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Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni

Art. 210 Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni

I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell`art. 162, modificare il regime della comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell`art. 161.
I beni indicati alle lett. c), d) ed e), dell`art. 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale.
Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all`amministrazione dei beni della comunione e all`uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale.


Massima della Cassazione

Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni
I coniugi che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975 n. 151, abbiano convenzionalmente esteso il regime di comunione, avvalendosi del disposto della norma transitoria di cui al secondo comma dell'art. 228 della medesima legge, ai beni dei quali avevano la proprietà individuale anteriormente al sopravvenuto mutamento del regime patrimoniale della famiglia, rimangono, anche quando con la detta convenzione abbiano manifestato contraria volontà, nella proprietà individuale di quei beni che, ai sensi dell'art. 179 cod. civ., sono personali e, quindi esclusi dalla comunione legale cui esclusivamente si riferisce la succitata norma transitoria, senza che possa farsi luogo, attesa la nullità della convenzione in "parte qua", all'applicazione al suo riguardo del principio della conservazione ex art. 1367 cod. civ..



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