Art. 170 Esecuzione sui beni e sui frutti
L`esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Massima della Cassazione
Esecuzione sui beni e sui frutti
L'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale è consentita, a norma dell'art. 170 cod. civ., soltanto per debiti contratti per fare fronte ad esigenze familiari; l'accertamento relativo alla riconducibilità dei beni alle esigenze della famiglia costituisce accertamento di fatto, istituzionalmente rimesso al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione
Esecuzione sui beni e sui frutti
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