Massima della Cassazione -Sez. 1, Sentenza n. 4529 del 06/05/1999
082 FAMIGLIA - 308 ABITAZIONE -FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE - Assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi - Opponibilità ai terzi del diritto conseguente - Terzo successivo acquirente del bene - Condizioni - Trascrizione del provvedimento - Necessità - Anche nel caso di assegnazione infranovennale - Fondamento .
082 FAMIGLIA - 267 OBBLIGHI - IN GENERE
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - IN GENERE - Assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi - Opponibilità ai terzi del diritto conseguente - Terzo successivo acquirente del bene - Condizioni - Trascrizione del provvedimento - Necessità - Anche nel caso di assegnazione infranovennale - Fondamento .
In tema di separazione personale dei coniugi, nonché di divorzio, l'assegnazione della casa familiare non costituisce certamente un istituto affine alla locazione, e, stante perciò il difetto di ogni espressa previsione, da ciò consegue l'inapplicabilità della norma in tema di opponibilità al terzo delle locazioni infranovennali. L'opponibilità, al terzo acquirente, dell'immobile assegnato è consentita - pertanto - solo in presenza della trascrizione del provvedimento di assegnazione, ed, in difetto di quest'ultima, essa non opera non solo per quanto riguarda il periodo successivo ai nove anni dall'assegnazione, ma neanche per quanto riguarda il periodo precedente, non esistendo alcuna eccezione ricavabile dalla normativa vigente che consenta una distinzione in funzione della durata dell'assegnazione stessa.