Art. 182 Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi
In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l`altro, in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico (2699) o da scrittura privata autenticata (2703), può compiere, previa autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è richiesto, a norma del l`art. 180, il consenso di entrambi i coniugi.
Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi può essere delegato dall`altro al compimento di tutti gli atti necessari all`attività dell`impresa.
Massima della Cassazione
Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi comunione legale
QUALORA IL GIUDICE DEL MERITO, IN UN PROCEDIMENTO DI DIVORZIO, SI SIA LIMITATO A REVOCARE LA FACOLTÀ DI AMMINISTRAZIONE DEI BENI DOTALI AL MARITO "STANTE LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONIUGALE", SENZA FISSARE ALCUNA DATA PER TALE CESSAZIONE, LA REVOCA - IN BASE AI PRINCIPI GENERALI ED ATTESA LA NATURA COSTITUTIVA DELLA PRONUNCIA DI DIVORZIO - NON PUÒ PRODURRE EFFETTO CHE DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO DI QUEST'ULTIMA. PERTANTO, L'OMESSA INDICAZIONE DELLA DATA SUDDETTA NON INDUCE ALCUNA NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA E NON PUÒ ESSERE DEDOTTA IN SEDE DI RICORSO PER CASSAZIONE.
Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi comunione legale
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