ANNO/NUMERO 1990/04920
467396 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI
CONIUGI - GIUDIZIALE - IN GENERE - COMPORTAMENTO DEL CONIUGE
OPPRESSIVO, INTOLLERANTE ED AGGRESSIVO ISPIRATO DA MOTIVI
IDEOLOGICI - IDONEITA'.*
La separazione personale dei coniugi deve essere pronunciata, ai
sensi dell'art. 151 Cod. Civ., ogni volta che sia accertata la
sussistenza di fatti obiettivi che rendano intollerabile la
prosecuzione della convivenza o che siano di pregiudizio per la
prole, anche quando non risulti che i coniugi abbiano avuto un
comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri
nascenti dal matrimonio. Pertanto, puo' essere considerato idoneo a
determinare, in concreto, una situazione di improseguibilita' della
convivenza o di grave pregiudizio per la prole anche il
comportamento del coniuge, ispirato a motivi ideologici, che si
ricolleghi all'esercizio di diritti garantiti dall'art. 19 Cost. E
che rientri, inoltre, nell'ambito dei poteri-Doveri inerenti alla
potesta' genitoriale - Quando il detto comportamento si traduca in
atti oppressivi di intolleranza ed aggressivita'. (nella specie, la
s.C. in base all'enunciato principio ha confermato la decisione dei
giudici del merito che avevano dichiarato la separazione con
riguardo ad un contrasto tra i coniugi sul modo di professare la
religione e di educare i figli dal punto di vista religioso). (
conf.4498/85, mass n.441961, sulla seconda parte; ( conf.2470/78,
mass n.391838, sulla prima parte).*
|