo; c) a qualsiasi pena per omicidio volontario in danno di un discendente o figlio adottivo ovvero per tentato omicidio in danno del coniuge o di un discendente o figlio adottivo; d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio anche adottivo. Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare. Per tutte le ipotesi previste nel numero 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa; 2) nei casi in cui: a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare; b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge da almeno due anni. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono protrarsi ininterrottamente da almeno cinque anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale; nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza. Quando vi sia opposizione del coniuge convenuto il termine di cui sopra è elevato: ad anni sette, nel caso di separazione pronunciata per colpa esclusiva dell'attore; ad anni sei, nel caso di separazione consensuale omologata in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge o di separazione di fatto; c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi; d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo; e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio; f) il matrimonio non è stato consumato. Articolo 4 Art. 4. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone con ricorso, contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata, al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza oppure, nel caso di irreperibilità o di residenza all'estero, al tribunale del luogo di residenza del ricorrente. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione in calce all'atto. Nel ricorso è indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio. Il presidente del tribunale fissa con decreto il giorno della comparizione dei coniugi davanti a sè e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano o, comunque, se il coniuge istante dichiara di non voler proseguire nella domanda, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione o della dichiarazione di rinuncia all'azione. Se il coniuge convenuto non compare o se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti, se lo ritenga opportuno, i figli minori, anche d'ufficio dà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a questo. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'art. 177 del codice di procedura civile. Il presidente del tribunale, qualora ritenga motivatamente che sussistono concrete possibilità di riconciliazione tra i coniugi, specie in presenza di figli minori, fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore entro un termine non superiore ad un anno. L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero. Il giudice istruttore può disporre d'ufficio l'assunzione di mezzi istruttori. Articolo 5 Art. 5. Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'art. 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere all'annotazione della sentenza. La moglie riacquista il cognome che essa aveva antecedentemente al matrimonio. La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può, ai sensi dell'art. 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, l'obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell'altro periodicamente un assegno in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi. Nella determinazione di tale assegno il giudice tiene conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in un'unica soluzione. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze. Articolo 6 Art. 6. L'obbligo, ai sensi degli articoli 147 e 148 del codice civile, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciata lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori. Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio dispone a quale dei coniugi i figli debbono essere affidati sotto la vigilanza del giudice tutelare ovvero come, per gravi motivi, si debba altrimenti provvedere sull'affidamento, ed assume ogni altro provvedimento relativo alla prole. In ogni caso il padre e la madre conservano il diritto e l'obbligo di vigilare sulla educazione della prole. L'affidamento e i provvedimenti riguardanti i figli avranno come esclusivo riferimento l'interesse morale e materiale degli stessi. In particolare il tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e alla educazione dei figli, e dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni di questi. Il tribunale, nel caso in cui i genitori trascurino i loro doveri nei confronti dei figli minori o legalmente incapaci o ne mettano in pericolo gli interessi, può nominare un tutore, indipendentemente dal verificarsi di fatti che costituiscano motivo di decadenza dalla patria potestà. Articolo 7 Art. 7. Il secondo comma dell'art. 252 del codice civile è così modificato: <>. Articolo 8 Art. 8. Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del codice civile. Il tribunale può ordinare, anche con successivi provvedimenti in camera di consiglio, che una quota dei redditi o dei proventi di lavoro dell'obbligato venga versata direttamente agli aventi diritto alle prestazioni di cui alle norme predette. Articolo 9 Art. 9. Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, su istanza di parte, può disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondersi ai sensi degli articoli 5 e 6. In caso di morte dell'obbligato, il tribunale può disporre che una quota della pensione o di altri assegni spettanti al coniuge superstite sia attribuita al coniuge o ai coniugi rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentite le parti ed il pubblico ministero. Articolo 10 Art. 10. La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238. Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciati nei casi rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza. Articolo 11 Art. 11. Dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se il tribunale non ha disposto altrimenti, ciascun genitore esercita la patria potestà sui figli affidatigli. Il genitore al quale sono stati affidati i figli ne amministra i beni con l'obbligo di rendere conto annualmente al giudice tutelare e ne ha l'usufrutto fino a quando non passi a nuove nozze. L'altro genitore conserva il diritto di vigilare e il dovere di collaborare alla educazione e all'istruzione dei figli. L'altro genitore, se ritiene pregiudizievoli per il figlio i provvedimenti presi dall'esercente la patria potestà, può ricorrere al giudice tutelare prospettando i provvedimenti che considera adeguati. Il giudice, sentito il figlio che ha compiuto il 14º anno di età, dichiara quale dei provvedimenti è adeguato all'interesse del figlio. Articolo 12 Art. 12. Le disposizioni di cui agli articoli 155, 156, 255, 258, 260, 261, 262 del codice civile si applicano, per quanto di ragione, anche nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
*I testi sopra riportati sono coperti da copyright*
Chiedi una consulenza all'avvocato specialista
 
Argomento:
Email : 
* Pref/Num
Tel. Cell. Fax

Descrizione della richiesta di consulenza

*Campi facoltativi

 
 
 
© copyright 2003