Art. 178 Beni destinati all`esercizio di impresa
I beni destinati all`esercizio dell`impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell`impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.
Beni acquistati da uno dei coniugi e destinati all'esercizio d'impresa.
Massima della Cassazione
Comunione legale Beni destinati all`esercizio di impresa
Nel regime della comunione legale tra i coniugi, perché i benefici acquistati da uno dei coniugi cadano in comunione cosiddetta de residuo, ovvero solo al momento dello scioglimento della stessa e non al momento del loro acquisto, e nei limiti in cui sussistano a tale momento, è sufficiente che siano destinati all'esercizio dell'impresa, ancorché di tale destinazione non si faccia menzione nell'atto di acquisto, con la conseguenza che tali beni, destinati all'uso predetto, sono liberamente aggredibili, prima di tale evento, da parte dei creditori del coniuge acquirente.
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