Art. 184 Atti compiuti senza il necessario consenso
Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell`altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell`art. 2683.
L`azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno (2964) dalla data in cui ha avuto conoscenza dell`atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l`atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l`azione non può essere proposta oltre l`anno dallo scioglimento stesso.
Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell`altro è obbligato su istanza di quest`ultimo a ricostruire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell`atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell`equivalente secondo i valori correnti all`epoca della ricostituzione della comunione
Massima della Cassazione
Atti compiuti senza il necessario consenso
In regime patrimoniale di comunione legale, il disposto di cui all'art. 184 cod. civ. (secondo cui <>) presuppone l'effettiva autonoma disposizione di un bene comune da parte di uno solo dei coniugi, pertanto non si applica nel caso in cui, come nella specie, tutti i contraenti siano a conoscenza della comunione dei beni tra i coniugi e questi ultimi figurino entrambi nel contratto come venditori, atteso che in tal caso il mancato consenso di uno dei due impedisce il sorgere di una valida obbligazione neanche a carico dell'altro
Atti compiuti senza il necessario consenso
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