FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO -
OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE -
DETERMINAZIONE - CRITERI - REDDITO - VALORE DEI CESPITI
ORIGINE DEL REDDITO - RILEVANZA.*
Ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno di
divorzio, concorrono alla determinazione dello status patrimoniale
dei coniugi anche i cespiti immobiliari non produttivi di reddito,
perche' detti cespiti, oltre ad essere, comunque, idonei ad
assicurare benefici di rilevanza patrimoniale al loro titolare (ad
es. Per la maggiore facilita' del "credito" e delle sue condizioni),
rappresentano un'entita' che puo' essere resa liquida. (
conf.1322/89 mass n.462176; ( conf.6019/85 mass n.443161; (
conf.5447/81 mass n. 416161; ( contra 1325/80 mass n.404848).*
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