Art. 217 Amministrazione e godimento dei beni
Ciascun coniuge ha il godimento e l`amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo.
Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell`altro con l`obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l`altro coniuge secondo le regole del mandato (1710, 1718).
Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell`altro con procura senza l`obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell`altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati.
Se uno dei coniugi, nonostante l`opposizione dell`altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti.
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