Art. 194 Divisione dei beni della comunione
La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti eguali l`attivo e il passivo.
Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all`affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l`usufrutto su una parte dei beni spettanti all`altro coniuge
Massima della Cassazione
Divisione dei beni della comunione
La divisione dei beni oggetto della comunione legale fra coniugi, conseguente allo scioglimento di essa, con effetto "ex nunc", per annullamento del matrimonio o per una delle altre cause indicate nell'art. 191 cod. civ., si effettua in parti eguali, secondo il disposto del successivo art. 194, senza possibilità di prova di un diverso apporto economico dei coniugi all'acquisto del bene in comunione, non essendo applicabile la disciplina della comunione ordinaria, nella quale l'eguaglianza delle quote dei partecipanti è oggetto di una presunzione semplice (art. 1101 cod. civ.), superabile mediante prova del contrario
Divisione dei beni della comunione
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