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Assegnazione casa e comodato

Masima della Cassazione

 

Sez. U, Sentenza n.  13 603  del 21/07/2004 

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE - Comodato di immobile destinato da un terzo a casa familiare - Assegnazione giudiziale dell'abitazione in favore del coniuge affidatario di minori o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti - Effetti - Modificazione del titolo di godimento da parte dell'assegnatario - Esclusione - Obbligo del comodante di consentire la continuazione del godimento - Affermazione - Portata - Limiti.

043 COMODATO  018 RICHIESTA DEL COMODANTE - IN GENERE

COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - IN GENERE - Comodato di immobile destinato da un terzo a casa familiare - Assegnazione giudiziale dell'abitazione in favore del coniuge affidatario di minori o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti - Effetti - Modificazione del titolo di godimento da parte dell'assegnatario - Esclusione - Obbligo del comodante di consentire la continuazione del godimento - Affermazione - Portata - Limiti.

082 FAMIGLIA  265 EFFETTI - IN GENERE

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - EFFETTI - IN GENERE - Abitazione - Comodato di immobile destinato da un terzo a casa familiare - Assegnazione giudiziale dell'abitazione in favore del coniuge affidatario di minori o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti - Effetti - Modificazione del titolo di godimento da parte dell'assegnatario - Esclusione - Obbligo del comodante di consentire la continuazione del godimento - Affermazione - Portata - Limiti.

Quando un terzo (nella specie: il genitore di uno dei coniugi) abbia concesso in comodato un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento - pronunciato nel giudizio di separazione o di divorzio - di assegnazione in favore del coniuge (nella specie: la nuora del comodante) affidatario di figli minorenni o convivente con figlio maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, non modifica ne' la natura ne' il contenuto del titolo di godimento sull'immobile, atteso che l'ordinamento non stabilisce una <funzionalizzazione assoluta> del diritto di proprietà del terzo a tutela di diritti che hanno radice nella solidarietà coniugale o postconiugale, con il conseguente ampliamento della posizione giuridica del coniuge assegnatario. Infatti, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa, idoneo ad escludere uno dei coniugi dalla utilizzazione in atto e a <concentrare> il godimento del bene in favore della persona dell'assegnatario, resta regolato dalla disciplina del comodato negli stessi limiti che segnavano il godimento da parte della comunità domestica nella fase fisiologica della vita matrimoniale. Di conseguenza, ove il comodato sia stato convenzionalmente stabilito a termine indeterminato (diversamente da quello nel quale sia stato espressamente ed univocamente stabilito un termine finale), il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso previsto nel contratto, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell'art. 1809, secondo comma, cod. civ.

 
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